Cassazione Civile, Sentenza n. 31203/2021 del 02/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal Ministero a Stefania Ricciardi per fatti disciplinari corrispondenti ad imputazioni penali (tra cui atti contrari ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). In sede penale la ricorrente era stata assolta con formula "perchè il fatto non sussiste"; la Corte d'appello, richiamando l'assoluzione di primo grado, aveva ritenuto che il Ministero si fosse limitato a rinviare agli atti penali senza fornire prova delle condotte disciplinarmente rilevanti e aveva quindi ordinato la reintegra e un'indennità risarcitoria. Il Ministero ha dedotto che la Corte d'appello ha attribuito efficacia vincolante a una sentenza penale non definitiva e ha omesso di svolgere una valutazione autonoma delle condotte ai fini disciplinari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso del Ministero: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia errato nell'attribuire efficacia preclusiva alla sentenza penale di primo grado (non definitiva) e nel non esaminare gli atti del giudizio penale prodotti in causa. La Cassazione ha ricordato che la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nella responsabilità disciplinare nei limiti dell'accertamento della materialità del fatto (art. 653 c.p.p.), mentre una sentenza non definitiva non vincola il giudice disciplinare. Ha inoltre ribadito che il giudice del lavoro deve poter compiere una valutazione autonoma circa la rilevanza disciplinare dei fatti (pur senza rimettere in discussione la materialità degli accertamenti penali irrevocabili). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione perché proceda a un autonomo esame degli atti del giudizio penale secondo i princìpi indicati; le spese del grado vengono rimandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 18 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), comma 4 e comma 5
Il comma 4 (inesistenza del fatto contestato) può essere applicato quando il fatto sia stato escluso; il comma 5 riguarda ipotesi diverse. La Corte ha rilevato che il giudice dell'impugnazione non può attribuire efficacia vincolante a una sentenza penale non definitiva ai fini dell'applicazione del comma 4.
art. 55-ter D.Lgs. n. 165/2001
La previsione della cosiddetta eliminazione della pregiudiziale penale consente al datore di lavoro pubblico di avvalersi degli atti del procedimento penale nella fase disciplinare; non impone invece l'obbligo di svolgere una autonoma istruttoria in ogni caso.
art. 652 cod. proc. pen. e art. 654 cod. proc. pen.
Norme processuali penali richiamate nelle censure: la Corte ha preso in considerazione i limiti dell'efficacia delle pronunce penali nel giudizio civile/disciplinare, richiamando la disciplina della efficacia del giudicato penale.
art. 653 cod. proc. pen.
Stabilisce l'efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti a pubbliche autorità (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso). La Corte ha affermato che tale efficacia riguarda la sentenza penale irrevocabile; una sentenza soggetta ad impugnazione non vincola il giudice disciplinare.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di ricorso per cassazione)
Invocato dal Ministero per censurare violazioni di diritto e di norme procedurali; la Corte ha accolto i motivi fondati ai sensi di tale disposizione.
art. 384 cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento al rispetto dei principi statutari in sede di rinvio; la Corte ha censurato la mancata osservanza del principio dettato dalla sentenza rescindente.
Massime di principio
- Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale: il giudice del lavoro deve valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti, anche se identici a quelli oggetto di imputazione penale.
- Una sentenza penale non definitiva (soggetta ad impugnazione) non ha efficacia preclusiva nel giudizio disciplinare; efficacia di giudicato rilevante ai fini disciplinari è attribuita solo alla sentenza penale irrevocabile (art. 653 c.p.p.).
- Anche in presenza di una assoluzione penale definitiva, il giudice disciplinare può comunque verificare se i fatti, pur non integrando il reato, configurino inadempimenti o responsabilità disciplinari, nei limiti dell'accertamento della materialità del fatto penale.
- Il datore di lavoro pubblico può legittimamente richiamare gli atti del procedimento penale per fondare la contestazione disciplinare; non è obbligato a svolgere sempre una istruttoria autonoma, ma il giudice deve esaminare gli atti prodotti e motivare la propria decisione.
- L'omissione del giudice nell'esaminare gli atti del processo penale prodotti in causa o l'attribuzione di efficacia vincolante a una sentenza penale non definitiva sono vizi censurabili in cassazione e comportano generalmente la rinnovazione del giudizio in grado d'appello.
- Nell'impugnazione del licenziamento l'onere della prova dell'addebito grava sul datore di lavoro in sede giudiziale: la discrezionalità amministrativa non esonera dalla necessità di valutare e provare le condotte contestate nel giudizio di merito.
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