Sentenza n. 756/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali - Sezione Impiego, prot. n. -OMISSIS- del 08.05.2025, recante: “Piano d’impiego degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello. Anno 2025”, nella parte in cui (al relativo prospetto, allegato n. 1), prevede il trasferimento della parte ricorrente, per esigenze di servizio, dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Lecce, al Gruppo di Sibari, quale Comandante, a far data dal 25.08.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, in parte qua e nei termini di cui sopra: - del provvedimento d’impiego adottato nei confronti della parte ricorrente, nel prospetto riepilogativo n. 1 (trasferimenti e cambi d’incarico), allegato al prefato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 08.05.2025; - dei criteri a monte adottati, ove mai contrastanti con gli epigrafati motivi di diritto; > per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente il 24.07.2025, per l’annullamento: - del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali - Sezione Impiego, prot. n.-OMISSIS- del 10.07.2025, recante: “Piano d’impiego degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello. Anno 2025. Istanza di revoca prodotta dal Ten. Col. -OMISSIS-”, con cui è stata rigettata detta istanza; - di ogni altro provvedimento/parere, anche gerarchico, dagli estremi e contenuti sconosciuti, determinanti il disposto trasferimento, ovvero il diniego espresso rispetto alla suddetta istanza di revoca, nonché, ma solo ove occorra, la nota del Comando Generale della G.F., I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali - Sezione Impiego prot. n. -OMISSIS- del 10.07.2025, laddove non include la parte ricorrente tra gli Ufficiali “movimentati” a seguito delle istanze di revoca presentate; > per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dal ricorrente il 05-06.08.2025, per l’annullamento: - della nota prot. n. -OMISSIS- del 04.08.2025 con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali - Sezione Impiego, avente ad oggetto “Istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dal Ten. Col. -OMISSIS-, ai sensi della L. 241/1990” e dei provvedimenti/documentazione allegati a detta nota, tra cui, segnatamente: - dell’appunto decisionale approvato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza in data 07.05.2025, unitamente allo stralcio del Report riepilogativo dei movimenti, siglato dall’Autorità di vertice, nella parte riguardante la posizione della parte ricorrente; - della determinazione a firma del Capo del I Reparto del medesimo Comando Generale, datata 08.05.2025, recante le motivazioni sottese al provvedimento di impiego adottato nei confronti della parte ricorrente; - dell’appunto decisionale, approvato dal Comando Generale in data 09.07.2025 unitamente allo stralcio di cui all’allegato 4 e relativi annessi, tra cui, in particolare: a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 22.05.2025, a firma del Comandante Interregionale della Guardia di Finanza dell’Italia Meridionale; b) della nota prot. n. -OMISSIS- del 20.05.2025 a firma del Comandante Regionale della Puglia della Guardia di Finanza; - nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti del 24.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di impiego che disponeva il trasferimento d’ufficio da Lecce al Gruppo di Sibari quale comandante, il diniego dell’istanza di revoca e gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (militare trasferito)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il piano d’impiego degli ufficiali della Guardia di Finanza per l’anno 2025, nella parte in cui disponeva il suo trasferimento per esigenze di servizio da Lecce a Sibari, nonché il successivo diniego dell’istanza di revoca e gli atti acquisiti mediante accesso. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che l’Amministrazione non avesse considerato le esigenze di assistenza personale e familiare tempestivamente rappresentate: il padre, invalido totale, affetto da gravi patologie e beneficiario della legge n. 104/1992, necessitava di assistenza continua; il ricorrente aveva inoltre due figli minori, uno dei quali affetto da una patologia vertebrale; la sorella, indicata dall’Amministrazione quale possibile alternativa assistenziale, era a sua volta affetta da una patologia invalidante che la rendeva inidonea ad assistere il padre. Il ricorrente ha quindi contestato anche il diniego di autotutela, ritenendolo fondato su un’istruttoria incompleta e su una motivazione non attualizzata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha riconosciuto che i trasferimenti del personale militare rientrano nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e che, di regola, non sussiste un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio; tale discrezionalità, tuttavia, non esclude il sindacato giurisdizionale né l’obbligo di considerare situazioni personali e familiari eccezionali. In particolare, le esigenze di assistenza a familiari gravemente disabili e le ulteriori esigenze di cura dei figli costituiscono circostanze idonee a imporre una specifica istruttoria e una motivazione effettiva, anche quando il trasferimento sia qualificato come ordine. Nel caso concreto, il provvedimento di trasferimento e il diniego di autotutela si erano limitati a richiamare le esigenze di ripianamento e la permanenza maturata nella sede, nonché la possibilità di assistenza alternativa da parte della sorella, senza considerare la patologia di quest’ultima e quella del figlio minore, né aggiornare la valutazione alla luce della documentazione prodotta. Il giudice ha ravvisato pertanto difetto di istruttoria e motivazione apparente. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010
l’ordinamento militare non è ex se e per posizione istituzionale caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell’ordinamento repubblicano
La peculiarità dell’ordinamento militare non sottrae gli atti di impiego al sindacato giurisdizionale, pur imponendo di considerare l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e la tendenziale assenza di un interesse tutelato alla sede di servizio.
art. 3 l. 241/1990
Anche gli atti di trasferimento del personale militare, normalmente qualificati come ordini e sottratti all’obbligo ordinario di motivazione, richiedono una motivazione specifica nei casi particolari in cui siano state rappresentate esigenze personali e familiari rilevanti.
l. 104/1992
Le esigenze di assistenza a familiari gravemente disabili, beneficiari delle misure previste dalla legge, costituiscono una circostanza eccezionale che l’Amministrazione militare deve considerare mediante istruttoria effettiva e motivazione aggiornata.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disciplina delle esigenze familiari e assistenziali concorre a delimitare, nei casi particolari, la discrezionalità dell’Amministrazione militare nella scelta della sede di servizio.
art. 32 Cost.
Il diritto fondamentale alla salute e la libertà di cura rafforzano la rilevanza delle esigenze assistenziali familiari nella ponderazione con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.
Massime di principio
- La regola secondo cui il trasferimento del personale militare è un ordine e, di norma, non richiede una motivazione analitica non è assoluta: quando l’interessato rappresenta e documenta peculiari esigenze di assistenza familiare, l’Amministrazione deve svolgere una specifica istruttoria e fornire una motivazione effettiva e aggiornata.
- Le esigenze di assistenza a un familiare gravemente disabile, soprattutto quando il familiare sia beneficiario della legge n. 104/1992 e non vi siano alternative assistenziali concretamente praticabili, possono limitare la discrezionalità dell’Amministrazione militare nella scelta della sede di servizio.
- La motivazione di un trasferimento d’ufficio è apparente se richiama genericamente esigenze di ripianamento o di permanenza nella sede senza confrontarsi con la documentazione relativa alle condizioni di salute dei familiari e alle concrete possibilità alternative di assistenza.
- Il diniego di autotutela relativo a un trasferimento militare è illegittimo per difetto di istruttoria quando conferma l’atto originario sulla base di una situazione familiare non aggiornata o attribuisce l’assistenza a un parente senza verificare la sua effettiva idoneità.
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