Sentenza n. 1826/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sulle istanze del 23 febbraio 2026 per il rilascio di licenze ex art. 127 T.U.L.P.S. per il commercio di oggetti preziosi e la lavorazione di metalli preziosi; durante il giudizio è intervenuto un diniego espresso del Questore, del 3 settembre 2026
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Con tre ricorsi riuniti, il ricorrente aveva agito contro il silenzio della Questura di Livorno sulle istanze del 23 febbraio 2026 relative al rilascio di licenze ex art. 127 T.U.L.P.S. per l’esercizio, in distinti fondi, del commercio di oggetti preziosi e della lavorazione di metalli preziosi. Chiedeva l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna della Questura a pronunciarsi entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Dopo l’instaurazione dei giudizi, il Questore ha adottato il 3 settembre 2026 un unico provvedimento espresso di diniego delle tre istanze. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo per la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva, poiché le istanze erano state respinte con un unico provvedimento. Preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse conseguente all’adozione del diniego espresso, ha dichiarato i ricorsi improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha posto le spese, liquidate complessivamente in € 2.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, a carico solidale della Questura di Livorno e del Ministero dell’Interno secondo il criterio della soccombenza virtuale: il provvedimento espresso era stato adottato tardivamente e solo dopo la proposizione dei ricorsi. Spese compensate nei confronti del Comune di Livorno, rimasto estraneo alla vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Attese le dichiarazioni di parte istante, occorre dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dei riuniti ricorsi, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente dopo l’adozione del provvedimento espresso sulle istanze, comporta l’improcedibilità dei ricorsi.
art. 117 c.p.a.
Il ricorrente, negli atti introduttivi dei ricorsi nn. R.G. 1096/2026, 1097/2026 e 1099/2026, chiedeva tutela ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione dell’Interno sulle istanze emarginate in epigrafe, tutte presentata il 23 febbraio 2026.
L’azione è stata proposta per ottenere tutela contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione sulle istanze di rilascio delle licenze.
art. 117, comma 3, c.p.a.
con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, c. 3 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta era richiesta quale misura conseguente all’eventuale mancata esecuzione dell’obbligo di provvedere; la sopravvenuta improcedibilità ha impedito di decidere tale richiesta.
Massime di principio
- Nei giudizi avverso il silenzio, l’adozione in corso di causa di un provvedimento espresso sulle istanze oggetto del ricorso, unita alla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando più ricorsi riguardano istanze distinte ma connesse, respinte dall’amministrazione con un unico provvedimento, il giudice può riunirli per connessione oggettiva.
- Nel regolare le spese dopo l’improcedibilità sopravvenuta, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale e porle a carico dell’amministrazione che abbia provveduto solo dopo la proposizione dei ricorsi.
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