Messaggio numero 2725 del 05-07-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, oltre ai periti agrari e agrotecnici, anche dottori agronomi e dottori forestali possono curare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i soli datori di lavoro agricoli e per le sole aziende da essi amministrate. Vengono indicati i riferimenti normativi, la documentazione da trasmettere all’INPS per la profilazione della delega e si precisa che non è richiesta la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Abilitazione dei professionisti agricoli alla gestione degli adempimenti INPS per i datori di lavoro agricoli
Abilitazione dei professionisti agricoli agli adempimenti INPS
Il documento integra i chiarimenti già forniti dall’INPS in materia di abilitazione dei professionisti che assistono i datori di lavoro agricoli. L’obiettivo è precisare quali categorie professionali possono curare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale e quali documenti devono essere trasmessi per la profilazione della delega.
Soggetti abilitati e ambito di operatività
La circolare n. 28/2011, al paragrafo 5, aveva già chiarito che, con riferimento ai soli adempimenti relativi agli stessi datori di lavoro agricoli e alle sole aziende da essi amministrate, sono soggetti abilitati anche i professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici, come richiamato anche dalla circolare n. 45/2018.
Il presente messaggio estende espressamente tale abilitazione anche ai dottori agronomi e ai dottori forestali iscritti ai rispettivi albi. Tali soggetti erano già stati riconosciuti dalla circolare n. 72/2008 come abilitati a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei rapporti con l’INPS.
Resta fermo che l’abilitazione opera soltanto:
- per gli adempimenti relativi agli stessi datori di lavoro agricoli;
- in relazione alle sole aziende da essi amministrate.
Fondamento normativo richiamato
Per i dottori agronomi e i dottori forestali viene richiamato l’articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, come integrata e modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152. In base a tale disposizione, rientrano nelle loro competenze le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, nonché a tutelare l’ambiente e, più in generale, le attività riguardanti il mondo rurale.
In particolare, tra le attività indicate rientrano anche:
- la direzione;
- l’amministrazione;
- la gestione;
- la contabilità;
- la curatela;
- la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti.
Profilazione della delega e documentazione da inviare
Ad integrazione del messaggio n. 1618/2018, per la profilazione dei periti agrari, periti agrari laureati, dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici e agrotecnici laureati, i professionisti devono trasmettere all’indirizzo e-mail posagri.deleghe@inps.it l’accordo o la lettera di incarico in base ai quali risultano conferiti gli incarichi professionali per l’impresa agricola rappresentata.
Per ciascuna categoria, l’incarico deve riguardare le attività previste dalle rispettive norme di riferimento:
- per i dottori agronomi e i dottori forestali: direzione, amministrazione, gestione, contabilità, curatela e consulenza dell’impresa agricola rappresentata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 3/1976, come modificato dall’art. 2, comma 1, della legge n. 152/1992;
- per gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati: direzione, amministrazione, gestione, funzione contabile, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell’impresa agricola rappresentata, ai sensi dell’art. 11, lett. b), della legge n. 251/1986;
- per i periti agrari e i periti agrari laureati: direzione, amministrazione, gestione, funzioni contabili, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell’impresa agricola rappresentata, ai sensi dell’art. 2, lett. a), della legge n. 434/1968, come modificato dall’art. 2 della legge n. 54/1991.
Documenti da allegare
Ai fini della profilazione della delega, i professionisti indicati devono trasmettere all’INPS la seguente documentazione:
- documento di riconoscimento;
- copia della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale;
- copia del tesserino di iscrizione all’albo oppure certificazione di iscrizione rilasciata dal proprio Albo professionale;
- copia dell’accordo o della lettera di incarico dell’azienda agricola rappresentata, supportata dalla dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Chiarimenti procedurali
Il documento precisa, in parziale rettifica del messaggio n. 1618/2018, che non è richiesta la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Censimento e operatività della delega
Dopo la trasmissione della documentazione, il professionista viene censito nel sistema delle deleghe come intermediario. Per rendere operativa la delega, deve poi richiedere il rilascio del PIN e la relativa profilazione presso la Struttura territoriale competente, la quale, sulla base del precedente censimento, conferirà il profilo corrispondente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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