Sentenza n. 1252/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento, pubblicato sul BURL della Regione Lombardia in data 8 marzo 2023, consistente nella delibera del Consiglio comunale n. 42, del 5 ottobre 2022, per effetto della quale sono state approvate sei Varianti al Piano di Governo del Territorio – PGT - del Comune di Remedello; varianti delle quali assume rilievo particolare la “Variante 01”, che ha determinato la “modifica della mobilità di progetto a seguito del nuovo sistema viario di circonvallazione del centro abitato a nord di Remedello, identificato puntualmente con la sigla ID01”, comportando la realizzazione di “un nuovo tracciato all'interno del tessuto urbano consolidato” che passerebbe attraverso la proprietà della Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth del Padre Giovanni Battista Piamarta, - di tutti gli atti a quelli suindicati comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, anche quelli dei quali non si conosce né il numero né la data, per effetto dei quali è stata deliberata la modificazione del sistema viario di circolazione sostituendo la circonvallazione a nord del centro abitato di Remedello con un tracciato interno al tessuto urbano consolidato ed ai terreni dell'Istituto scolastico, e, ove possa occorrere del verbale della conferenza di assoggettabilità a VAS 5 gennaio 2022. - e di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti, presupposti e preordinati, in particolare della delibera n. 2 del Consiglio comunale, adottata il 24 marzo 2022, redatta ai sensi dell'art. 13 comma XIII della L.R. 12/2005, nella parte in cui i provvedimenti sopra indicati introducono le modifiche al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi e determinano la variazione della viabilità come ivi progettata, individuate con la sigla di variante ID01 “Stralcio della viabilità di previsione del PGT vigente ad ovest di Remedello di Sopra con nuovo tracciato all'interno del tessuto urbano consolidato”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere consiliari e atti connessi di approvazione e adozione di varianti al PGT, in particolare della Variante 01 relativa alla modifica della viabilità e alla previsione di un nuovo tracciato stradale attraverso il tessuto urbano consolidato e la proprietà dell'ente ricorrente
Esito
La controversia
L'ente ricorrente aveva impugnato la delibera consiliare di approvazione di sei varianti al PGT e gli atti presupposti, contestando in particolare la Variante 01, che modificava il sistema della mobilità eliminando la circonvallazione a nord dell'abitato e prevedendo un nuovo tracciato viario interno al tessuto urbano consolidato, destinato a interessare la proprietà dell'ente e l'area dell'istituto scolastico. Il giudizio non è stato esaminato nel merito perché, in prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, motivato dalla sopravvenuta adozione, da parte del Comune, della seconda variante al PGT, con stralcio della Variante 01, correzione del progetto della strada di accesso al polo scolastico ed eliminazione della modifica della mobilità e del nuovo tracciato incidente sulla proprietà ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ritenendo che l'atto depositato dalla ricorrente, previamente comunicato alle controparti e da queste espressamente accettato, integrasse una valida rinuncia ai sensi dell'art. 84 c.p.a., in presenza dei requisiti formali previsti dalla norma. L'estinzione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta congiunta.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
L’atto, previamente portato a conoscenza delle controparti (che vi hanno espressamente “aderito”) e quivi depositato dalla ricorrente, integra una valida rinunzia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati.
La rinuncia al ricorso è valida quando l'atto è depositato nel rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a. e viene portato a conoscenza delle controparti, che vi aderiscono espressamente.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Si impone, indi, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, siccome congiuntamente richiesto dalle parti.
La rinuncia valida al ricorso conduce alla declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, se formalizzata con un atto depositato nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 84 c.p.a. e portata a conoscenza delle controparti, produce l'estinzione del giudizio quando le controparti vi aderiscono espressamente.
- Quando la rinuncia interviene dopo che l'amministrazione ha modificato o superato l'assetto pianificatorio oggetto di impugnazione, il giudice può definire il giudizio senza esaminare il merito, purché la rinuncia sia valida.
- In presenza di una richiesta congiunta delle parti, è giustificata la compensazione delle spese di lite nel giudizio estinto per rinuncia.
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