Sentenza del 28/05/2015 n. 1203 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposte dirette - Redditi diversi - Plusvalenza - Valore definito ai fini dell'imposta di registro - Applicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto applicabile, nell'accertamento della plusvalenza ai fini delle imposte dirette, il valore dell'immobile già accertato e divenuto definitivo ai fini dell'imposta di registro. Ne consegue la legittimità dell'utilizzo di tale valore da parte dell'Amministrazione finanziaria e il rigetto della contestazione del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di applicare, ai fini dell'accertamento della plusvalenza imponibile nelle imposte dirette, il valore dell'immobile determinato dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'imposta di registro. Tale valore era divenuto definitivo perché non era stato impugnato. Il principio affermato è fondato sull'unitarietà e sulla coerenza del trattamento tributario relativo al medesimo bene: una valutazione definitiva della vicenda economica non può essere considerata valida per un'imposta e, al contempo, irrilevante per un'altra, quando entrambe prendono in considerazione lo stesso immobile e la stessa operazione.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
Il valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro, se non impugnato e quindi divenuto definitivo, costituisce un dato tributario rilevante e utilizzabile anche nell'accertamento di altre imposte riferite al medesimo bene.
Disciplina delle imposte dirette sulle plusvalenze immobiliari
La plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile può essere determinata tenendo conto del valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, in applicazione del principio di coerenza e non contraddittorietà dell'imposizione tributaria.
Massime di principio
- Quando il valore di un bene è stato accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini di un'imposta ed è divenuto definitivo perché non è stato impugnato, tale valore può essere utilizzato anche per altre imposte riferite alla medesima operazione o al medesimo bene.
- La mancata impugnazione dell'accertamento del valore ai fini dell'imposta di registro può produrre effetti sfavorevoli anche nell'accertamento della plusvalenza ai fini delle imposte dirette.
- Il contribuente non può, in linea generale, sostenere valori diversi per imposte diverse quando esse riguardano la stessa operazione economica, salvo specifiche ragioni normative o fattuali che giustifichino la divergenza.
- Il principio non elimina automaticamente ogni distinzione tra le diverse imposte, ma valorizza l'esigenza di coerenza quando la base fattuale comune è costituita dal valore dello stesso immobile.
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