L.R. Calabria 16/2001
Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 16/2001 riconosce e sostiene la funzione sociale di comunità cristiane e oratori parrocchiali nel percorso formativo di giovani e ragazzi. Prevede un bando annuale regionale per finanziare strutture e percorsi di recupero, con contributi e mutui agevolati entro tetti massimi. La copertura finanziaria era inizialmente riferita al 2001 ed è poi demandata ai bilanci annuali.
Riconoscimento e finanziamento delle attività sociali ed educative delle comunità cristiane e degli oratori parrocchiali in Calabria
Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale delle comunità cristiane e degli oratori parrocchiali
La legge della Regione Calabria riconosce e valorizza il ruolo sociale svolto dalle comunità cristiane e dagli oratori parrocchiali nel percorso formativo di ragazzi, adolescenti e giovani. L’intervento regionale è orientato ad attività culturali, ricreative, sportive e a percorsi di recupero e inclusione sociale, nel territorio calabrese.
Ambito degli interventi finanziabili
La disciplina individua due linee principali di intervento.
- La prima riguarda la creazione di ludoteche e centri ricreativi nei settori dello spettacolo, della musica e dell’attività sportiva.
- La seconda riguarda percorsi di recupero, da realizzarsi in collaborazione con i servizi sociali pubblici e con il privato sociale, per soggetti a rischio di emarginazione e per l’inserimento scolastico e lavorativo di persone con handicap e/o difficoltà psico-sociali.
La Regione favorisce inoltre la formazione sociale in ambito ecclesiale, valorizzando le risorse e le competenze presenti sul territorio.
Bando regionale annuale e procedimento di selezione
Per attuare gli obiettivi della legge, il competente Dipartimento della Giunta regionale deve predisporre ogni anno, entro il 31 marzo, un bando per il finanziamento degli interventi delle comunità cristiane. Il bando riguarda i soli interventi ricompresi nelle due tipologie previste dalla legge.
Il Dipartimento, sentita la Conferenza Episcopale Calabra, trasmette il bando alla Commissione consiliare competente per l’approvazione definitiva nei termini di legge. La disposizione consolidata sostituisce il previgente art. 2.
Organi di coordinamento territoriale
La legge prevede un’articolazione organizzativa regionale e provinciale.
- Il Comitato regionale è composto dagli assessori regionali competenti in materia di sport e tempo libero, servizi sociali, cultura e formazione professionale, o loro delegati; da 2 rappresentanti per ogni Comitato provinciale; da 3 esperti in campo pedagogico, psicologico e organizzativo-strutturale nominati all’inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale; e da 4 dipendenti assegnati dai relativi assessorati regionali.
- I Comitati provinciali sono composti dagli assessori provinciali competenti, da 3 rappresentanti per ogni diocesi designati dal Vescovo e da 4 dipendenti assegnati dagli assessorati provinciali competenti.
Il Comitato regionale ha sede presso la Giunta regionale, mentre i Comitati provinciali hanno sede presso la Provincia. I comitati dovevano essere costituiti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Finanziamenti per strutture, arredi e percorsi di recupero
Per le finalità relative alle attività di cui alla lettera a) dell’articolo 1 sono previsti finanziamenti per:
- costruzione di nuove strutture;
- riadattamento e riqualificazione di strutture esistenti;
- arredamento;
- attrezzature;
- strumenti didattici.
Per nuove costruzioni, riadattamenti e riqualificazioni, il finanziamento massimo è pari a 50.000 euro e si articola in:
- 20% in conto capitale;
- 50% tramite mutuo agevolato decennale con preammortamento per i primi tre anni.
Per arredamento, attrezzature e strumenti didattici è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 60% dell’investimento complessivo, entro il limite massimo di 10.000 euro.
Soggetti beneficiari e progetti per l’inclusione sociale
I finanziamenti sono concessi alle comunità cristiane che partecipano al bando regionale annuale. La legge riconosce inoltre, per i percorsi di recupero rivolti a soggetti in situazione di disagio, la titolarità delle comunità cristiane come soggetti promotori di programmi, azioni e investimenti, purché in stretto rapporto con strutture socio-assistenziali pubbliche e private delle ASL e con svolgimento presso le sedi delle comunità stesse.
Disciplina finanziaria e copertura della spesa
Per l’anno 2001 l’onere della legge era valutato in 500 milioni di lire, coperti mediante riduzione di un fondo regionale di bilancio e iscrizione della spesa su un capitolo specifico del bilancio 2001. Per gli anni successivi la spesa è demandata alla determinazione annuale con la legge di bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria, facendo fronte con le entrate proprie della Regione.
Regime temporale e utilità attuale
La legge è formalmente parte dell’ordinamento regionale calabrese e il testo consolidato richiama modifiche del 2009, soprattutto sugli importi in euro. Tuttavia la disciplina contiene elementi fortemente legati alla programmazione annuale e alla copertura finanziaria di esercizi ormai trascorsi; per la parte finanziaria originaria è quindi storicamente datata. Restano descritti meccanismi di bando e di sostegno che, in astratto, possono essere considerati nel quadro normativo regionale, ma l’impostazione complessiva appare oggi poco utilizzata nella pratica.
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