Provvedimento del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come i soggetti passivi IVA che erogano servizi di pubblica utilità possano emettere fatture elettroniche tramite SdI verso persone fisiche residenti in Italia, anche quando nei contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005 non sia disponibile il codice fiscale del committente. Prevede una preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate dei codici univoci contrattuali, le modalità tecniche di compilazione e trasmissione, i termini di prima applicazione, i controlli e il trattamento dei dati.
Emissione fatture elettroniche verso consumatori finali per servizi di pubblica utilità
Modalità per l’emissione delle fatture elettroniche verso consumatori finali per servizi di pubblica utilità
Il provvedimento stabilisce le regole operative per consentire ai soggetti passivi IVA che offrono servizi di pubblica utilità di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio anche nei confronti di consumatori finali residenti in Italia, quando non sia disponibile il codice fiscale del committente per determinati contratti anteriori al 1° gennaio 2005. La disciplina attua specifiche previsioni normative introdotte in materia di fatturazione elettronica.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse nei confronti di persone fisiche residenti in Italia che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, riferite a prestazioni di servizi di pubblica utilità disciplinate dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370.
In particolare, il provvedimento riguarda le prestazioni regolate da contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2005, nei quali:
- non sia stato riportato il codice fiscale del committente;
- non sia stato possibile identificare tale codice fiscale.
Adempimenti preliminari e comunicazione all’Agenzia delle entrate
Per i contratti rientranti nell’ambito descritto, i soggetti passivi IVA tenuti a emettere le fatture elettroniche devono comunicare all’Agenzia delle entrate un elenco contenente, per ciascun contratto:
- il proprio numero di partita IVA;
- un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il committente privo di codice fiscale.
Il codice identificativo univoco non può superare 28 caratteri.
La comunicazione deve essere:
- firmata digitalmente;
- trasmessa tramite posta elettronica certificata;
- corredata da una dichiarazione conforme al facsimile dell’Allegato 1;
- accompagnata da un file predisposto secondo le modalità dell’Allegato 2, contenente i singoli identificativi univoci.
L’invio va effettuato all’indirizzo PEC procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it, a partire dal 3 gennaio 2019, almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio.
Prima applicazione e termini speciali
Per le comunicazioni trasmesse entro il 31 gennaio 2019, in fase di prima applicazione, i soggetti passivi IVA possono trasmettere tramite SdI le fatture elettroniche a partire dal 20 febbraio 2019.
Per i soggetti che liquidano l’IVA con cadenza mensile, le fatture elettroniche emesse nel mese di gennaio 2019 devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio entro il 28 febbraio 2019, restando fermi gli ordinari obblighi di liquidazione.
Modalità di predisposizione delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche interessate devono essere predisposte secondo:
- le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche;
- quanto indicato nell’Allegato 2 del provvedimento.
Nella fattura deve essere indicato, quale identificativo del committente, il codice univoco preventivamente comunicato dal prestatore secondo la procedura prevista per la comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Controlli
L’Agenzia delle entrate effettua controlli, anche a campione, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento e delle norme di riferimento.
Trattamento dei dati
I dati trasmessi con la comunicazione preliminare sono raccolti in una banca dati dedicata e trattati dall’Agenzia delle entrate esclusivamente per consentire ai soggetti passivi IVA la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, nel rispetto delle regole tecniche e delle garanzie previste dal Regolamento (UE) 2016/679.
I dati sono conservati fino a quando il soggetto passivo IVA che li ha comunicati modifica i contratti relativi ai singoli identificativi univoci, inserendo il codice fiscale del committente e comunicando l’avvenuto aggiornamento all’Agenzia delle entrate mediante una dichiarazione secondo le modalità dell’Allegato 1.
Motivazioni e finalità della disciplina
La disciplina si colloca nel quadro dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsto dalla legge n. 205 del 2017 e delle regole tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018. Poiché le fatture verso consumatori finali privi di un codice fiscale valido vengono normalmente scartate dal SdI, il provvedimento introduce una soluzione specifica per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità e che non possono interrompere l’erogazione del servizio.
Per i contratti anteriori al 1° gennaio 2005, quando non sia stato possibile acquisire il codice fiscale del committente, gli operatori possono quindi usare un codice identificativo univoco contrattuale in luogo del codice fiscale nella fattura elettronica.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- decreti ministeriali 24 ottobre 2000, n. 366 e n. 370;
- decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- Regolamento (UE) 2016/679;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018;
- legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
Pubblicazione ed entrata in efficacia
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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