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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Tribunale di Torino sostenendo un errore di competenza territoriale: la competenza sarebbe dovuta spettare al giudice di Ivrea e non a quello di Torino. Il motivo unico deduceva violazione di norme sostanziali e processuali in relazione all'individuazione del giudice competente per territorio, questione già sollevata nel riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di reati tributari, debbano applicarsi le regole di competenza di cui all'art. 18 d.lgs. n. 74/2000 insieme all'art. 16 cod. proc. pen. Per reati tributari connessi e di pari gravità (emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di tali fatture) la competenza si determina con riferimento al primo reato. Se il luogo di consumazione non è determinabile ai sensi dell'art. 8 c.p.p., si applica il criterio speciale di cui all'art. 18 d.lgs. 74/2000, individuando il luogo di accertamento nel luogo dove l'Autorità Giudiziaria ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi di reato. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che aveva individuato come primo reato quello relativo alla emissione di fatture da parte della TEAM SERVICE s.r.l. (capo 7) e aveva individuato il luogo di accertamento coincidente con il luogo in cui sono state svolte le indagini (dato non contestato), dunque la competenza di Torino era corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina speciale della competenza per i reati tributari: se la competenza non può essere determinata ai sensi dell'art. 8 c.p.p., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato; prevede inoltre eccezioni (comma 2 per i delitti dichiarativi, comma 3 per emissione di più fatture nel medesimo periodo di imposta).

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Criterio ordinario di determinazione del luogo di consumazione del reato; quando non applicabile per i reati tributari si ricorre al criterio speciale di cui all'art. 18 d.lgs. 74/2000.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Regola sulla competenza per connessione: se i reati sono di pari gravità la competenza spetta al giudice del primo reato; in caso di pari gravità e incertezza si applica il criterio del primo reato.

  • art. 12 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate come disciplina generale della connessione tra procedimenti e della relativa determinazione della competenza, ove non derogata da norme speciali tributarie.

  • art. 8 comma 2 d.lgs. n. 74/2000

    Prevede che l'emissione di più documenti o fatture per operazioni inesistenti nel corso del medesimo anno di imposta si consideri come un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla regola speciale di competenza (art. 18, comma 3) secondo la quale, in alcune ipotesi di pluralità di luoghi di emissione, è competente l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

  • d.l. 26/10/2019 n. 124, convertito con legge 19/12/2019 n. 157

    Rilevante per la valutazione dell'epoca di consumazione e della gravità edittale delle fattispecie (la riforma ha innalzato i limiti edittali di alcuni reati tributari); la Corte ha applicato i criteri considerando le fattispecie consumate dopo l'entrata in vigore della norma.

Massime di principio

  • Per reati tributari connessi e di pari gravità (es. emissione di fatture inesistenti e dichiarazione fraudolenta) la competenza territoriale va individuata in base al primo reato ai sensi dell'art. 16 c.p.p.; se il luogo di consumazione del primo reato non è determinabile con i criteri ordinari (art. 8 c.p.p.), si applica il criterio speciale di cui all'art. 18 d.lgs. 74/2000 e va preso il luogo di accertamento del reato.
  • L'emissione di più fatture per operazioni inesistenti relative allo stesso periodo di imposta costituisce un unico reato che si considera consumato alla data dell'ultima fattura; quindi, nella determinazione del primo reato e del relativo luogo rileva la data ultima e l'ente emittente a cui si riferisce l'ultimo atto.
  • Il luogo di accertamento (ai fini dell'art. 18 d.lgs. 74/2000) può essere individuato nel luogo dove l'Autorità Giudiziaria ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi di prova e non necessariamente nella sede legale dell'ente formalmente coinvolto o nel luogo di acquisizione dei dati.
  • La mera acquisizione di documenti o informazioni in un luogo non coincide automaticamente con il luogo di accertamento; è decisiva l'effettività dell'attività valutativa dell'Autorità Giudiziaria indicante il luogo di accertamento.
  • Le eccezioni previste dall'art. 18 (comma 2 e 3) e la regola sulla competenza per connessione (art. 16 c.p.p.) devono essere lette congiuntamente: in presenza di pluralità di reati tributari connessi e di pari gravità occorre individuare il primo reato e, se necessario, ricorrere al criterio del luogo di accertamento previsto dalla disciplina speciale.

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