Cassazione Civile, Ordinanza n. 33483/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'Agenzia delle entrate e dell'accettazione della rinuncia da parte della contribuente; conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, un contratto formalmente qualificato come affitto stipulato tra la società contribuente, in qualità di concedente, e Rete Rinnovabile S.r.l., in qualità di affittuaria, come concessione del diritto di superficie finalizzata alla costruzione di un impianto fotovoltaico. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermato l'annullamento dell'atto impositivo. Avverso tale sentenza l'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Norma posta a base dell'avviso di liquidazione, utilizzata dall'Ufficio per riqualificare l'atto in base alla sua causa effettiva e agli effetti giuridici risultanti dal contenuto negoziale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, salvo diversa regolazione espressamente indicata.
- Nel processo tributario, la riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro può essere fondatamente ricondotta all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, ma la decisione di merito resta assorbita se il ricorso viene successivamente rinunciato.
Come è indicizzato
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