Cassazione Penale, Sentenza n. 16612/2026 del 08/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede di rinvio dalla Suprema Corte, aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Giovanni Fortunato per il delitto di cui all'art. 317 cod. pen. (concussione). Le difese hanno contestato in particolare: 1) la mancata e insufficiente considerazione, da parte del giudice del rinvio, della natura e della causa della scrittura privata del 25/05/2019 (sostenendo fosse atto di vendita efficace e non preliminare) e delle conseguenze sulla causalità della dazione di denaro; 2) la scarsa valutazione degli elementi di proscioglimento (licenze comunali, rapporti professionali, mancanza di prove di interferenza con l'UTC); 3) il travisamento dei fatti rispetto all'accusa originaria (dazione presentata come “predatoria” e minacciosa vs. possibile pagamento a titolo di compenso o saldo di un credito professionale); 4) la violazione del vincolo del rinvio (art. 627 c.3 c.p.p.) e carenze motivazionali rispetto ai rilievi posti dalla sentenza di annullamento; 5) l'assenza di gravi indizi e di attuali esigenze cautelari idonee a giustificare gli arresti domiciliari.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto che il Tribunale, quale giudice del rinvio, avesse adeguatamente risposto ai rilievi della sentenza di annullamento della Suprema Corte, fornendo motivazione congrua circa la causalità illecita della dazione dei 10.000 euro e la possibilità che essa sia stata funzionale a garantire il buon esito della compravendita e le autorizzazioni urbanistiche necessarie. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, del narrato della persona offesa e la ricostruzione del "contesto ambientale" di ingerenza del pubblico ufficiale nel procedimento amministrativo. Di conseguenza è stata confermata la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari e rigettati i motivi di cassazione relativi a vizio di motivazione e al mancato rispetto del vincolo del rinvio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 317 cod. pen.
Norma penale invocata per la contestazione di concussione; la Corte ha ritenuto che la condotta contestata (da1zione di denaro al pubblico ufficiale in relazione a provvedimenti/permessi) rientri nella fattispecie.
art. 319-quater cod. pen.
Richiamata dalla Corte quale riferimento dottrinario: disciplina l'indebita induzione; la sentenza osserva che l'abuso della qualità di pubblico ufficiale può concretarsi anche nella prospettazione o spendita di un potere di ingerenza percepito dal privato.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento al vincolo del giudice del rinvio rispetto alle puntualizzazioni e ai rilievi mossi dalla sentenza di annullamento: il giudice del riesame deve rispondere compiutamente ai rilievi indicati dalla Corte di cassazione quando determinanti.
artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione ai presupposti per l'adozione delle misure cautelari (gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari); la Corte ha ritenuto che tali presupposti risultino adeguatamente motivati dal Tribunale.
art. 292 cod. proc. pen.
Schema argomentativo per la motivazione del provvedimento cautelare (concretezza e attualità degli indizi, adeguatezza e proporzionalità della misura); la Corte ha valutato che il Tribunale abbia rispettato tale schema.
art. 2932 cod. civ.
Richiamato in tema di efficacia esecutiva del titolo contrattuale: la questione se la scrittura privata fosse titolo esecutivo (e quindi renda meno plausibile il timore della persona offesa) è stata valutata dal Tribunale nel suo contesto fattuale, senza escludere che comunque potesse esistere timore per il buon esito dell'operazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione contestato: la Corte ricorda che la censura per illogicità della motivazione è sindacabile in cassazione solo se evidente "ictu oculi"; nel caso il Tribunale non ha fornito motivazione manifestamente illogica.
art. 178 lett. c) e art. 521 cod. proc. pen.
Norme processuali ed evidenziali richiamate nelle censure difensive in tema di apprezzamento delle dichiarazioni e valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia compiutamente valutato attendibilità intrinseca ed estrinseca delle fonti dichiarative.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure difensive in relazione al principio del diritto di difesa e della correlazione tra contestazione e motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato travalicamento del principio né violazione del diritto di difesa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma di coordinamento procedurale richiamata dalle difese in tema di motivazione e valutazione degli elementi; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura basata su tale norma.
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla competenza del giudice che procede per questioni non devolute al giudice del rinvio (es. valutazione non specificamente oggetto di censura nella sentenza di annullamento).
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla con rinvio, il giudice del riesame è tenuto a rispondere compiutamente ai rilievi indicati dalla sentenza di annullamento: la sua autonomia valutativa è limitata e deve giustificare il proprio convincimento rispetto ai punti rimessi.
- La natura formale di una scrittura privata (preliminare vs. atto traslativo) non esclude automaticamente che una dazione successiva di denaro possa essere valutata come estorsiva/concussiva: occorre valutare il contesto fattuale, le tempistiche dei pagamenti e l'esistenza di dipendenze amministrative suscettibili di condizionamento.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa resta, di regola, questione di merito riservata ai giudici di merito; la cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o di omissioni decisive nella motivazione.
- Pagamenti in più tranche, anche se una parte avviene dopo il rogito, possono rafforzare l'ipotesi di collegamento causale tra la dazione e il conseguimento di favori/assensi amministrativi, se risultano elementi convergenti che mostrano una correlazione funzionale.
- Il giudice può valorizzare il "contesto ambientale" (persistente ingerenza del pubblico ufficiale in più atti/iter) per ricostruire un quadro di condizionamento sistemico, purché ciò sia sostenuto da elementi probatori concreti e convergenti e non da semplici congetture.
- Le censure per vizio di motivazione in cassazione richiedono che l'illegittimità sia evidente e decisiva: omissioni o valutazioni alternative dei giudici di merito non comportano automaticamente accoglimento se la motivazione complessiva è coerente.
- Se la difesa sostiene la sussistenza di una causale lecita della dazione (es. pagamento di un credito professionale), il giudice deve esaminare temporalità, modalità e riscontri documentali; la mera esistenza di rapporti professionali pregressi non esclude di per sé la valenza estorsiva della prestazione.
- In caso di indizi anche prevalentemente di natura dichiarativa, è necessario verificare la presenza di riscontri estrinseci e di convergenza tra fonti diverse (intercettazioni, dichiarazioni di terzi, elementi contabili) per consolidare la gravità indiziaria.
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