Sentenza n. 12149/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento (ric.) a) del provvedimento prot. GSEWEB/P20240950110 del 28 novembre 2024 con cui il GSE ha comunicato il rigetto della Richiesta di Valutazione Preliminare n. RVP007561 relativo ad un intervento di efficienza energetica da realizzare presso lo stabilimento della Dalmine S.p.A., sito nel Comune di Dalmine (BG); b) nonché, di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., prot. n. GSEWEB/P20240787355 del 9 ottobre 2024, recante per oggetto “Preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990, della Richiesta di Valutazione Preliminare (RVP) n. RVP007561, presentata da Enel X Services S.r.l.” (mm.aa. dep. 9/1/26) del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., prot. n. GSEWEB/P20250849932 del 31 ottobre 2025, avente ad oggetto “Istanza di riesame prot. GSE/A20250320496 del 24/07/2025 in relazione al provvedimento del GSE prot. GSEWEB/P20240950110 del 28/11/2024. Conferma del diniego della Richiesta di Valutazione Preliminare (RVP) n. RVP007561, presentata da ENEL X ADVISORY SERVICES S.R.L.”; di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi: (i) il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., prot. n. GSEWEB/P20240950110 del 28 novembre 2024, avente per oggetto “rigetto della Richiesta di Valutazione Preliminare (RVP) n. RVP007561, presentata da Enel X Advisory Services S.r.l.”; (ii) la nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., prot. n. GSEWEB/P20240787355 del 9 ottobre 2024, recante per oggetto “Preavviso di rigetto, ai 2 sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990, della Richiesta di Valutazione Preliminare (RVP) n. RVP007561, presentata da Enel X Services S.r.l.”, tutti impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Richiesta di Valutazione Preliminare relativa all'installazione di un turboespansore per il recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale, nonché successivo provvedimento di conferma del diniego in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, mediante ricorso in riassunzione conseguente alla trasposizione di un ricorso straordinario, il provvedimento con cui il GSE aveva rigettato la Richiesta di Valutazione Preliminare relativa a un intervento presso uno stabilimento industriale. L'intervento consisteva nell'installazione di un turboespansore destinato a sfruttare il salto di pressione del gas naturale, trasformando l'energia meccanica in energia elettrica mediante un generatore. La ricorrente sosteneva che il progetto rientrasse tra gli interventi di efficienza energetica incentivabili ai sensi del d.m. 11 gennaio 2017, in particolare nella tipologia del recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale, e non tra gli interventi di cogenerazione ad alto rendimento disciplinati dal d.m. 5 settembre 2011. Deduceva la violazione dell'art. 29 del d.lgs. 28/2011, degli artt. 2 e 6 del d.m. 11 gennaio 2017, degli artt. 2 e 9 del d.lgs. 79/1999, delle disposizioni richiamate del d.lgs. 20/2007 e del d.m. 5 settembre 2011, nonché dell'art. 3 l. 241/1990, lamentando travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e difetto di istruttoria. Secondo la ricorrente il turboespansore era collocato a monte della centrale termoelettrica, non produceva energia termica, non modificava il ciclo di preriscaldamento del gas e recuperava energia altrimenti dispersa. Il GSE sosteneva invece che il turboespansore sfruttasse energia cogenerata, in quanto il salto entalpico del gas sarebbe stato in parte imputabile al calore proveniente dall'impianto di cogenerazione, con conseguente riconducibilità dell'intervento esclusivamente al regime di sostegno della cogenerazione ad alto rendimento. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il provvedimento di riesame che aveva confermato il diniego senza introdurre una motivazione ulteriore, rilevando soltanto l'assenza di nuova documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando sia il diniego originario sia il provvedimento di conferma adottato in sede di riesame, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il Collegio ha rilevato che non era contestato, neppure dal GSE, che l'intervento rientrasse astrattamente nella tipologia prevista dalla Tabella I allegata al d.m. 11 gennaio 2017, relativa al recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale nel settore industriale. Il diniego, tuttavia, si fondava sulla generica affermazione secondo cui l'utilizzo del calore prodotto da un impianto di produzione di energia elettrica non sarebbe incentivabile ai sensi del d.m. 11 gennaio 2017, senza spiegare adeguatamente perché, nel caso concreto, non si sarebbe trattato di recupero di energia altrimenti dispersa. Il provvedimento non aveva esaminato le puntuali osservazioni della ricorrente sulla collocazione del turboespansore, sullo sfruttamento del salto entalpico del gas in ingresso, sull'assenza di modifiche al preriscaldamento e sulla mancata interferenza con la produzione termica della centrale. Le argomentazioni tecniche sviluppate dal GSE soltanto nelle memorie difensive non potevano integrare una motivazione carente, anche perché non correlavano adeguatamente il flusso di calore descritto con la produzione effettiva e quantificabile di energia incentivabile. Inoltre, il GSE non aveva indicato una disposizione ostativa all'incentivazione di un intervento di questo tipo quando collocato presso una centrale di cogenerazione non incentivata, ferma l'esclusione del cumulo di incentivi. Il provvedimento di riesame era parimenti illegittimo perché si limitava a rilevare l'assenza di ulteriore documentazione, senza fornire una motivazione autonoma o chiarire le ragioni del rigetto alla luce delle contestazioni della ricorrente. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 28/2011
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli incentivi per l'efficienza energetica; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione autonoma.
d.m. 11 gennaio 2017
La Tabella I del decreto comprende, per il settore industriale, gli interventi di recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale. La riconducibilità astratta dell'intervento a tale tipologia imponeva al GSE una motivazione tecnica puntuale sulle ragioni dell'eventuale esclusione.
d.m. 21 maggio 2021
la facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto
Il decreto ha introdotto la Richiesta di Valutazione Preliminare, quale facoltà del proponente anteriore all'avvio del progetto, destinata a consentire una valutazione preliminare del GSE prima della successiva istanza di accesso agli incentivi.
d.m. 5 settembre 2011
Disciplina il regime di sostegno della cogenerazione ad alto rendimento. Il GSE aveva ritenuto che l'intervento ricadesse esclusivamente in tale regime, ma il TAR ha censurato l'insufficiente motivazione di questa qualificazione.
d.lgs. 20/2007
È stato richiamato quale fonte della disciplina della cogenerazione ad alto rendimento, senza che la sentenza ne sviluppi una distinta interpretazione.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata del provvedimento amministrativo. Il GSE non ha assolto tale obbligo perché ha formulato una motivazione generica, non ha esaminato le osservazioni tecniche della ricorrente e non ha chiarito le ragioni dell'esclusione dall'incentivazione.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato in relazione al preavviso di rigetto. La decisione evidenzia indirettamente che le osservazioni presentate dall'interessata avrebbero dovuto essere effettivamente considerate e confutate nel provvedimento finale.
art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Ha costituito la base procedurale per la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale.
art. 71 c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione al rispetto dei termini per la proposizione dei motivi aggiunti; la sentenza non formula una specifica statuizione interpretativa sulla norma.
Massime di principio
- Quando un progetto rientra astrattamente in una tipologia di interventi incentivabili espressamente prevista dalla disciplina di settore, il diniego deve indicare in modo puntuale le ragioni tecniche e giuridiche per cui, nel caso concreto, l'intervento non è ammissibile all'incentivo.
- Il GSE, nel valutare una richiesta di valutazione preliminare, deve esaminare e confutare le specifiche osservazioni tecniche del proponente relative al funzionamento dell'impianto, alla collocazione dell'intervento e alla natura dell'energia recuperata; una motivazione meramente assertiva non è sufficiente.
- Le argomentazioni tecniche sviluppate per la prima volta nelle memorie difensive non possono integrare una motivazione provvedimentale carente, soprattutto quando non risultino esplicitate le ragioni del loro collegamento con l'effettiva produzione di energia incentivabile.
- La collocazione di un intervento presso una centrale di cogenerazione non determina, di per sé, la sua esclusione dalla disciplina degli incentivi per l'efficienza energetica; l'amministrazione deve accertare in concreto la natura dell'energia recuperata e indicare l'eventuale disposizione ostativa, restando fermo il divieto di cumulo degli incentivi.
- Un provvedimento di riesame che si limiti a confermare il diniego sulla base dell'assenza di nuova documentazione, senza confrontarsi con le censure e le questioni tecniche dedotte dall'interessato, non sana il difetto di motivazione dell'atto originario.
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