Cassazione Civile, Ordinanza n. 10147/2026 del 19/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato, all'esito della procedura DOCFA, categoria, classe e rendita catastale di un immobile sito in Canicattì. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi congrua la categoria e la classe proposte dal contribuente; in appello, invece, la decisione era stata riformata con conferma dell'atto impositivo. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse insufficiente sotto il profilo motivazionale perché fondato solo sul richiamo a immobili similari e non sulle concrete caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 D.Lgs. 546/1992, assumendo che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non avesse spiegato in modo comprensibile le ragioni della correttezza della classe di merito attribuita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto sulla motivazione dell'avviso e sulla congruità degli elementi valutati dal giudice di merito, e in parte infondato perché, in materia di classamento conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale può essere assolto anche mediante l'indicazione dei dati oggettivi acquisiti e della classe attribuita, specie quando la rideterminazione derivi da una diversa valutazione tecnica del valore dei beni e non da una modifica degli elementi fattuali della proposta del contribuente. Ha altresì respinto il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva un percorso logico-giuridico intellegibile e non si versava in ipotesi di motivazione solo apparente. Quanto alle spese, non ha pronunciato condanna in favore dell'intimata per mancata difesa, ma ha applicato l'art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
In materia di avviso di accertamento catastale, la motivazione deve essere tale da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica; nel caso DOCFA, l'obbligo può risultare assolto con l'indicazione degli elementi oggettivi posti a base del classamento e della classe attribuita.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 36 D.Lgs. 546/1992
La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente solo se non consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La deduzione della nullità per motivazione apparente presuppone una motivazione inesistente sul piano sostanziale, pur se graficamente presente.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale, rendendo percepibile il fondamento della decisione.
d.m. n. 701 del 1994
La procedura DOCFA è caratterizzata da una struttura partecipativa e consente all'Ufficio di fondare il classamento sui dati forniti dal contribuente e su quelli catastali disponibili.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Quando il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta e il ricorrente non ottiene conferma delle proprie doglianze, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, quale strumento dissuasivo dell'abuso del processo.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata e la decisione conforme possono giustificare l'applicazione delle misure dissuasive previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul classamento catastale seguito a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'atto può considerarsi assolto anche con il richiamo ai dati oggettivi acquisiti e alla classe attribuita, se tali elementi consentono al contribuente di comprendere la ragione della rettifica e di difendersi efficacemente.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere in cassazione una rivalutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito, essendo tale sindacato precluso al giudice di legittimità.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consente il controllo sulla correttezza della decisione; non basta una motivazione sintetica se il ragionamento resta intelligibile.
- In tema di classamento, la diversa valutazione tecnica del valore del bene può legittimare la conferma o la rettifica della classe anche senza una modifica degli elementi fattuali della dichiarazione del contribuente.
- La definizione del giudizio di legittimità in conformità alla proposta accelerata può comportare l'applicazione di misure dissuasive per l'abuso del processo, con condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ulteriore contributo unificato.
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