L.R. Lazio 15/2011
Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A. (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio promuove la costituzione di Lazio Ambiente S.p.A. per intervenire nelle crisi del servizio rifiuti e garantire continuità e corretta gestione. Disciplina requisiti sociali, poteri di partecipazione e nomina, copertura finanziaria iniziale per il 2011 e autorizza aumenti di capitale fino a 20 milioni di euro. Parte della disciplina è stata poi modificata o resa non più operativa.
Costituzione di Lazio Ambiente S.p.A. a partecipazione regionale
Costituzione di Lazio Ambiente S.p.A.
La legge regionale del Lazio promuove la costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale, denominata Lazio Ambiente S.p.A., con sede in Roma. L’intervento si colloca in una fase transitoria, in attesa del riordino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di fronteggiare situazioni di crisi gestionale e assicurare continuità, trasparenza e funzionalità del servizio nel territorio regionale.
Finalità dell’intervento regionale
La Regione interviene per garantire la continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e per favorire la prevenzione e riduzione degli impatti negativi della produzione e gestione dei rifiuti. La disciplina richiama il rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, con particolare attenzione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e alla materia degli aiuti di Stato.
Condizioni per la partecipazione regionale
La partecipazione della Regione è subordinata a precise clausole da inserire nell’atto costitutivo e nello statuto della società. In particolare:
- il capitale iniziale deve essere almeno pari a euro 120.000,00;
- alla Regione deve essere inizialmente riservato il 100% delle azioni;
- l’oggetto sociale deve essere coerente con le finalità della legge e ricomprendere attività connesse al servizio integrato dei rifiuti;
- alla Regione deve spettare la facoltà di nominare, in proporzione alla partecipazione, amministratori e sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza ai sensi dell’articolo 2449 c.c.
Oggetto sociale e attività consentite
La società può operare nel settore della gestione integrata dei rifiuti e, in particolare, può:
- acquisire aziende, rami d’azienda e partecipazioni in società operanti nel settore;
- acquisire o realizzare impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti e altre dotazioni patrimoniali destinate al servizio, nel rispetto della disciplina sugli enti locali;
- gestire tali impianti e dotazioni oppure affidarne la gestione ai gestori del servizio tramite procedure di evidenza pubblica;
- intervenire, se necessario, con riferimento al Consorzio Gaia – Gestione Associata Interventi Ambientali S.p.A. di Colleferro, acquisendo azioni, quote, obbligazioni e altri strumenti finanziari, previa cessione del credito regionale;
- svolgere anche lavori di piccola manutenzione, cura del verde pubblico, facchinaggio e call center.
Programmazione e autorizzazioni
Per le attività legate all’oggetto sociale indicate dalla legge, la Giunta regionale delibera annualmente una proposta di piano programmatico, entro il 30 giugno precedente l’anno di riferimento, previa concertazione con associazioni, enti locali e autonomie funzionali e sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio. La disciplina originaria prevedeva inoltre autorizzazioni specifiche della Giunta per alcune attività, ma tale comma è stato successivamente abrogato secondo la disciplina transitoria indicata nelle note.
Costituzione, aumenti di capitale e rappresentanza regionale
Il Presidente della Regione, o l’Assessore competente da lui delegato, è autorizzato a compiere gli atti necessari per costituire la società e rendere operativa la partecipazione regionale, compresa la sottoscrizione dell’atto costitutivo e delle azioni. In sede di aumento di capitale, può sottoscrivere azioni fino a euro 20.000.000,00.
La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente o dall’Assessore delegato; i rappresentanti negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione e devono attenersi agli indirizzi e alle direttive della Giunta regionale.
Disciplina finanziaria
Gli oneri della legge sono coperti mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C16, di un capitolo dedicato alla partecipazione regionale in Lazio Ambiente S.p.A., con uno stanziamento per l’esercizio 2011 pari a euro 20.000.000,00, finanziato tramite prelevamento dal capitolo T22501.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina finanziaria è espressamente riferita all’esercizio 2011; inoltre alcune disposizioni sono state successivamente modificate o rese non più operative, in particolare quelle collegate alla composizione societaria e alla procedura di alienazione richiamata nelle note.
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