Cassazione Civile, Sentenza n. 34014/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento ICI (anno 2009) relativi a due fabbricati e un terreno; censure principali: presunta contraddizione tra dispositivo e motivazione della sentenza d'appello; contestazione della qualificazione del terreno come edificabile (e della sua valutazione secondo valore venale) in presenza di misure di salvaguardia e senza Piano Operativo; omissione di comunicazione al contribuente delle variazioni urbanistiche; illegittimità del secondo avviso (sostitutivo/rettificativo) e vizi procedurali relativi all'autotutela dell'amministrazione; omessa pronuncia su fatti decisivi; decadenza/prescrizione dell'azione impositiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi riuniti. Motivi salienti della decisione: la presunta contraddizione tra dispositivo e motivazione è stata qualificata come errore materiale emendabile, non come vizio sostanziale; l'edificabilità ai fini ICI/IMU si desume dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi; le misure di salvaguardia temporanee non escludono l'edificabilità; la mancata comunicazione al proprietario della qualificazione come area edificabile non invalida l'atto se non è dimostrato un concreto pregiudizio nella difesa; la riduzione in autotutela di un precedente avviso (modifica in diminuzione) non costituisce nuova pretesa e non richiede gli adempimenti formali previsti per gli aumenti, e non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere; non è stata riscontrata omessa pronuncia o vizio di motivazione rilevante e il ricorso per cassazione non ha rispettato il principio di autosufficienza (mancata trascrizione/testualizzazione degli stralci dell'avviso impugnato). Conseguenza pratica: rigetto dei ricorsi e nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione della parte vittoriosa.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
Norma invocata come base delle censure in cassazione (motivi di nullità, violazione di legge e omessa pronuncia).
art. 132 cod. proc. civ.
Riferito al contenuto e coerenza della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione, nel suo complesso, fosse sufficientemente chiara.
art. 156 e art. 161 cod. proc. civ.
Richiamati nella contestazione sulla forma della sentenza; non hanno condotto all'annullamento poiché il vizio era mero errore materiale.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005 conv. in L. n. 248/2005
Interpretazione autentica rilevata: l'edificabilità rileva dalla qualificazione nel piano regolatore adottato dal Comune.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006
Conferma che il piano urbanistico generale adottato è sufficiente per ritenere un'area edificabile ai fini dell'imposizione.
d.lgs. n. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. b)
Norma sostanziale dell'ICI cui si riferisce l'interpretazione delle norme sopranotate circa la determinazione della base imponibile.
art. 31, comma 20, L. n. 289/2002
Prevede obbligo di comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura edificabile; tuttavia la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione non inficia l'atto se non provato concreto pregiudizio.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione quando l'atto aumenti la pretesa tributaria; non applicabile alla diminuendo in autotutela.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 446/1997
Citato in relazione alla possibilità che il Comune riconosca rimborsi per anni pregressi, benché non automatici.
art. 10 d.lgs. n. 504/1992
Riferimento all'obbligo dichiarativo del contribuente; la Corte osserva che l'assenza di comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato nella censura per omessa risposta a censure; la Corte ritiene che non vi sia omessa pronuncia quando la decisione implicita rigetta le tesi prospettate.
art. 366 cod. proc. civ.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve riportare testualmente i passi dell'atto impugnato che censura, per consentire il controllo senza atti esterni.
Massime di principio
- In materia ICI/IMU l'edificabilità va valutata sulla base della qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune: l'adozione è sufficiente anche se non è ancora approvato dalla Regione o privvisto di strumenti attuativi.
- Le misure di salvaguardia temporanee (sospensive) non escludono, di per sé, la potenzialità edificatoria ai fini dell'imposizione tributaria.
- La mancata comunicazione al proprietario della qualificazione come area edificabile non invalida automaticamente l'avviso di accertamento: è necessario provare un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.
- Contrasti formali tra dispositivo e motivazione della sentenza, quando chiaramente riconducibili a errore materiale e il contenuto decisionale risulti comprensibile nella motivazione, possono essere emendati e non comportano annullamento della decisione.
- La modifica in diminuzione di un avviso impositivo operata dall'amministrazione in autotutela non costituisce una nuova pretesa e non richiede la stessa motivazione/formalità richiesta per un aumento della pretesa; tuttavia la causa resta giudicabile per la residua pretesa.
- In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: se si censura la motivazione dell'avviso di accertamento è necessario riportare testualmente i passi dell'avviso che si assumono errati, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- Non esiste principio di 'consumazione' del potere impositivo per effetto di un precedente atto illegittimo: l'amministrazione può riesaminare e correggere il proprio operato compatibilmente con i termini di legge.
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