Cassazione Penale, Sentenza n. 18538/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per furto aggravato (di energia/e/o fornitura) e per il reato previsto dall'art. 322 c.p. (offerta di denaro all'addetto della società Ottogas incaricato di pubblico servizio per non redigere verbale circa la sottrazione della fornitura). Il ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente e travisamento della prova sulla sussistenza del furto, perché l'idoneità della calamita sarebbe stata accertata solo de visu senza esame tecnico; 2) che la condotta avrebbe dovuto essere sanzionata amministrativamente ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n.152/1999; 3) motivazione apparente rispetto alla richiesta di assoluzione per il reato di cui all'art. 322 c.p., contestando la valutazione dell'offerta e delle sue circostanze; 4) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., sostenendo che non si sarebbe verificata violenza sulle cose e che l'aggravante corretta sarebbe stata diversa; 5) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e di cui all'art. 323-bis c.p.; 6) travisamento probatorio e motivazione apparente rispetto al diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p. per mancata quantificazione dell'energia sottratta; 7) illegittimità della sanzione accessoria ai sensi dell'art. 32-ter c.p. perché la sentenza non ha determinato la durata entro la forbice da uno a cinque anni.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi (1, 2, 3, 4, 5, 6): ha ritenuto che la motivazione di merito era complessiva e logica, che la fattispecie non rientra nell'art. 23 d.lgs. 152/1999 (trattasi di sottrazione al titolare della fornitura) e che la condotta di offerta di denaro è stata correttamente valutata alla luce delle dichiarazioni ritenute attendibili; ha confermato la qualificazione dell'aggravante come mezzo fraudolento (uso della calamita). Ha invece accolto il settimo motivo relativo alla pena accessoria: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla mancata determinazione della durata della pena accessoria ex art. 32-ter c.p. e ha determinato la durata nella misura minima di un anno. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 322 cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrato il reato perché l'offerta di denaro all'addetto incaricato di pubblico servizio era finalizzata a indurlo a non redigere il verbale; le dichiarazioni del teste che vide le banconote sono state ritenute attendibili.
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.
L'aggravante è stata correttamente intesa come sottrazione mediante mezzo fraudolento (la calamita) e non come violenza sulle cose; pertanto la qualificazione applicata in sede di merito è stata confermata.
d.lgs. n. 152 del 1999, art. 23
art. 23 del d.lgs. n. 152 del 1999
La norma disciplina il consumo eccessivo di acqua pubblica e non è applicabile alla fattispecie delittuosa consistente nella sottrazione al titolare/erogatore della fornitura senza pagamento; la Corte esclude la conversione in illecito amministrativo.
art. 323-bis cod. pen.
La richiesta di attenuante collegata è stata negata perché la condotta è stata finalizzata a ottenere impunità per il furto e pertanto non può essere considerata di limitata gravità.
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi concreti e positivi che giustifichino l'attenuazione; l'assenza di tali elementi rende il motivo inammissibile.
art. 62 n. 4 cod. pen.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui non sussiste la rilevanza economica minima in considerazione della tipologia dell'attività (lavanderia) e dell'anomalia dei consumi; il motivo che lamentava la mancata quantificazione è stato respinto.
art. 32-ter cod. pen.
La norma prevede la pena accessoria nel suo arco edittale (uno-cinque anni): la Cassazione ha ritenuto necessario che la durata sia determinata e, mancando, ha annullato la parte della sentenza e determinato la durata nella misura minima di un anno.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la possibilità, ai sensi di tale norma, di determinare la pena accessoria in sede di cassazione quando il giudice di merito non abbia compiuto tale determinazione, tenuto conto del complesso delle circostanze del caso.
Massime di principio
- I motivi di ricorso generici che non si confrontano puntualmente con la motivazione di merito sono inammissibili.
- La collocazione della fattispecie tra illecito amministrativo e reato penale va valutata in base all'oggetto della sottrazione: la sottrazione al fornitore/erogatore della fornitura integra tipicamente un reato di furto e non la fattispecie dell'art. 23 d.lgs. 152/1999 relativa a consumo eccessivo.
- L'uso di espedienti tecnici (es. calamita su contatore) può integrare la sottrazione mediante mezzo fraudolento e giustificare l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
- Le affermazioni di testimoni ritenute coerenti e prive di intento calunnioso possono fondare la condanna per reati del tipo offerta a pubblico ufficiale (art. 322 c.p.).
- Le circostanze attenuanti, generiche o speciali, richiedono elementi concreti e positivi; la loro mera evocazione senza prova documentale o fattuale è insufficiente.
- Il giudice deve determinare la durata delle pene accessorie entro la forbice prevista dalla legge; la Cassazione può correggere o determinare tale durata ove manchi, fissandola in base al complesso delle circostanze.
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