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Sentenza

Sentenza n. 15106/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202309333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti statali e della Provincia Autonoma di Bolzano relativi alla determinazione del payback per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali e il decreto provinciale di quantificazione dell’importo dovuto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i provvedimenti statali e provinciali concernenti il payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, deducendo nove motivi di ricorso relativi sia a vizi propri degli atti sia all’illegittimità della normativa primaria disciplinante il sistema. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 7 luglio 2026, ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, e di avere versato il 25% degli importi originariamente addebitati. Ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che, pur mancando il deposito da parte dell’amministrazione regionale della documentazione prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, tale omissione impedisse di dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere secondo il meccanismo legislativo. Tuttavia, la documentazione prodotta dalla ricorrente e l’adesione al meccanismo di definizione, con pagamento della quota ridotta, hanno determinato il venir meno dell’interesse alla decisione e del potere del giudice di pronunciarsi sul merito. Il pagamento integrale della quota del 25% estingue infatti l’obbligazione relativa alle annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo. Il Tribunale ha sottolineato che il beneficio conseguito dalla ricorrente è diverso da quello originariamente perseguito con l’impugnazione: non l’eliminazione degli atti dal mondo giuridico, bensì l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento di una somma ridotta. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    l’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti

    Il versamento della quota ridotta prevista dal meccanismo legislativo estingue l’obbligazione di payback per le annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giudiziarie connesse all’obbligo di pagamento.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    ritenuto conseguentemente di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    ritenuto conseguentemente di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di poter compensare integralmente le spese del giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso

    In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese tenendo conto delle circostanze concrete e, nel caso esaminato, disporne la compensazione integrale.

Massime di principio

  • L’adesione a un meccanismo legislativo di definizione della controversia, accompagnata dal versamento integrale della quota ridotta prevista dalla legge, estingue l’obbligazione oggetto del giudizio e determina il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione originaria.
  • Quando il meccanismo legislativo di definizione produce un risultato diverso da quello perseguito con il ricorso — estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto anziché eliminazione degli atti impugnati — non ricorre necessariamente la cessazione della materia del contendere, ma può configurarsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere secondo una specifica procedura legislativa presuppone l’acquisizione in giudizio della documentazione prevista dalla legge; in mancanza, il giudice può comunque dichiarare l’improcedibilità se dagli atti risulta il definitivo venir meno dell’interesse al ricorso.
  • Il pagamento della quota ridotta previsto dalla disciplina transattiva del payback per dispositivi medici preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all’obbligo di corresponsione degli importi relativi alle annualità interessate.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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