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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21646/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra confinanti relativa a una scalinata/gradinata che consentiva l’accesso al mare. In primo grado era stata rigettata la domanda con cui alcuni attori chiedevano l’accertamento di una servitù di passaggio sul fondo della convenuta, costituita per atto pubblico del 1 luglio 1975; la parte intervenuta volontariamente aveva aderito alla tesi degli attori e aveva chiesto anche l’accertamento della propria proprietà della scalinata e l’inesistenza di diritti della convenuta. In appello, una delle impugnazioni fu accolta e fu dichiarata la titolarità della servitù di passaggio, mentre l’impugnazione della parte intervenuta fu rigettata. Nel ricorso per cassazione la parte intervenuta ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1372, 2699 e 2700 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe fatto riferimento al contratto del 1975 invece che a quello del 1977, pertinente alla propria vicenda; 2) omesso esame di un mezzo istruttorio e violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, assumendo che il giudice di merito avesse confuso "scalinata" e "gradinata" e avesse travisato il confine descritto nell’atto; 3) mancato esame delle risultanze istruttorie e vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c., perché la sentenza avrebbe reso un ragionamento incoerente e incomprensibile; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna integrale alle spese nonostante la pretesa nullità parziale dichiarata in primo grado. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di specificità/autosufficienza, per il tentativo di ottenere una rivalutazione del merito e perché il vizio motivazionale non superava la soglia del "minimo costituzionale"; ha giudicato infondato il quarto motivo, osservando che le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa e che, comunque, la decisione di merito era rimasta ferma quanto al dispositivo, essendosi modificata solo la motivazione. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex artt. 96 c.p.c. e 13 d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto non scrutinabili nel merito i primi tre motivi perché aspecifici, non autosufficienti e diretti sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove; ha inoltre rilevato che la censura sulla motivazione non integrava un’anomalia costituzionalmente rilevante. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudice di merito può porre le spese a carico della parte soccombente e la sentenza d’appello non aveva sovvertito il dispositivo di primo grado ma solo la motivazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, in solido con i controricorrenti aderenti alla sua tesi, e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma la Corte ha osservato che la censura mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l’uso delle prove, ma ritenuto inidoneo a trasformare in sede di legittimità una critica di merito sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’efficacia del contratto, senza che la Corte ravvisasse una specifica violazione dei canoni interpretativi.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente connessamente alla contestazione del valore probatorio dell’atto pubblico.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente connessamente alla contestazione del valore probatorio dell’atto pubblico.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    La Corte ha ribadito che la deduzione della violazione dei canoni ermeneutici richiede una critica puntuale al percorso interpretativo del giudice di merito; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato escluso perché la motivazione della sentenza era intellegibile e non apparente, né perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio richiamato è quello della soccombenza: le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte non ha ravvisato ragioni per alterare il criterio di riparto delle spese applicato dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha rilevato l’improprio contenuto dell’istanza di decisione, trattata come atto non idoneo a integrare il ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve articolare censure riconducibili con chiarezza ai motivi tassativi previsti dalla norma; l’"omesso esame di risultanze istruttorie" come formulato dalla parte non è stato ritenuto un motivo autonomamente ammissibile.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte ha richiamato il filtro di inammissibilità quando il ricorso non si confronta utilmente con l’orientamento consolidato e si presenta inconsistente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Sono state applicate le condanne accessorie per responsabilità processuale aggravata, con liquidazione di ulteriori somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge non consente una nuova valutazione dei fatti: occorre che la ricostruzione fattuale del giudice di merito imponga davvero la sussunzione nella norma invocata.
  • La censura per violazione dei canoni di interpretazione del contratto è ammissibile solo se indica in modo specifico quale regola ermeneutica sarebbe stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta proporre una lettura alternativa dell’atto.
  • L’"omesso esame" di singole risultanze istruttorie, se dedotto come mera inconformità rispetto alla lettura delle prove, non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
  • Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo quando si traduca in un’anomalia costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancante o obiettivamente incomprensibile; è escluso il sindacato sulla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Le spese di lite non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; il giudice di merito conserva ampia discrezionalità nel riparto delle spese nei limiti del principio di soccombenza.
  • Quando più soggetti sostengono in cassazione la medesima posizione processuale, la condanna alle spese e alle conseguenze aggravate può essere pronunciata in solido se la loro difesa è sostanzialmente convergente nel contrasto alla parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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