L.R. Sardegna 4/2010
Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e delle attività similari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce e finanzia in Sardegna la funzione sociale, educativa e aggregativa degli oratori e di attività similari svolte da confessioni religiose con intesa. Prevede protocolli d’intesa, contributi per formazione, recupero di minori a rischio, cittadinanza attiva e strutture, oltre a linee guida attuative e una disciplina transitoria iniziale. Le norme finanziarie riguardano il periodo 2010-2013.
Valorizzazione e sostegno degli oratori e delle attività similari in Sardegna
Valorizzazione degli oratori e delle attività similari in Sardegna
La legge disciplina interventi della Regione autonoma della Sardegna a sostegno della funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dagli oratori e da attività similari. L’obiettivo è favorire il recupero e l’integrazione dei minori, prevenire il disagio minorile e coinvolgere i giovani in azioni di miglioramento del contesto sociale.
Ambito di applicazione e finalità
La Regione riconosce e valorizza l’attività svolta:
- dalle parrocchie e dagli enti della Chiesa cattolica;
- dagli enti delle altre confessioni religiose con cui lo Stato abbia stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.
La disciplina richiama i principi della legge statale 1° agosto 2003, n. 206 e si applica esclusivamente nel territorio della Sardegna.
Protocolli d’intesa e forme di collaborazione
Per attuare gli obiettivi della legge, la Regione sottoscrive appositi protocolli d’intesa con:
- la Conferenza episcopale sarda;
- la Conferenza italiana superiori maggiori della Sardegna;
- l’Unione superiore maggiori d’Italia della Sardegna;
- le organizzazioni che rappresentano in Sardegna le confessioni religiose con intesa.
I protocolli definiscono:
- indirizzi e azioni per valorizzare la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale degli oratori e delle attività similari;
- le forme di collaborazione tra Regione e soggetti interessati;
- i casi e le modalità di partecipazione a organismi regionali che trattano materie relative a minori, adolescenti e giovani;
- le materie, i modi e i casi in cui tali soggetti possono presentare proposte, programmi e pareri consultivi nella programmazione regionale su tali ambiti.
Finanziamenti e finalità dei contributi
La Regione sostiene le attività socio-educative previste nei protocolli mediante contributi destinati a:
- qualificare gli operatori impegnati negli oratori e nelle attività similari;
- realizzare percorsi di recupero per soggetti a rischio di emarginazione sociale, devianza minorile e disabilità;
- promuovere percorsi di formazione alla cittadinanza attiva;
- riadattare e riqualificare le strutture esistenti e acquistare arredi, attrezzature e strumenti didattici.
Modalità di finanziamento e programmazione
I contributi sono concessi ai soggetti indicati dalla legge per sostenere le attività socio-educative svolte.
La programmazione annuale degli interventi è affidata alla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale. Il piano degli interventi è approvato dalla Giunta, sentito il parere della Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro venti giorni dalla proposta.
Obblighi dei beneficiari
I soggetti beneficiari dei finanziamenti devono presentare ogni anno all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale:
- il rendiconto dell’utilizzo delle risorse ricevute nell’anno precedente;
- una relazione sugli obiettivi raggiunti.
La rendicontazione è condizione indispensabile per ottenere ulteriori finanziamenti.
Linee guida attuative
La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e su proposta dell’Assessore competente, adotta linee guida previo parere della Commissione consiliare competente, che deve pronunciarsi entro 30 giorni.
Le linee guida riguardano:
- i requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture dove si svolgono le attività;
- le modalità concrete di attuazione dei protocolli d’intesa;
- ogni altro profilo applicativo della legge.
Ulteriori soggetti valorizzabili
La Regione riconosce e valorizza anche l’attività di altri soggetti che svolgono azioni di rilevanza sociale ed educativa rivolte al mondo giovanile e adolescenziale.
Disposizioni transitorie
Nella fase precedente l’adozione delle linee guida:
- non si applicano alle attività degli enti indicati dalla legge le disposizioni del regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- le parrocchie e gli enti delle confessioni con intesa che già svolgevano tali attività alla data di entrata in vigore della legge sono considerati transitoriamente accreditati come centri di aggregazione sociale ai sensi del DPR regionale 22 luglio 2008, n. 4.
Copertura finanziaria e periodo considerato
Gli oneri della legge sono valutati in 5 milioni di euro annui. La norma finanziaria prevede stanziamenti e variazioni di bilancio per gli anni 2010-2013, con copertura successiva mediante le corrispondenti unità previsionali dei bilanci futuri.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 26 febbraio 2010.
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