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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07025/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente residente in Sicilia, di una cartella di pagamento per IRPEF e ILOR relative agli anni 1990, 1991 e 1992, per un importo complessivo di circa 293 mila euro. Nel ricorso originario egli chiedeva anche la restituzione del 90% delle somme già pagate, richiamando il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002. Dopo che l’Ufficio aveva sgravato integralmente la cartella e il primo giudizio era stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere, il contribuente propose un nuovo ricorso nel 2013 contro il presunto silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso che avrebbe dovuto ritenersi contenuta nel precedente ricorso. La CTP respinse la domanda ritenendo non provato il pagamento delle imposte; la CTR invece accolse l’appello e condannò l’Agenzia al rimborso. In cassazione l’Agenzia dedusse: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sul rimborso, per inesistenza di una vera istanza amministrativa di rimborso e quindi del silenzio-rifiuto impugnabile; 2) violazione del giudicato esterno, perché la precedente estinzione del giudizio avrebbe precluso la nuova decisione; 3) violazione della disciplina sul beneficio sisma e delle regole UE sugli aiuti di Stato/de minimis, per mancanza di prova dei presupposti del rimborso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che mancasse il presupposto processuale dell’impugnazione, cioè un diniego espresso o tacito di rimborso formatosi su una previa istanza amministrativa. Ha rilevato che il contribuente non aveva mai presentato all’Ufficio una formale domanda di restituzione, ma aveva inserito la richiesta di rimborso nel ricorso giudiziale proposto contro la cartella; ciò non è sufficiente a far formare il silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza il ricorso originario era inammissibile e la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, perché il giudizio non avrebbe potuto essere introdotto validamente. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la novità della questione; le spese di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    definizione automatica della posizione fiscale per gli anni 1990, 1991 e 1992; pagamento del 10% o rimborso del 90%

    La disposizione è letta come ius superveniens favorevole che, per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, rende non dovute ex post le maggiori somme già versate e consente il rimborso del 90% di quanto pagato, ovvero il pagamento del solo 10% per chi non aveva ancora versato.

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla disciplina dei rimborsi connessi al beneficio sisma, ma la Corte non entra nel merito perché assorbe la censura.

  • artt. 18, 19, comma 1, lett. g), 21, comma 2, 22, commi 2 e 4, 27, d.lgs. 546/1992

    L’impugnazione nel processo tributario è ammissibile solo contro gli atti tassativamente indicati; il diniego di rimborso, espresso o tacito, presuppone una previa istanza amministrativa di restituzione e il ricorso può essere proposto solo dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione di tale domanda.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per il giudicato esterno, ma la Corte non lo esamina nel merito per l’assorbimento.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per il giudicato esterno, ma la Corte non lo esamina nel merito per l’assorbimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata dall’Agenzia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per nullità processuale invocata dall’Agenzia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata anche per il terzo motivo, relativo ai presupposti del rimborso e alla compatibilità unionale del beneficio.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

    dopo il novantesimo giorno dalla "presentazione" della domanda di restituzione

    La "presentazione" si riferisce a una domanda inoltrata in sede amministrativa all’ente impositore; senza tale domanda non si forma il silenzio-rifiuto impugnabile.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L’atto impugnabile deve rientrare tra quelli tassativamente elencati, compreso il diniego di rimborso; in mancanza di un atto impugnabile il ricorso è inammissibile.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    La Corte cassa senza rinvio quando accerta che il ricorso originario non poteva essere proposto.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato nel terzo motivo per la disciplina sugli aiuti di Stato, ma non esaminato nel merito.

  • art. 108 TFUE

    Richiamato nel terzo motivo per la disciplina sugli aiuti di Stato, ma non esaminato nel merito.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    Invocato dall’Agenzia come parametro per contestare la mancanza di prova del rispetto delle soglie de minimis, ma il motivo resta assorbito.

  • Decisione Commissione europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015

    Richiamata nel terzo motivo, senza esame nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la memoria depositata dal controricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il ricorso contro il diniego di rimborso è ammissibile solo se esiste una previa istanza di restituzione presentata in sede amministrativa all’ente impositore; una mera richiesta inserita nel ricorso contro l’atto impositivo non vale come istanza di rimborso.
  • Il silenzio-rifiuto impugnabile si forma solo dopo il decorso del termine di legge su una domanda amministrativa di rimborso validamente presentata; senza tale domanda manca l’atto impugnabile e il ricorso è inammissibile.
  • Il contribuente non può cumulare, nel giudizio contro la cartella o altro atto impositivo/riscossivo, anche la domanda di condanna alla restituzione delle somme già versate: la tutela restitutoria va azionata con l’apposito procedimento di rimborso.
  • Il difetto dell’atto impugnabile costituisce un presupposto processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e impedisce la decisione di merito.
  • Quando la Corte accerta che il ricorso originario non poteva essere proposto, può cassare la sentenza senza rinvio.
  • Nel beneficio fiscale connesso al sisma Sicilia 1990, la disciplina è stata letta come alternativa simmetrica tra pagamento ridotto per chi non aveva pagato e rimborso parziale per chi aveva già versato; ma l’accesso al rimborso resta subordinato al rispetto delle forme e dei termini processuali e amministrativi previsti.
  • La questione del giudicato non supera il rilievo officioso di un vizio processuale fondante, se quest’ultimo incide sul presupposto stesso della domanda introduttiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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