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Legge

L.R. Sardegna 24/2017

Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Destinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 24/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 24/2017 destina risorse già previste dalla finanziaria 2015 al risarcimento dei danni alle catture degli operatori ittici causati da mammiferi protetti (delfini). L’aiuto è attivato secondo la disciplina UE richiamata per il FEAMP e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. È entrata in vigore il 5 dicembre 2017.

Risarcimento danni alle catture ittiche causati da delfini

Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini)

La legge regionale della Sardegna disciplina la destinazione di specifiche risorse regionali al ristoro dei danni subiti dalle catture degli operatori del settore ittico a causa di mammiferi protetti, individuati nei delfini. Il provvedimento ha portata esclusivamente regionale e si inserisce nel quadro degli aiuti compatibili con la disciplina europea richiamata.

Ambito di applicazione e finalità

Le risorse richiamate dalla finanziaria regionale 2015 vengono vincolate al risarcimento dei danni alle catture degli operatori ittici provocati da delfini. La norma è quindi finalizzata a compensare perdite economiche subite nel settore della pesca, limitatamente alle situazioni riconducibili all’azione di mammiferi protetti.

Quadro normativo europeo richiamato

L’intervento deve essere conforme alla disciplina europea sugli aiuti di Stato richiamata dalla legge, in particolare:

  • articolo 25 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, relativo agli aiuti compatibili con il mercato interno a favore delle imprese del settore pesca e acquacoltura;
  • modalità previste per la misura 1.40 del regolamento (UE) n. 508/2014 (FEAMP), relativa alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e ai regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili.

Modalità di attivazione dell’aiuto

L’aiuto non è configurato come nuova misura autonoma, ma viene attivato secondo le modalità previste dalla misura FEAMP richiamata. La legge, dunque, destina le risorse esistenti a un meccanismo compensativo già inquadrato nella normativa unionale per il settore pesca.

Aspetti finanziari

La legge specifica che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Ciò significa che la copertura finanziaria è assicurata mediante risorse già stanziate e non vengono introdotti ulteriori impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Buras, avvenuta il 5 dicembre 2017. Non contiene una disciplina temporanea ulteriore né un termine finale di efficacia.

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