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Ordinanza

Ordinanza n. 132/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 008/2026 di rifiuto dell’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno, conversione da “protezione speciale art. 32, c. 3, d. lgs. n. 25/2008” a lavoro subordinato, emesso in data 29 gennaio 2026 dalla Questura di Latina e notificato al ricorrente in data 10 febbraio 2026.

Giustizia amministrativa202600283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Latina di rifiuto della conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, con contestuale ritiro del permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Questura di Latina ha respinto l'istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. La censura cautelare si fonda sull'applicabilità della disciplina previgente ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, poiché il titolo originario di protezione speciale era stato ottenuto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che la Questura aveva ritirato il permesso di soggiorno, privandolo di ogni documento utile ad attestare la legittima permanenza sul territorio nazionale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, prima facie, i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare. Ha considerato applicabile l'art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, secondo cui alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2026, n. 2397, ha ritenuto che per "istanze presentate" debbano intendersi le istanze relative alla concessione del titolo originario e non quelle di conversione del titolo già posseduto. Poiché il permesso per protezione speciale risultava ottenuto prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, il quadro cautelare è stato ritenuto favorevole al ricorrente. Il TAR ha quindi sospeso il provvedimento impugnato ai fini del riesame del procedimento, ordinando all'amministrazione di rivalutare la posizione anche considerando che il ritiro del permesso aveva lasciato il ricorrente privo di documentazione attestante la legittima permanenza in Italia. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023

    per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente

    La disciplina previgente continua ad applicarsi alle istanze di concessione del titolo originario presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, non invece alle sole istanze successive di conversione del titolo; ne consegue, nel caso considerato, la persistente possibilità di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Individua il titolo di protezione speciale del quale il ricorrente era titolare e del quale chiedeva la conversione.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, la disciplina previgente in materia di conversione del permesso per protezione speciale continua ad applicarsi quando l'istanza di concessione del titolo originario sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, anche se la successiva istanza di conversione è stata presentata in un momento successivo.
  • Nell'interpretazione dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, l'espressione "istanze presentate" si riferisce alle istanze di concessione del titolo originario e non alle istanze di conversione del titolo già posseduto.
  • Quando il provvedimento di diniego della conversione sia accompagnato dal ritiro del permesso di soggiorno, la tutela cautelare può essere accordata ai fini del riesame anche in ragione della privazione, nelle more del giudizio, di ogni documento utile ad attestare la legittima permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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