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Ordinanza

Ordinanza n. 16464/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del D.D.G. prot. AOODRLA.0000809 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AS12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AS12 (scuola secondaria di II grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AM12 (scuola secondaria di I grado); - dell’Avviso dell’U.S.R. Lazio prot. AOODRLA.0074297 del 17.07.2026 («Chiarimenti in merito alle classi accorpate»), nella parte in cui ha affermato la correttezza dell’attribuzione del punteggio B.4.1 a candidati AS12 che avevano dichiarato abilitazione AM12, e nella parte in cui ha preannunciato che l’Ufficio non avrebbe esaminato né evaso istanze o richieste di informazioni concernenti tale materia; - del riscontro/diniego di accesso prot. AOODRLA.84374 del 19.08.2026, con cui l’U.S.R. Lazio ha opposto un diniego all’istanza di accesso agli atti presentata nell’interesse della ricorrente; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice, le schede di valutazione dei titoli e i successivi provvedimenti di scorrimento della graduatoria, nella parte di interesse; nonché per l’accertamento ex art. 116 comma 2 c.p.a. del diritto della ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, del d.P.R. n. 184 del 2006 di estrarre copia della documentazione richiesta con istanza del 21.07.2026, acquisita in pari data al protocollo dell’U.S.R. Lazio al n. 75768; per la condanna delle Amministrazioni intimate all’ostensione dei documenti richiesti entro il termine che l’Ecc.mo Tribunale vorrà fissare.

Giustizia amministrativa202610076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AS12, avviso dell’U.S.R. Lazio sui chiarimenti relativi alle classi accorpate e diniego di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso per la classe AS12 nella parte in cui ha attribuito a candidati che avevano dichiarato il superamento di un concorso ordinario per la classe AM12 il punteggio di 12,50 previsto dal criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023. Ha inoltre contestato l’avviso dell’U.S.R. Lazio che aveva ritenuto corretto tale punteggio e preannunciato che non avrebbe esaminato richieste o istanze in materia, nonché il diniego dell’accesso documentale opposto all’istanza del 21 luglio 2026. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto di accesso e la condanna delle amministrazioni all’ostensione. L’ordinanza non esamina i motivi di merito, riservando i profili in rito alla sede più idonea.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha quindi disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, parte necessaria, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, depositando la prova della notifica nei successivi 5 giorni. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria rilevante per la ricorrente e autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione. Nessuna decisione è stata assunta sulla domanda cautelare o sulle domande di merito e di accesso; la camera di consiglio è stata rinviata al 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    Considerato – in disparte i profili in rito da valutarsi nella più idonea sede di merito – che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e, in quanto tale, sottoposto al rito ex art. 12 bis, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022;

    Le controversie aventi a oggetto procedure amministrative relative a interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR sono sottoposte al rito previsto dall’art. 12-bis.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022

    Ritenuto, conseguentemente, di dover disporre la conversione del rito e di ordinare la notifica del ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, in quanto parte necessaria del presente giudizio ai sensi dell’art. 12 bis, comma 4, d.l. n. 68/22, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova nell’ulteriore termine di giorni cinque, decorrente dal primo adempimento;

    Nel rito previsto dall’art. 12-bis, comma 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il dipartimento indicato, è parte necessaria e il ricorso deve esserle notificato nel termine perentorio fissato dal giudice, con successivo deposito della prova.

  • artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a.

    Ritenuto di disporre sin da ora, per ragioni di economia processuale, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di interesse per la parte ricorrente;

    Il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati dalla graduatoria, anche contestualmente agli altri adempimenti processuali, per ragioni di economia processuale.

Massime di principio

  • Le controversie relative a procedure amministrative riguardanti interventi finanziati, anche solo parzialmente, con risorse PNRR sono assoggettate al rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
  • Nel rito PNRR di cui all’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione è parte necessaria del giudizio e il ricorso deve esserle notificato nel termine perentorio stabilito dal giudice.
  • Per ragioni di economia processuale, il giudice può disporre contestualmente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria interessata e autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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