Deliberazione n. 527 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e a rischio di diffusione sulle piattaforme indicate. Le misure urgenti hanno imposto alle società di bloccare la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare l’eventuale contenuto acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale si limita a ratificare l’operato urgente del dirigente competente, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante.
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dall'interessato
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn. La segnalazione proveniva dalla persona interessata, che rappresentava il rischio di diffusione, tramite le piattaforme indicate, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni in materia di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
Origine del procedimento
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram e Telegram, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante con numero omissato.
Provvedimenti urgenti adottati il 26 agosto 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, sulla base della determinazione del Segretario generale del 29 luglio 2024, ha adottato le determinazioni nn. 422 e 423 del 26 agosto 2024, con le quali ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- richiesto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e che tali misure fossero comunicate tempestivamente all’Autorità.
Esito finale: ratifica
Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 422/2024 e 423/2024 nei confronti delle tre società.
Profili operativi rilevanti
Il provvedimento conferma la linea di intervento rapido del Garante nelle ipotesi di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, con misure finalizzate sia a bloccare la circolazione del contenuto sulle piattaforme sia a preservare eventuali evidenze probatorie in forma non direttamente identificabile. Non è prevista una sanzione pecuniaria; il contenuto decisorio è di natura inibitoria e conservativa.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La vicenda origina da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, norma che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Intervento urgente sulle piattaforme
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 422 e 423 del 26 agosto 2024, ingiungendo a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire l’ulteriore diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle stesse società è stato prescritto di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicando tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella seduta del 29 agosto 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti già adottati nei confronti delle tre società, confermando quindi le misure disposte per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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