Ordinanza n. 1935/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comportamento del Comune nell’esecuzione della sentenza n. 536/2021, che aveva imposto la restituzione dei terreni occupati illegittimamente e il risarcimento del danno
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 536/2021, che aveva condannato il Comune alla restituzione dei terreni e al risarcimento del danno da occupazione illegittima. Dopo la sentenza di ottemperanza n. 934/2023, che aveva dichiarato l’obbligo di esecuzione e nominato un Commissario ad acta per l’inerzia comunale, il Commissario ha chiesto chiarimenti circa la restituzione, riferendo che il Comune la riteneva impedita dalla possibile sussistenza di usi civici e da finanziamenti pubblici destinati alla conservazione dell’area. Il TAR aveva già chiarito con ordinanza n. 630/2026 che tali circostanze non ostavano all’esecuzione. Il Commissario ha poi determinato le somme dovute e disposto la restituzione; successivamente, il 17 luglio 2026, la ricorrente e il Comune hanno concordato di attendere l’esito dell’accertamento sugli usi civici, prevedendo che, in caso negativo, il Comune proceda all’acquisizione sanante. A seguito della successiva diffida della ricorrente al Comune affinché sospendesse l’accertamento demaniale, il Commissario ha chiesto al TAR chiarimenti sull’avvenuta esecuzione e sulla prosecuzione dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto concluso l’incarico del Commissario ad acta. Ha rilevato che le obbligazioni risarcitoria e di pagamento delle spese processuali erano state adempiute con il pagamento delle somme determinate dal Commissario e che l’obbligazione restitutoria era stata diversamente regolata dalle parti con l’accordo del 17 luglio 2026. Ha quindi disposto nei sensi della motivazione sulla richiesta di chiarimenti del Commissario e liquidato equitativamente in € 2.000,00 il compenso per l’attività svolta, a carico del Comune, pur in mancanza del dettaglio delle spese sostenute richiesto dalla pronuncia in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando le obbligazioni pecuniarie stabilite dal giudicato sono state integralmente adempiute e le parti hanno successivamente regolato con un accordo le modalità dell’obbligazione restitutoria, l’incarico del Commissario ad acta può essere ritenuto concluso.
- Il compenso del Commissario ad acta può essere liquidato equitativamente per l’attività svolta anche in mancanza del dettaglio delle spese sostenute, quando la pronuncia in esecuzione lo richiedeva.
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