L.R. Sardegna 16/2010
Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna disciplina il patto di stabilità degli enti locali, definendo obiettivo aggregato e criteri di rimodulazione dei singoli saldi, con possibilità di interventi compensativi regionali. Prevede scadenze annuali per le richieste di modifica e una fase transitoria per il 2010. L’articolo sul fondo unico per gli enti locali è stato dichiarato incostituzionale.
Patto di stabilità territoriale per gli enti locali sardi
Patto di stabilità territoriale degli enti locali in Sardegna
La legge disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, l’attuazione del patto di stabilità interno per comuni e province, adattando le regole nazionali e organizzando la definizione dell’obiettivo complessivo regionale e la ripartizione tra i singoli enti.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità secondo la normativa vigente. Sono inclusi anche gli enti commissariati ai sensi dell’articolo 141 del TUEL. Per province e comuni commissariati ai sensi dell’articolo 143 del TUEL, le disposizioni si applicano dall’anno successivo alla rielezione degli organi istituzionali.
Obiettivo aggregato regionale
La Regione, nel rispetto dell’obiettivo complessivo determinato dalla normativa nazionale, adatta per gli enti locali sardi regole e vincoli del patto di stabilità interno. Il patto territoriale definisce l’obiettivo aggregato di comuni e province come somma degli obiettivi dei singoli enti comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’obiettivo aggregato è approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di finanze, e viene poi comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Rimodulazione degli obiettivi dei singoli enti
La Giunta regionale può ridefinire, con deliberazione, gli obiettivi dei singoli enti locali. La rimodulazione può essere migliorativa o peggiorativa, ma deve comunque rispettare l’obiettivo aggregato regionale. Le richieste di modifica sono trasmesse dagli enti all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica e sono valutate secondo criteri di priorità e di esclusione:
- non sono autorizzate le richieste di peggioramento del saldo obiettivo per copertura di spesa corrente;
- sono considerate prioritariamente le richieste di peggioramento relative a debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive connesse alla nuova disciplina del computo degli oneri di esproprio;
- seguono gli interventi attuativi di piani e programmi regionali;
- poi lo smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale;
- infine gli interventi legati a situazioni di emergenza non già escluse dalla normativa statale vigente;
- è prevista inoltre una voce aggiunta relativa alle spese di funzionamento, anche in forma associata, degli Uffici dei giudici di pace. Prima dell’adozione della deliberazione, e quando emergano condizioni che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi aggregati, la Giunta promuove un’intesa in sede di concertazione istituzionale con gli enti locali per la rimodulazione dei singoli obiettivi. Gli obiettivi rideterminati sono comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze entro sette giorni dalla deliberazione, e province e comuni devono adeguare di conseguenza la propria gestione finanziaria e contabile.
Interventi regionali compensativi
Per aumentare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione può effettuare interventi compensativi nel singolo esercizio mediante cessione di quote del proprio obiettivo programmatico, con contestuale rideterminazione dello stesso.
Fondo unico per gli enti locali
A partire dall’esercizio 2011 la Giunta regionale deve considerare prioritaria, nella predisposizione dei budget finanziari delle singole direzioni generali, la devoluzione del fondo unico agli enti locali territoriali. La disposizione originaria sul trattamento delle somme del fondo unico nel calcolo del patto è stata tuttavia dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, per cui non è più utilizzabile nella pratica applicativa.
Norme transitorie e termini operativi
Le richieste di modifica degli obiettivi da parte degli enti locali devono essere trasmesse all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica entro il 30 settembre di ciascun anno. Per l’anno 2010, in sede di prima applicazione, il termine transitorio era di sette giorni dall’entrata in vigore della legge.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 27 novembre 2010.
Valutazione di obsolescenza
Il provvedimento è in larga parte riferito alla disciplina del patto di stabilità per esercizi finanziari ormai conclusi e contiene una previsione dichiarata incostituzionale; pertanto, ai fini pratici attuali, è da considerarsi sostanzialmente superato.
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