Sentenza del 03/02/2017 n. 2983 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato INVIM, imposte di registro, ipotecarie e catastali, interessi e sanzioni, ritenendo decaduta l'agevolazione "prima casa" perché l'immobile, trasferito nel 2001, aveva caratteristiche di lusso secondo il D.M. 2 agosto 1969. La contribuente contestava, da un lato, la tempestività dell'avviso di liquidazione, notificato il 28 aprile 2006, sostenendo che non fosse applicabile la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002; dall'altro, negava la propria responsabilità solidale, poiché era stato l'acquirente a richiedere l'agevolazione e a dichiarare la sussistenza dei requisiti. La Corte ha inoltre esaminato d'ufficio l'effetto favorevole della successiva modifica normativa sui presupposti delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le contestazioni principali della contribuente. Ha ritenuto tempestivo l'avviso, poiché il termine triennale previsto per la liquidazione dell'imposta era stato prorogato di due anni dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, applicabile anche alle violazioni relative alle agevolazioni tributarie. Ha inoltre confermato la solidarietà della venditrice, perché la decadenza dipendeva dalle caratteristiche oggettive dell'immobile e non da una condotta esclusivamente imputabile all'acquirente. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso eliminando le sanzioni: la riforma normativa aveva sostituito il criterio delle caratteristiche di lusso con quello della categoria catastale, rendendo non più rilevante la precedente dichiarazione relativa all'assenza di caratteristiche di lusso. L'imposta principale e il recupero dell'agevolazione sono quindi rimasti dovuti, mentre le sanzioni sono state dichiarate non dovute. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, parte prima
Disciplina l'agevolazione per l'acquisto della prima casa e, nel regime applicabile all'epoca, escludeva dal beneficio gli immobili qualificabili come di lusso.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2
Prevede il termine triennale per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro; nel caso concreto il termine decorreva dalla registrazione dell'atto e risultava prorogato di due anni.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, commi 1 e 4
Stabilisce la responsabilità solidale delle parti contraenti per l'imposta di registro. L'esclusione della solidarietà opera quando la maggiore imposta dipende da un comportamento imputabile esclusivamente a una parte; non opera invece quando la decadenza deriva dalle caratteristiche oggettive del bene.
Legge n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis
Prevede una proroga biennale dei termini di rettifica e liquidazione delle imposte interessate, applicabile anche alla definizione delle violazioni relative alle agevolazioni tributarie.
D.M. 2 agosto 1969
Individuava, nel regime previgente, gli immobili di lusso sulla base delle loro caratteristiche intrinseche, qualitative e dimensionali.
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a), e comma 5
Ha sostituito il criterio delle caratteristiche di lusso con quello catastale, escludendo dall'agevolazione gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9; la nuova disciplina opera per i trasferimenti successivi al 1 gennaio 2014.
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33
Ha esteso il criterio catastale anche all'agevolazione IVA relativa all'acquisto della prima casa.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, commi 2 e 3
salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile
Applica il principio di legalità e del favor rei alle sanzioni tributarie. Se una riforma elimina il parametro normativo cui si riferiva la dichiarazione contestata, le relative sanzioni non possono essere applicate, anche se resta dovuta l'imposta.
Massime di principio
- La proroga dei termini di accertamento può applicarsi anche alle violazioni riguardanti agevolazioni fiscali, quando la norma di proroga riguarda le medesime imposte e l'Amministrazione deve valutare la definizione della posizione fiscale.
- Nelle imposte di registro, la solidarietà tra venditore e acquirente normalmente opera quando la maggiore imposta dipende da elementi oggettivi dell'atto o del bene; il venditore non è liberato soltanto perché l'agevolazione è stata richiesta e dichiarata dall'acquirente.
- Occorre distinguere tra imposta e sanzioni: una modifica normativa può non eliminare l'obbligo di pagare l'imposta dovuta secondo la disciplina vigente al momento dell'atto, ma può impedire l'applicazione delle sanzioni se rende irrilevante il comportamento precedentemente contestato.
- Il principio del favor rei opera quando la riforma non si limita a ridurre la sanzione, ma modifica la fattispecie sostanziale sostituendo il parametro normativo cui si riferiva la dichiarazione ritenuta falsa.
- Per gli acquisti soggetti alla disciplina successiva al 1 gennaio 2014, la qualificazione catastale dell'immobile è il criterio principale per verificare l'esclusione dall'agevolazione prima casa: le categorie A/1, A/8 e A/9 sono normalmente ostative, indipendentemente dalle concrete caratteristiche di lusso dell'abitazione.
- In una controversia ancora pendente, la non debenza delle sanzioni derivante da una modifica legislativa favorevole può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
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