Sentenza del 14/01/2015 n. 428 - Corte di Cassazione
Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni) - Giudicato - Estensione - Rapporto relativo a più periodi di imposta - Imposta - Giudicato relativo a tale periodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Marche che aveva annullato le maggiori imposte dirette e indirette contestate per il 1998, relative all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e a presunti ricavi occultati risultanti da movimentazioni bancarie sui conti di soci e amministratori. La società ha inoltre invocato l’estensione del giudicato formatosi per il diverso periodo d’imposta 1999, ma la Corte ha escluso tale effetto perché i due giudizi riguardavano distinti rapporti tributari e differenti fatti generatori d’imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della CTR Marche. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare complessivamente gli indizi relativi all’interposizione fittizia di IMPLA S.r.l., senza considerare decisivi né la regolare tenuta della contabilità né la materiale consegna della merce, elementi compatibili con l’inesistenza soggettiva delle operazioni. Dovrà inoltre riesaminare le movimentazioni bancarie dei soci e amministratori, applicando le presunzioni previste dalla legge, e distinguere gli effetti ai fini IVA da quelli ai fini delle imposte dirette. Per IRPEG e IRAP dovrà applicarsi retroattivamente la disciplina che consente la deduzione dei costi inerenti anche se riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo che i costi riguardino beni o servizi direttamente utilizzati per delitti non colposi o ricorrano cause che escludano il possesso del reddito.
Norme richiamate
Art. 2729 c.c.
Gli indizi devono essere valutati prima singolarmente e poi nel loro insieme, verificando se siano gravi, precisi e concordanti. Anche elementi non decisivi isolatamente possono acquisire valore probatorio nella loro combinazione.
Art. 2697 c.c.
L’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale; una volta forniti indizi qualificati, spetta al contribuente offrire la prova contraria.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19, 21, 51 e 54
La detrazione IVA richiede che la fattura rappresenti correttamente l’operazione e i soggetti effettivamente coinvolti. In caso di operazione soggettivamente inesistente, la consegna della merce e il pagamento del prezzo non bastano a dimostrare il diritto alla detrazione.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 32, 39 e 40
Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni di ricavi non dichiarati o costi non documentati. Anche i conti intestati a soci o amministratori possono essere riferiti alla società quando esistano legami qualificati e ulteriori elementi convergenti; il contribuente deve fornire una prova specifica contraria.
D.P.R. n. 917/1986, art. 75, vecchio TUIR
La deducibilità dei costi richiede inerenza e corretta rappresentazione contabile, ma la disciplina applicabile alle operazioni soggettivamente inesistenti deve essere coordinata con la normativa sopravvenuta più favorevole.
Legge n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16/2012, art. 8, commi 1-3, convertito dalla Legge n. 44/2012
I costi relativi a beni o servizi inerenti possono essere dedotti ai fini delle imposte dirette anche se le fatture sono soggettivamente inesistenti, salvo i costi direttamente utilizzati per delitti non colposi e salvo il mancato possesso del reddito per sequestro, confisca o restituzione.
Art. 372 c.p.c.
Consente il deposito in cassazione di documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso, tra cui la documentazione comprovante la formazione del giudicato esterno.
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, inclusi la violazione di legge e i vizi della motivazione.
Art. 111, comma 6, Cost.
Impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato in modo comprensibile, coerente e controllabile.
Massime di principio
- Il giudicato relativo a un periodo d’imposta non si estende automaticamente ad altri periodi: opera oltre il singolo anno solo quando riguarda un elemento giuridico o fattuale stabile, permanente e comune a più annualità. Non si estende invece a fatti generatori distinti, come singole forniture, fatture o movimentazioni bancarie differenti.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti la merce può essere realmente consegnata e il corrispettivo può essere realmente pagato; ciò non esclude che il soggetto indicato in fattura sia un intermediario fittizio. Occorre quindi provare l’effettiva identità del fornitore e la sua operatività.
- La contabilità formalmente regolare non impedisce all’Amministrazione di dimostrare l’inesistenza o la falsità soggettiva delle operazioni mediante elementi esterni, dichiarazioni di terzi, indagini finanziarie e altri indizi.
- Il giudice deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi complessivamente. Non è sufficiente escludere ogni elemento isolatamente senza verificare se la loro convergenza dimostri la frode.
- Quando l’Amministrazione dimostra, con presunzioni gravi, precise e concordanti, l’interposizione fittizia del fornitore, il contribuente deve fornire una prova concreta della propria estraneità alla frode e della reale conclusione dell’operazione con il soggetto fatturante.
- Le movimentazioni bancarie di soci o amministratori possono essere imputate alla società quando vi siano stretti legami personali, assenza di redditi autonomi idonei a giustificarle, coincidenze temporali e altri elementi convergenti. Una spiegazione meramente ipotetica o generica non è sufficiente.
- Ai fini IVA, l’operazione soggettivamente inesistente può impedire la detrazione dell’imposta. Ai fini delle imposte dirette, invece, i costi inerenti possono essere deducibili secondo la disciplina sopravvenuta, purché non siano direttamente collegati a delitti non colposi e ricorrano le altre condizioni di legge.
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