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Provvedimento

Provvedimento del 17/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di partita IVA i dati da cui emergono possibili differenze tra il volume d’affari dichiarato e le operazioni comunicate ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010. Sono indicati i contenuti della comunicazione, i canali di invio e consultazione, le modalità di interlocuzione del contribuente, la condivisione dei dati con la Guardia di Finanza e la possibilità di regolarizzare errori o omissioni con il ravvedimento operoso.

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per anomalie IVA e promozione dell’adempimento spontaneo

Comunicazione per l’adempimento spontaneo su anomalie IVA

Il provvedimento attua l’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014 e definisce come l’Agenzia delle Entrate segnala a specifici soggetti passivi IVA possibili omissioni nella dichiarazione del volume d’affari per il periodo d’imposta 2017. L’obiettivo è consentire al contribuente di verificare i dati, fornire chiarimenti e, se del caso, regolarizzare la posizione.

Ambito di applicazione e finalità

La comunicazione riguarda i contribuenti soggetti passivi IVA per i quali, dal confronto tra i dati trasmessi dai contribuenti stessi e dai loro clienti ai sensi dell’art. 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78, emergerebbe una possibile mancata dichiarazione, totale o parziale, del volume d’affari 2017. La messa a disposizione delle informazioni serve a consentire una valutazione sulla correttezza dei dati in possesso dell’Amministrazione e a permettere al contribuente di rappresentare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, idonei a giustificare l’anomalia.

Contenuto delle informazioni rese disponibili

La comunicazione contiene:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate verso consumatori finali comunicate dal contribuente;
  • modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia.

Modalità di invio e consultazione

L’Agenzia trasmette la comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del DL 185/2008 e dell’art. 5, comma 1, del DL 179/2012. Se l’indirizzo PEC non è attivo o non risulta registrato nell’INI-PEC, l’invio avviene per posta ordinaria.

La stessa comunicazione e i dati di dettaglio sono consultabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, nel:

  • Cassetto fiscale;
  • portale Fatture e Corrispettivi.

Nel portale sono disponibili, tra gli altri, i seguenti elementi:

  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta oggetto di comunicazione, in cui le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  • somma algebrica delle operazioni riportate nei righi VE24, VE31, VE32, VE33, VE35 colonna 1, VE37 colonna 1 e VE39 della dichiarazione IVA;
  • importo complessivo delle operazioni risultanti dalle comunicazioni dei clienti soggetti passivi IVA e dei consumatori finali;
  • ammontare delle operazioni attive non riportate nel modello dichiarativo;
  • dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA e importi degli acquisti da essi comunicati;
  • dati identificativi dei consumatori finali e importi delle cessioni o prestazioni comunicate per ciascuno di essi.

Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 322/1998, può richiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.

Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza

I dati e gli elementi oggetto del provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione e ravvedimento operoso

I contribuenti che vengono a conoscenza delle informazioni rese disponibili possono regolarizzare errori od omissioni secondo l’art. 13 del DLgs 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla violazione.

Chiarimenti richiamati nelle motivazioni

Nella motivazione si evidenzia che il provvedimento consente l’uso del ravvedimento operoso anche se la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo conosciute formalmente dal contribuente, salvo i casi in cui sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni o di accertamento, oppure siano già state ricevute comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 o gli esiti del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973.

Riferimenti normativi essenziali

Il provvedimento richiama, tra le altre, le seguenti fonti:

  • legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 634-636;
  • decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 21;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 3;
  • decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;
  • decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Il provvedimento è del 17 dicembre 2018 e la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale.

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