Sentenza del 22/04/2016 n. 8124 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che avevano ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi a IRPEG, IRAP e IVA per il periodo 26 giugno–31 dicembre 2002. Gli accertamenti recuperavano a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni inesistenti, in particolare prestazioni di facchinaggio fatturate da cooperative fornitrici di manodopera. La ricorrente ha denunciato, tra l'altro, la violazione del contraddittorio, poiché i soci della società in accomandita semplice, ai quali il reddito era imputato per trasparenza, non avevano partecipato ai giudizi. Ha inoltre contestato la contraddittorietà della motivazione e dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e ha accolto il primo motivo, ritenendo necessario il litisconsorzio dei soci della società di persone. Poiché l'accertamento riguardava unitariamente la società e i soci, sulla base di elementi comuni e con imputazione automatica del reddito ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, il giudizio non poteva svolgersi senza la loro partecipazione. La violazione del contraddittorio ha determinato la nullità dell'intero processo. Le sentenze impugnate sono state cassate e gli atti sono stati rinviati alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti dei soci e decida nuovamente anche nel merito. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Art. 101 c.p.c.
Principio del contraddittorio
Impone che tutte le parti necessarie del rapporto controverso siano messe in condizione di partecipare al processo prima che venga adottata una decisione.
Art. 111 Cost.
Principio del giusto processo
È richiamato insieme al principio del contraddittorio, a tutela della partecipazione effettiva delle parti al giudizio.
Art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5
Motivi di ricorso per cassazione
La società ha dedotto la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio e l'omessa o contraddittoria motivazione della sentenza.
Art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997
Cumulo giuridico delle sanzioni
La Commissione Tributaria Regionale aveva rideterminato le sanzioni applicando il cumulo giuridico; tale questione non è stata esaminata dalla Cassazione perché assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.
D.Lgs. n. 446 del 1997
L'IRAP, quando l'accertamento è unitario e fondato su elementi comuni, può concorrere a integrare una controversia inscindibile tra società di persone e soci.
Art. 5 del TUIR
Imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione; ciò rende normalmente necessaria la partecipazione dei soci al processo relativo all'accertamento societario.
Cass., Sezioni Unite, n. 14815 del 2008
Ha affermato il principio secondo cui, per gli accertamenti a carico di società di persone e soci fondati su elementi comuni, sussiste un litisconsorzio necessario e deve celebrarsi un processo unitario.
Cass., Sezioni Unite, n. 10145 del 2012
Ha ribadito l'esigenza di preservare l'unitarietà del processo anche quando l'accertamento comprende IRAP e IVA, purché gli elementi dell'accertamento siano comuni e l'imposta non sia autonomamente definibile.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale riguarda una società di persone e incide anche sui redditi imputati per trasparenza ai soci, i soci sono normalmente litisconsorti necessari: devono partecipare allo stesso giudizio insieme alla società.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci determina, di regola, la nullità dell'intero processo e non soltanto della decisione relativa alla società.
- La presenza nell'accertamento di profili IVA non esclude automaticamente il litisconsorzio necessario, se l'IVA è basata sugli stessi fatti posti a fondamento dell'accertamento sui redditi e sull'IRAP.
- Il processo può essere considerato unitario quando l'amministrazione utilizza un unico accertamento e gli stessi elementi probatori per determinare le imposte della società e dei soci.
- In caso di nullità processuale per mancata partecipazione di una parte necessaria, la Corte di cassazione normalmente cassa la sentenza e rinvia al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e una nuova decisione nel merito.
- L'accoglimento di un motivo processuale determinante può rendere assorbite le contestazioni relative alla prova delle operazioni inesistenti, alla motivazione dell'avviso e alla quantificazione delle sanzioni; tali questioni potranno essere nuovamente esaminate nel giudizio di rinvio.
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