Messaggio numero 2791 del 10-07-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che, non essendo stata disposta alcuna proroga della disciplina sperimentale sulla liquidazione mensile del TFR in busta paga (Qu.I.R.), dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non devono più erogare la quota maturanda di TFR ai lavoratori che l’avevano richiesta. Restano solo gli adempimenti residui per i datori di lavoro che hanno ottenuto il finanziamento Qu.I.R., fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018, e viene richiamato il ritorno al regime ordinario di destinazione del TFR.
cessazione della Qu.I.R. in busta paga dal luglio 2018
Cessazione della liquidazione del TFR in busta paga (Qu.I.R.)
Il documento chiarisce gli effetti della mancata proroga della disciplina sperimentale introdotta dalla legge di stabilità 2015 in tema di liquidazione mensile della quota maturanda di TFR in busta paga, denominata Qu.I.R. Viene precisato che, a decorrere dal periodo di paga di luglio 2018, i datori di lavoro non sono più tenuti a corrispondere tale quota ai dipendenti che ne avevano fatto richiesta.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina originaria era stata prevista dall’articolo 1, commi 26 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in via sperimentale, per i periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. Essa consentiva ai lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici e dei lavoratori del settore agricolo, con rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, di richiedere la liquidazione mensile della quota maturanda del TFR come integrazione della retribuzione.
La manifestazione di volontà del lavoratore, una volta espressa, era irrevocabile fino al 30 giugno 2018 e poteva essere effettuata anche in presenza di conferimento del TFR maturando a forme pensionistiche complementari, sia in modo tacito sia espresso, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Modalità di erogazione e finanziamento
La Qu.I.R. veniva liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come parte integrativa della retribuzione.
Per i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti, non tenuti al versamento al Fondo di tesoreria di cui all’articolo 2120 del codice civile e all’articolo 1, comma 755, della legge n. 296/2006, era previsto l’accesso a un finanziamento assistito da garanzia. Tale garanzia era rilasciata da uno specifico fondo costituito presso l’INPS e, in ultima istanza, dallo Stato.
Il DPCM 20 febbraio 2015, n. 29, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, aveva disciplinato le modalità di attuazione della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga e i criteri, le condizioni e il funzionamento del Fondo di garanzia. Con la circolare INPS n. 82 del 23 aprile 2015 erano state fornite le istruzioni operative, incluse quelle per la compilazione del flusso Uniemens.
Effetti della mancata proroga dal luglio 2018
Il documento evidenzia che il legislatore non ha adottato alcun provvedimento di proroga o reiterazione della disciplina. Di conseguenza:
- dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda di TFR;
- dalle denunce di competenza luglio 2018 cessano anche gli obblighi informativi e contributivi richiamati dalla circolare n. 82/2015.
Adempimenti residui per chi ha usufruito del finanziamento Qu.I.R.
Resta tuttavia fermo un obbligo residuale per i datori di lavoro che abbiano ottenuto il finanziamento della Qu.I.R.: essi devono continuare a valorizzare l’elemento previsto per le informazioni relative alla Qu.I.R. liquidata tramite finanziamento assistito da garanzia fino alla liquidazione della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, cioè fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.
Ripristino del regime ordinario del TFR
Venuto meno l’obbligo di erogazione in busta paga, i datori di lavoro devono ripristinare, dalle denunce di competenza luglio 2018, l’assetto previgente alla legge n. 190/2014, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari in funzione della destinazione del TFR scelta dai lavoratori e della disciplina ordinaria applicabile. Le modalità richiamate sono:
- accantonamento in azienda;
- versamento al Fondo di tesoreria;
- versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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