L.R. Sardegna 3/2010
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e proroga dei termini per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 3/2010 modifica la disciplina delle attività commerciali, abrogando una disposizione dell’art. 5 della l.r. n. 5/2006 e introducendo esclusioni per alcune tipologie di esercizi. Proroga inoltre al 30 settembre 2010 il termine per le domande di contributo per gli interventi urgenti relativi alle alluvioni di ottobre-novembre 2008, poi abrogato il richiamo alla legge finanziaria 2009.
Modifiche alla disciplina commerciale e proroga contributi per calamità in Sardegna
Modifiche alla disciplina delle attività commerciali e proroga di contributi per calamità in Sardegna
La legge regionale della Sardegna interviene su due fronti: da un lato modifica la disciplina generale delle attività commerciali contenuta nella legge regionale n. 5 del 2006; dall’altro proroga un termine per la richiesta di contributi collegati a spese di primo intervento sostenute da enti locali in occasione di eventi alluvionali del 2008.
Disciplina commerciale: abrogazione e nuove esclusioni
Viene abrogato il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, come già sostituito dalla legge regionale n. 17 del 2006. Contestualmente viene inserito un nuovo comma 6-bis che esclude l’applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 5 a determinate attività commerciali.
Le esclusioni riguardano:
- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni a campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri;
- esercizi di vendita al dettaglio situati in aree di servizio lungo strade statali, stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
- rivendite di giornali;
- gelaterie e gastronomie;
- rosticcerie e pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- sale cinematografiche.
Proroga dei termini per i contributi per calamità naturali
Per i comuni e le province, il termine per presentare le domande di concessione dei contributi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, relativi agli interventi effettuati per fronteggiare le emergenze causate dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2008, è prorogato al 30 settembre 2010.
La proroga riguarda quindi esclusivamente quella specifica procedura contributiva e quei fatti calamitosi già individuati dalla norma.
Ulteriore abrogazione
Viene inoltre abrogato il comma 33 dell’articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009).
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, quindi dal 28 gennaio 2010.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 gen 2010L.R. Sardegna 2/2010
- Legge · 19 gen 2010L.R. Sardegna 1/2010
- Legge · 8 feb 2010L.R. Sardegna 4/2010
- Legge · 28 dic 2009L.R. Sardegna 5/2009
- Legge · 28 dic 2009L.R. Sardegna 6/2009
- Legge · 10 mar 2010L.R. Sardegna 6/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →