Circolare numero 8 del 22-01-2014
Pubblicazione, in allegato, del DM. 23.12.2013 (G.U. del 3 gennaio 2014, n.2) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito di applicazione e istruzioni operative.Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione del D.M. 23 dicembre 2013 sulle retribuzioni convenzionali per l’anno 2014, utilizzabili per il calcolo dei contributi dei lavoratori italiani, UE ed extracomunitari regolarmente soggiornanti e assunti in Italia, inviati a lavorare in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia. Vengono richiamati i casi di esclusione per UE, Svizzera, SEE e la limitata applicabilità residua nei Paesi convenzionati per le assicurazioni non coperte dagli accordi. La circolare chiarisce inoltre criteri di determinazione della fascia retributiva, regole di arrotondamento e frazionamento, ipotesi particolari di variazione in corso d’anno e modalità di regolarizzazione contributiva per gennaio 2014.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero per il 2014
Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero - anno 2014
La circolare fornisce le istruzioni per l’applicazione del D.M. 23 dicembre 2013 in materia di retribuzioni convenzionali per l’anno 2014. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo e territoriale della disciplina, i criteri per individuare la fascia retributiva imponibile, le modalità di calcolo contributivo e le procedure di regolarizzazione per eventuali errori commessi nel mese di gennaio 2014.
Ambito di applicazione della disciplina
Le disposizioni richiamate si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l’Italia. Restano esclusi dall’ambito di applicazione:
- gli Stati membri dell’Unione europea, per i quali opera la normativa comunitaria di sicurezza sociale;
- la Svizzera, per la quale i regolamenti comunitari si applicano dal 1 aprile 2012;
- i Paesi aderenti all’Accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia e Islanda), per i quali la normativa comunitaria si applica dal 1 giugno 2012.
La circolare precisa inoltre che la Convenzione europea di sicurezza sociale continua ad avere rilievo soltanto nei rapporti con la Turchia.
Soggetti interessati
Le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate per il calcolo dei contributi dovuti in relazione ai lavoratori che prestano attività in Paesi extracomunitari non convenzionati. La disciplina si applica non solo ai lavoratori italiani, ma anche:
- ai lavoratori cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea;
- ai lavoratori extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
È inoltre richiamato l’orientamento secondo cui le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti di lavoratori impiegati in Paesi con convenzioni di sicurezza sociale, ma limitatamente alle assicurazioni non contemplate da tali accordi.
Determinazione della retribuzione convenzionale imponibile
L’art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013 prevede che, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile sia determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente indicata nelle tabelle ministeriali.
Ai fini applicativi, per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così individuato deve essere diviso per dodici e confrontato con le tabelle del settore corrispondente per determinare la fascia retributiva da assumere a riferimento per gli adempimenti contributivi.
Frazionamento, arrotondamento e limitazioni
I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata soltanto nei casi di:
- assunzione nel corso del mese;
- risoluzione del rapporto nel corso del mese;
- trasferimento nel corso del mese.
In tali ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 e il risultato moltiplicato per i giorni della frazione di mese interessata, con esclusione delle domeniche. Al di fuori di questi casi, i valori non sono frazionabili.
Le tabelle allegate al decreto sono espresse in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondate all’unità di euro secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998.
Variazioni in corso d’anno e casi particolari
La circolare richiama anche le ipotesi in cui la retribuzione individuata con i criteri ordinari possa subire variazioni nel corso dell’anno, secondo quanto già chiarito nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989.
In particolare, si evidenziano:
- il passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- la variazione, nel corso del mese, del trattamento economico individuale previsto dal contratto collettivo nell’ambito delle qualifiche di "quadro", "dirigente" e "giornalista", oppure il passaggio di qualifica.
In tali casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Un ulteriore caso riguarda i compensi variabili maturati nel corso dell’anno, come straordinari e premi, che non siano stati compresi inizialmente nel calcolo della retribuzione globale annuale. In tal caso occorre rideterminare l’importo complessivo includendo tali voci e dividerlo nuovamente per dodici mensilità. Se il ricalcolo comporta il passaggio a una diversa fascia retributiva, deve essere effettuato un conguaglio per i periodi pregressi a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Effetti contributivi e prestazioni collegate
Le retribuzioni convenzionali determinate dal decreto costituiscono la base di riferimento non solo per la contribuzione, ma anche per la liquidazione di alcune prestazioni previdenziali e assistenziali. In particolare, esse valgono per:
- le prestazioni pensionistiche;
- le prestazioni economiche di malattia e maternità;
- il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
La circolare precisa inoltre che anche l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a obbligo contributivo secondo il sistema convenzionale.
Regolarizzazioni contributive per gennaio 2014
Le aziende che, per il mese di gennaio 2014, abbiano applicato criteri diversi da quelli indicati nella circolare possono regolarizzare la posizione ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, senza aggravio di oneri aggiuntivi.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Ai fini della denuncia UNIEMENS, le aziende devono:
- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1 gennaio 2014 e quelle già assoggettate a contribuzione per il medesimo mese;
- sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione;
- calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti.
Allegati richiamati
La circolare segnala che sono allegati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2014, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie e raggruppate per settori omogenei.
Punti principali
Ambito di applicazione della legge n. 398/1987
Le disposizioni si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi gli Stati dell’Unione europea, per i quali valgono i regolamenti comunitari nn. 883/2004 e 987/2009, nonché Svizzera e Paesi SEE, cui si applica anch’essa la normativa comunitaria. La Convenzione europea di sicurezza sociale resta applicabile solo nei rapporti con la Turchia.
Soggetti interessati
Le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori italiani, per i cittadini di altri Stati membri UE e per i lavoratori extracomunitari muniti di regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore di lavoro in un Paese extracomunitario. In via residuale, esse si applicano anche ai lavoratori in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non previste dagli accordi di sicurezza sociale.
Determinazione della retribuzione convenzionale
Per i lavoratori con fasce retributive, la retribuzione imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale con le tabelle del decreto. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, esclusa l’indennità estero. L’importo va diviso per dodici e il risultato confrontato con le tabelle del settore per individuare la fascia contributiva applicabile.
Regole di frazionamento, arrotondamento e casi particolari
I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile va diviso per 26 e moltiplicato per i giorni della frazione di mese, domeniche escluse. Al di fuori di tali casi i valori non sono frazionabili. Le tabelle sono espresse in euro e vanno arrotondate all’unità di euro. Sono richiamate inoltre le regole per variazioni di qualifica o di trattamento economico nel mese e per compensi variabili maturati nel corso dell’anno, con eventuale conguaglio dal mese di gennaio se cambia la fascia di riferimento.
Imponibile per prestazioni e indennità
Le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. Anche l’indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata a contribuzione secondo il sistema convenzionale.
Regolarizzazioni contributive per gennaio 2014
Le aziende che per gennaio 2014 abbiano applicato criteri difformi possono regolarizzare senza aggravio di oneri aggiuntivi ai sensi della deliberazione n. 5/1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. In UNIEMENS vanno calcolate le differenze tra imponibili vigenti all’1.1.2014 e quelli già assoggettati a contribuzione, sommando le differenze all’imponibile del mese di regolarizzazione e ricalcolando i contributi dovuti.
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