Circolare numero 49 del 07-04-2022
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeConvenzione tra INPS e CONF.S.I.N. per la riscossione, tramite l'Istituto, delle quote associative degli associati agricoli. Regola modalità di presentazione e revoca delle deleghe, criteri di riscossione e riversamento, misure delle quote, obblighi di conservazione e fornitura dati, rapporti finanziari con relative tariffe, clausole di responsabilità e salvaguardia, meccanismi di recesso/risoluzione/sospensione, controlli a campione con penali e istruzioni contabili.
Convenzione INPS - CONF.S.I.N. (14/03/2022) per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Punti principali
Validità e premessa
Convenzione sottoscritta il 14/03/2022 basata su schema approvato il 27/01/2021; validità fino al 31/12/2023, rinnovabile una sola volta per ulteriori tre anni su specifica richiesta via PEC presentata almeno 6 mesi prima della scadenza; facoltà di recesso per entrambe le parti mediante PEC.
Modalità di riscossione e riversamento
L'INPS riscuote la quota associativa unitamente ai contributi previdenziali obbligatori, evidenziandola sull'avviso di pagamento e nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura; la quota rimane volontaria e non è oggetto di esazione coattiva; riversamento all'Associazione entro la prima tariffazione utile generalmente il 7° giorno successivo alla scadenza ordinaria; in caso di versamento parziale le somme sono prioritariamente imputate ai contributi obbligatori e oneri accessori; versamenti effettuati dopo il termine non vengono riversati ma resi disponibili o rimborsati.
Presentazione e decorrenza della delega
Le deleghe sono trasmesse in formato digitale tramite il servizio 'Agricoltura – gestione deleghe sindacali' con copia documento d'identità; va utilizzato il modulo istituzionale e garantito il consenso al trattamento dati; la copia è attestata digitalmente dal responsabile territoriale; l'Associazione deve conservare gli originali secondo la normativa sulla conservazione sostitutiva; nuova delega su posizione già delegata produce effetti solo se accompagnata da revoca della precedente; efficacia dalla prima tariffazione utile dopo ricezione; copie disponibili nel Cassetto previdenziale.
Revoca della delega
L'associato può revocare la delega direttamente all'INPS allegando documento valido; INPS elabora la richiesta entro 30 giorni e comunica all'Associazione; effetto dalla prima tariffazione utile successiva alla definizione della richiesta; copie delle revoche disponibili nel Cassetto previdenziale.
Misura della quota associativa
La misura, indicata nella delega e notificata all'INPS dall'Associazione, può essere in misura fissa o percentuale e differenziata territorialmente.
Fornitura dati
L'INPS mette a disposizione tramite il servizio online gli importi riscossi per periodo e provincia, i dati degli associati con dettaglio quote, i costi del servizio e l'elenco dei pagamenti effettuati all'Associazione; accesso e prelievo dei dati devono rispettare le norme di sicurezza e protezione dei dati (articoli 8 e 13 della convenzione).
Rapporti finanziari, spese e corrispettivi
Regolamentazione delle modalità di versamento e delle spese; corrispettivi a carico dell'Associazione: a) €5.300,00 una tantum per attivazione; b) €1.100,00 annui costi fissi; c) €3,31 annui per gestione nuove deleghe/emissione codeline (una tantum annuale); d) €3,07 annui per gestione e revoca deleghe; e) €0,31 trimestrale per gestione singolo modello F24; l'Associazione sostiene inoltre ogni altro onere e spesa.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Nessun onere aggiuntivo per l'INPS derivante dall'applicazione della convenzione; l'Associazione esonera e manleva l'INPS da responsabilità connesse ai rapporti associativi, compreso obbligo di rimborso da parte dell'Associazione in caso di soccombenza su contestazioni sulla validità della delega e rimborso di spese legali se l'INPS è convenuto per questioni connesse alla convenzione; INPS sollevato anche in caso di pignoramenti sulle somme oggetto della convenzione.
Recesso, risoluzione e sospensione
INPS può recedere unilateralmente per inadempimenti, contestazioni sull'uso della denominazione/logo/poteri statutari, cambi normativi che rendano necessaria revisione, o eventi straordinari che rendano oneroso il servizio; previsti avviso motivato e 30 giorni per le osservazioni; cause di risoluzione di diritto elencate (perdita requisiti, conflitti d'interesse, misure inibitorie, abuso, mancato rispetto obblighi privacy, penali >10% delle quote riversate ecc.); sospensione prevista in caso di indagini giudiziarie; tutte le comunicazioni via PEC.
Controlli a campione e applicazione di penali
INPS effettua annualmente verifiche a campione su almeno il 10% delle deleghe validate; l'Associazione deve fornire originali entro 30 giorni dalla richiesta via PEC; per ogni irregolarità si applica penale di €72,00; se le penali superano il 10% delle quote sindacali riversate nell'anno la convenzione si risolve immediatamente.
Istruzioni contabili
Istituzione dei conti contabili dedicati: GPN25219 per contributi associativi riscossi per conto di CONF.S.I.N., GPN35219 per accreditamento e GPN11219 per debito verso CONF.S.I.N.; gli adempimenti contabili e la gestione dei rapporti finanziari sono a cura della Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali; variazione al piano dei conti riportata nell'Allegato n.2.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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