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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 551 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'Irpef versata in eccesso per gli anni 1995, 1996 e 1997, sostenendo che il reddito degli immobili di interesse storico dovesse essere determinato sulla base della tariffa d'estimo prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, e non sui canoni di locazione effettivamente percepiti. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la tempestività dell'istanza, sostenendo che fosse stata presentata oltre il termine decadenziale di 18 mesi allora previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nel testo previgente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile il termine di 18 mesi qualora, alla data di entrata in vigore della modifica del 1999 che aveva esteso il termine a 48 mesi, il precedente termine fosse già scaduto. Ha inoltre stabilito che, quando l'imposta non era dovuta già al momento dei versamenti in acconto, il termine decorre dai singoli versamenti. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per verificare concretamente la tempestività della domanda di rimborso. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Nel testo previgente prevedeva un termine di decadenza di 18 mesi; la modifica del 1999 lo ha esteso a 48 mesi.

    Il termine di 48 mesi si applica soltanto se, alla data di entrata in vigore della modifica normativa, il precedente termine di 18 mesi era ancora pendente. Se era già scaduto, il rapporto tra contribuente e amministrazione era definitivamente esaurito e il termine più lungo non può riaprirlo.

  • L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5

    Ha modificato l'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, portando il termine per l'istanza di rimborso da 18 a 48 mesi.

    La norma opera secondo i principi generali sull'efficacia delle leggi nel tempo e non ha effetto retroattivo sui termini già definitivamente scaduti.

  • L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2

    Per gli immobili di interesse storico, il reddito rilevante ai fini fiscali deve essere determinato secondo la tariffa d'estimo prevista dalla norma, anziché sulla base dei canoni di locazione effettivamente percepiti, ove ne ricorrano i presupposti.

  • Codice civile, art. 2969

    La decadenza da un diritto sottratto alla disponibilità delle parti, come quella relativa alla richiesta di rimborso tributario, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se dedotta per la prima volta in appello.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    La questione relativa alla compensazione delle spese è stata dichiarata assorbita in conseguenza della cassazione con rinvio della sentenza.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di una domanda di rimborso tributario occorre individuare la data di ciascun versamento e applicare il termine vigente in quel momento, verificando se il termine precedente fosse ancora pendente quando è entrata in vigore una norma più favorevole.
  • Una modifica legislativa che allunga un termine decadenziale non riapre i termini già scaduti e non consente di recuperare rapporti tributari ormai definitivamente esauriti.
  • Se l'imposta non era dovuta già al momento del versamento, il termine per chiedere il rimborso decorre dal singolo versamento e non da un momento successivo, come la presentazione della dichiarazione o la liquidazione definitiva.
  • La decadenza dalla richiesta di rimborso può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualsiasi fase del processo, anche se l'amministrazione non l'ha eccepita tempestivamente nel primo grado.
  • In caso di cassazione con rinvio, la questione sostanziale non è necessariamente definita in via definitiva: il giudice di rinvio deve applicare i principi stabiliti dalla Corte e verificare i fatti, comprese le date dei versamenti e della domanda.

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