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Sentenza

Sentenza n. 1058/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’ottemperanza alla - Sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data 16.12.2022 ed emessa dalla Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, nel giudizio n. -OMISSIS-R.G., (doc. n. 1) che ha integralmente confermato la Sentenza n. -OMISSIS-pubblicata il 28.02.2022, emessa dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, nel giudizio n.-OMISSIS- R.G. con cui è stato accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualità di Vittima del dovere e alla corresponsione delle relative provvidenze economiche (doc. n. 2);

Giustizia amministrativa202600531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del giudice ordinario che avevano accertato il diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e alle relative provvidenze economiche

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sentenze del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, integralmente confermate dalla Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, con le quali era stato accertato il suo diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere e alla corresponsione delle relative provvidenze economiche. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia non era stata notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; tuttavia, il difensore del ricorrente, presente alla camera di consiglio, ha confermato la volontà di rinunciare, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la rinuncia non era stata tempestivamente notificata alla controparte, ma ha ritenuto decisiva la conferma della volontà abdicativa resa dal difensore del ricorrente in udienza. Il giudice ha inoltre affermato che il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino a quando la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione; il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale

    La rinuncia al ricorso può essere effettuata in ogni stato e grado mediante dichiarazione della parte o dell'avvocato munito di mandato speciale, depositata o resa in udienza e verbalizzata.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; nel caso concreto, pur rilevando la mancata tempestiva notificazione, il giudice ha valorizzato la conferma della volontà di rinuncia resa dal difensore in camera di consiglio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il presente ricorso debba essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cpa e dell’art. 84 cpa

    La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio, da dichiararsi ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.

  • art. 100 c.p.c.

    Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse del ricorrente ex art. 100 cpc alla coltivazione del presente giudizio

    Il venir meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio deve essere preso in considerazione, senza che il giudice possa sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

Massime di principio

  • La parte mantiene la disponibilità dell'azione amministrativa sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
  • La rinuncia al ricorso, confermata dal difensore in udienza, può condurre alla dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., anche quando la dichiarazione non sia stata notificata alla controparte nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., purché non emerga un interesse contrario alla prosecuzione del giudizio.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse a ricorrere o a proseguire il giudizio.
  • La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese anche in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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