Cassazione Civile, Ordinanza n. 14170/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con l'ordinanza n. 14533/2024 la Corte aveva rigettato il ricorso proposto da una società nei confronti di un'azienda sanitaria provinciale e aveva liquidato le spese a carico della ricorrente. Il difensore della parte vittoriosa, costituitosi nel giudizio e avendo dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, ha chiesto la correzione dell'ordinanza perché nel dispositivo era stata omessa la pronuncia di distrazione delle spese in suo favore. La domanda di correzione si fonda sull'assunto che l'omessa statuizione sulla distrazione integri un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali. La società controparte non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'ordinanza n. 14533/2024, ritenendo che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese potesse essere emendata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali. Ha quindi disposto che nel dispositivo dell'ordinanza originaria, dopo la condanna alle spese, debba leggersi che il pagamento è effettuato in favore dell'avvocato istante, quale anticipatario, e non genericamente in favore della parte vittoriosa. La liquidazione delle spese è rimasta ferma nel quantum. La Corte ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione non è ammessa pronuncia sulle spese processuali e che non è dovuto il contributo unificato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 86 cod. proc. civ.
è richiamato quale base della rappresentanza/difesa dell'istante nel procedimento di correzione, senza ulteriori sviluppi interpretativi nel testo
artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ.
disciplinano il procedimento di correzione degli errori materiali, utilizzabile anche per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese
art. 196-quinquies disp. att. cod. proc. civ.
il cancelliere deve dare attuazione alla correzione dell'ordinanza originaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è ritenuto inapplicabile al procedimento di correzione degli errori materiali
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata ritualmente formulata nel giudizio definito dal provvedimento, può essere rimossa mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
- Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese nel giudizio concluso con il provvedimento da correggere è legittimato a proporre il ricorso per correzione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere adottata una nuova statuizione sulle spese del procedimento stesso.
- La correzione dell'omessa distrazione può avvenire senza alterare il quantum della liquidazione delle spese già effettuata nel provvedimento originario.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non è soggetto a contributo unificato e non si applica il meccanismo del raddoppio del contributo previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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