Cassazione Civile, Sentenza n. 1100/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva notificato il ricorso per decreto ingiuntivo (ex L. n. 92/2012) tramite invio a una e-mail ordinaria il 2 marzo 2018 ma, per errore, omise di allegare il file contenente il ricorso introduttivo. La banca si costituì il 7 maggio 2018 sollevando l'eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso; il ricorrente eseguì poi una nuova notificazione il 7 maggio 2018, oltre il termine perentorio fissato per il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La questione giuridica centrale era se tale vizio fosse qualificabile come nullità (sanabile con la costituzione della resistente) o come inesistenza (insanabile), e se la successiva notifica oltre il termine potesse sanare il difetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione originaria fosse priva del contenuto essenziale (mancava il file del ricorso) e quindi si trattava di 'inesistenza' e non di mera nullità, alla luce del principio espresso da Cass. Sez. Un. n. 14916/2016. Tale inesistenza esclude la possibilità di sanatoria con la costituzione della banca; inoltre il termine per il rinnovo della notificazione previsto dall'art. 291 c.p.c. è perentorio e la successiva notifica del 7 maggio 2018, oltre il termine, non ha efficacia sanante. Il ricorrente è stato condannato alle spese e ai contributi dovuti.
Norme richiamate
L. n. 92/2012, art. 1 commi 48 e ss.
Norma di riferimento per il tipo di ricorso introdotto (ricorso ex lege 92/2012), contestualizza la fattispecie oggetto del giudizio
art. 415, comma 4, c.p.c.
La notificazione del ricorso di primo grado è procedimento complesso che comprende anche il decreto di fissazione dell'udienza; la correttezza dell'invio di tutti gli atti necessari è rilevante per la validità della notificazione
L. n. 53/1994, art. 3-bis
Riferimento alla disciplina dell'uso di strumenti telematici per la trasmissione degli atti; la corretta trasmissione e l'allegazione dei file sono essenziali per la validità della notificazione telematica/online
art. 156 c.p.c., comma 3
Disciplina delle nullità degli atti processuali; distinta dalla nozione di inesistenza: la nullità riguarda vizi che possono essere sanati salvo che il difetto sia tale da rendere inesistente l'atto
Cass. Sez. Un. 20/7/2016, n. 14916
Principio nomofilattico secondo cui l'inesistenza della notificazione sussiste solo quando manca qualsiasi elemento costitutivo idoneo a rendere riconoscibile la notificazione: occorrono trasmissione da soggetto qualificato e una fase di consegna che determini esiti positivi; ogni altra anomalia rientra nella nullità
art. 291 c.p.c.
Termine per il rinnovo della notificazione: ha natura perentoria e non è rinnovabile o prorogabile; la notifica eseguita oltre tale termine non ha efficacia per sanare precedenti vizi imputabili al notificante
Corte Cost. n. 28/2004 (riguardante art. 148/149 c.p.c.)
Riferimento giurisprudenziale sulla scissione del momento di perfezionamento della notifica in capo a notificante e destinatario; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale principio non pertinente alla fattispecie specifica, perché il vizio era imputabile al notificante
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata per l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza, applicata alla liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- Se la notificazione omette materialmente l'atto principale (es. mancata allegazione del ricorso), il vizio può qualificarsi come 'inesistenza' e non è sanabile dalla costituzione della controparte: la notificazione è priva degli elementi essenziali e dunque inefficace ab origine.
- Secondo Cass. Sez. Un. n. 14916/2016, per ritenere esistente una notificazione sono necessari almeno due elementi: a) trasmissione effettuata da soggetto legalmente abilitato; b) fase di consegna che produca uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento. Ogni difformità residuale è normalmente qualificata come nullità, suscettibile di sanatoria in determinate condizioni.
- Il termine per il rinnovo della notificazione previsto dall'art. 291 c.p.c. è perentorio: una eventuale nuova notificazione effettuata oltre tale termine non cure vizi originari imputabili al notificante e non produce effetto sanante salvo casi non imputabili al notificante.
- Distinguere sempre tra nullità e inesistenza: la nullità può essere in molti casi sanata (es. con la costituzione in giudizio della controparte entro termini previsti), mentre l'inesistenza, essendo mancanza dell'elemento essenziale, non è sanabile.
- Prassi consigliata per evitare il rischio di inesistenza: utilizzare la PEC quando prevista, verificare sempre che tutti i file siano effettivamente allegati prima dell'invio, conservare ricevute di consegna, e se necessario ottenere autorizzazione giudiziale per rinnovi o notificazioni tardive quando il termine sia già decorso e l'errore non sia imputabile al notificante.
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