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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 00097/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 1230/2025 che aveva rigettato la domanda di revocazione proposta dal ricorrente avverso la sentenza di appello n. 2780/2019. Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di revoca per violazione degli artt. 100 e 336, comma 2, c.p.c., e art. 360, primo comma c.p.c., sostenendo che, prima della decisione sulla revocazione, la sentenza di appello era già stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 19050/2022), per cui la domanda di revocazione aveva perso oggetto e interesse e il giudice della revocazione avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo fondato: la sentenza oggetto di revocazione era stata già cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 19050/2022) prima della decisione sulla revocazione, con conseguente venire meno dell'oggetto e dell'interesse della domanda di revocazione. Pertanto la Corte ha accolto il ricorso e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata (n. 1230/2025). Tenuto conto della particolarità del caso, le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Norma che disciplina la revocazione delle sentenze (motivo di revocazione), invocata quale base formale per la domanda di revocazione; nel caso è rilevante per individuare l'ambito del giudizio di revocazione e la possibilità di perdita di interesse.

  • art. 336 c.p.c., comma 2

    la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata

    La cassazione estende i suoi effetti agli atti dipendenti; applicata per affermare che la cassazione della sentenza di appello fa venir meno gli atti/processi dipendenti (qui la revocazione), determinando la cessazione della materia del contendere.

  • art. 100 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla nullità e agli effetti processuali di atti e decisioni; nel conte sto è evocata dalla parte per sostenere la nullità della sentenza di revoca che non ha constatato la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    Norma che individua i motivi di cassazione per violazione di norme di diritto o nullità; richiamata nella prospettazione del vizio di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma fiscale sui termini e sulle modalità degli accertamenti; citata nel quadro fattuale (la CTP aveva annullato l'avviso per mancato rispetto del termine di cui all'art. 32).

  • art. 398 c.p.c.

    Norma richiamata (nelle note di giurisprudenza) in relazione all'effetto della cassazione sugli atti dipendenti e alla possibilità che giudizi diversi (revocazione e cassazione) si svolgano contemporaneamente; utile per spiegare l'effetto estensivo della cassazione.

  • art. 402 c.p.c.

    Norma che disciplina l'impugnazione per cassazione delle sentenze di revocazione; richiamata per chiarire il rimedio disponibile qualora la decisione di revoca sia resa prima della cassazione intervenuta in altro grado.

Massime di principio

  • Se, nel corso di un giudizio di revocazione (art. 395 c.p.c.), la Corte di Cassazione cassaa la sentenza oggetto di revocazione prima della decisione sulla revocazione stessa, la domanda di revocazione perde oggetto e interesse: il giudice della revocazione deve dichiararne l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse o, se non lo fa, la sentenza di revocazione è viziata e può essere censurata.
  • La cassazione estende i suoi effetti agli atti e provvedimenti dipendenti (art. 336 c.p.c., comma 2): quando la cassazione incide sulla stessa parte della decisione che è oggetto della revocazione, l'oggetto della revocazione viene meno automaticamente.
  • Il giudice della revocazione ha l'obbligo di verificare d'ufficio l'esistenza di pronunce intervenute successivamente (anche di altre giurisdizioni) che possano aver fatto venir meno l'interesse della domanda; omettere tale verifica può determinare la nullità della pronuncia per vizio di rito.
  • Se la cassazione interviene dopo la decisione di revoca, la parte interessata può impugnare la sentenza di revocazione mediante ricorso per cassazione (art. 402 c.p.c.); quindi l'ordine temporale delle pronunce è determinante per il rimedio giurisdizionale efficace.
  • In casi particolari in cui la vicenda processuale presenti profili particolari e un'immediata cesura dell'oggetto, la Corte può cassare senza rinvio e compensare le spese di lite, specie quando la decisione impugnata è stata resa senza tener conto della sopravvenuta mancanza di interesse.

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