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Legge

L.R. Lazio 9/2011

Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 9/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio istituisce un elenco regionale dei prodotti “Made in Lazio - Prodotto nel Lazio”, distinto in tre sezioni, con iscrizione su domanda delle imprese, conferma annuale tra il 1° e il 30 novembre e cancellazione al 31 dicembre in mancanza di conferma. Prevede controlli a campione, possibilità di cancellazione per mancata veridicità o collaborazione e stanziamento iniziale per il 2011. La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nel 2012, quindi oggi è sostanzialmente obsoleta.

Elenco regionale Made in Lazio - Prodotto nel Lazio

Elenco regionale Made in Lazio - Prodotto nel Lazio

La legge regionale del Lazio disciplina la creazione di un elenco istituzionale dei prodotti “Made in Lazio - Prodotto nel Lazio”, con finalità informative e di trasparenza verso i consumatori. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Lazio e definisce una procedura amministrativa per l’iscrizione, la conferma e il controllo dei prodotti inseriti nell’elenco.

Finalità e ambito dell’elenco

L’elenco è concepito per assicurare ai consumatori un’informazione adeguata e trasparente sui prodotti del territorio regionale. La tenuta dell’elenco è affidata alla struttura regionale competente in materia di marketing del made in Lazio, che lo rende disponibile sul sito istituzionale della Regione.

Articolazione dell’elenco in sezioni

L’elenco è suddiviso in tre sezioni, in base alla provenienza delle materie prime e al luogo di lavorazione:

  • “Made in Lazio - tutto Lazio”: prodotti le cui fasi di lavorazione avvengono nel Lazio e per i quali si utilizzano materie prime della Regione.
  • “Realizzato nel Lazio”: prodotti lavorati nel Lazio ma con materie prime di importazione o provenienti da altre regioni.
  • “Materie prime del Lazio”: materie prime originarie del Lazio commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.

Iscrizione e durata della permanenza

L’inserimento nell’elenco avviene su richiesta delle imprese interessate. L’iscrizione ha durata limitata all’anno in corso, quindi non è stabile né automatica oltre il 31 dicembre senza conferma.

Le imprese che intendono mantenere il prodotto nell’elenco devono presentare una domanda di conferma dal 1° al 30 novembre di ogni anno. In assenza della domanda di conferma, la struttura regionale competente cancella il prodotto dall’elenco il 31 dicembre.

Procedura di domanda e documentazione

La domanda di inserimento deve essere presentata alla struttura regionale competente utilizzando il modulo previsto dall’allegato A e deve comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti per la specifica sezione dell’elenco mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

La domanda di conferma segue le medesime modalità di presentazione, secondo il modulo dell’allegato B. È prevista anche la trasmissione delle domande tramite posta elettronica certificata.

Istruttoria e decisioni della Regione

La struttura regionale competente svolge l’istruttoria delle domande di inserimento e di conferma. In caso di esito positivo:

  • inserisce il prodotto nella sezione appropriata dell’elenco;
  • oppure conferma la permanenza del prodotto nella sezione di appartenenza.

L’impresa può inoltre chiedere in qualsiasi momento la cancellazione del proprio prodotto dall’elenco.

Controlli e cancellazione per irregolarità

La Regione effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande, anche avvalendosi di istituti, enti e altri soggetti pubblici o privati competenti.

La Giunta regionale deve definire linee guida per il coordinamento dei controlli e istituire un nucleo interdirezionale coordinato dal responsabile della struttura competente.

Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere dati, informazioni e documenti utili.

Se, salvo che il fatto costituisca reato, emerge la non veridicità di quanto dichiarato oppure l’impresa non collabora ai controlli, la struttura regionale competente cancella il prodotto dall’elenco.

Organizzazione amministrativa

Per l’attuazione della legge la Regione può istituire, all’interno della struttura competente, un’apposita struttura amministrativa incaricata delle attività previste dalla disciplina, compresa la tenuta dell’elenco.

Aggiornamento degli allegati

Gli allegati A e B, relativi ai moduli di domanda e di conferma, possono essere modificati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ove necessario.

Aspetti finanziari

Per l’esercizio finanziario 2011 la legge prevede un finanziamento di 50.000 euro, mediante apposito capitolo di bilancio. La nota al testo indica che, dal 1° gennaio 2012, gli oneri sono stati imputati al capitolo di spesa B41900.

Decorrenza e obsolescenza normativa

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Tuttavia il testo annota che la legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 19 luglio 2012; perciò oggi ha rilievo pratico solo storico e deve considerarsi sostanzialmente obsoleta.

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