L.R. Sardegna 25/2017
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina regionale sul governo del servizio idrico integrato in Sardegna, modificando composizione e funzionamento degli organi dell’Ente d’ambito, controllo analogo, funzioni regionali e aspetti transitori/finanziari. Interviene anche sui consorzi industriali provinciali, con regole su trasferimenti di personale e piano dei trasferimenti. Una parte delle modifiche ha effetti transitori o è stata poi dichiarata incostituzionale.
Modifiche alla disciplina sarda del servizio idrico integrato e delle aree industriali
Modifiche al governo del servizio idrico integrato in Sardegna
La legge interviene in modo organico sulla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, ridisegnando alcuni profili dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna, del Comitato istituzionale d’ambito e del controllo analogo sul gestore unico del servizio idrico integrato. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Sardegna.
Finalità e principi generali
Viene ribadito che, in presenza di affidamento della gestione a società interamente pubbliche, l’acqua resta un servizio pubblico locale di interesse economico generale. La norma richiama anche la tutela del diritto dei nuclei familiari morosi in condizione di disagio economico a un quantitativo minimo vitale pro capite.
Finanziamento e organizzazione dell’Ente di governo dell’ambito
Il fondo di dotazione per il funzionamento dell’Ente può essere alimentato:
- dai trasferimenti dei comuni ricadenti nell’ambito, fino al 100% dell’importo del fondo;
- da trasferimenti regionali, fino al 20% dell’importo del fondo e comunque nei limiti delle risorse annualmente stanziate;
- da un’eventuale ulteriore quota a valere sulle tariffe, secondo l’articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
Il direttore dell’Ente non è più disciplinato come rapporto di lavoro privato quinquennale rinnovabile una sola volta, ma come rapporto di lavoro autonomo soggetto al titolo terzo del libro quinto del codice civile, con contratto di diritto privato di durata massima triennale e comunque non superiore al mandato del Comitato che lo nomina. All’Ente si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni del TUEL indicate dalla legge.
Comitato istituzionale d’ambito: composizione ed elezione
La composizione del Comitato istituzionale d’ambito viene riformata prevedendo, tra i componenti, due sindaci scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana.
L’elezione dei sindaci componenti avviene:
- con metodo proporzionale e scrutinio di lista;
- secondo le modalità previste dallo statuto;
- da parte delle conferenze territoriali in seduta congiunta;
- con voto proporzionale alle quote assegnate.
Ciascun sindaco componente può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune. In caso di mancata elezione alla scadenza o decadenza, il Presidente della Regione assegna un termine di 15 giorni; decorso inutilmente, provvede direttamente alla nomina tra i componenti delle conferenze territoriali.
Controllo analogo sul gestore unico del servizio idrico
È istituita la Commissione per il controllo analogo, prevista per i casi in cui sussistano i presupposti di legge per le società in house a totale capitale pubblico. Il controllo è esercitato dai soggetti partecipanti all’Ente di governo dell’ambito, purché soci del gestore unico, e dalla Regione.
La Commissione è composta da cinque membri:
- quattro eletti dai comuni partecipanti all’Ente e soci del gestore unico, con rappresentanza paritaria;
- un componente nominato dalla Regione.
Per garantire uniformità di rappresentanza, i componenti sono eletti distintamente tra sindaci di quattro categorie di comuni: capoluoghi/città metropolitana, comuni con almeno 10.000 abitanti, comuni tra 3.000 e 9.999 abitanti, comuni sotto i 3.000 abitanti.
L’assemblea dei comuni è convocata dal presidente del CIA entro 20 giorni dall’insediamento. Se la convocazione non avviene o non si raggiunge il numero legale, interviene il Presidente della Regione con poteri sostitutivi.
La Commissione:
- opera con quote di rappresentanza paritarie;
- può avvalersi della struttura tecnica dell’Ente e di esperti o società esterne;
- ha componenti che possono delegare assessore o consigliere del proprio comune;
- è finanziata integralmente dal bilancio dell’Ente.
I suoi componenti restano in carica per tutta la durata del CIA e comunque fino ai successori, ma decadono se cessano dalla carica di sindaco. La nomina degli organi del gestore unico avviene sulla base di terne proposte dalla Commissione.
Funzioni regionali, controlli e scioglimento del Comitato
La Giunta regionale approva le linee guida di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro 15 giorni.
Le linee guida:
- devono essere adottate entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge;
- vanno aggiornate almeno ogni 3 anni.
La Giunta esercita controlli su:
- compatibilità dei programmi dell’Ente con le linee guida;
- stato di attuazione di piani, programmi e livelli dei servizi;
- regolare funzionamento dell’Ente e corretto impiego delle fonti pubbliche.
A tal fine il direttore generale predispone una relazione annuale da approvare dal CIA e da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di ritardo o omissione, il Presidente della Regione assegna 15 giorni e poi può agire in via sostitutiva, anche nominando un commissario ad acta.
Il CIA può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, per gravi o persistenti violazioni di legge o regolamento, impossibilità di normale funzionamento o manifesta inosservanza delle direttive regionali. Con lo stesso decreto è nominato un commissario e sono indette le procedure per la ricostituzione entro 3 mesi.
Gestione delle acque meteoriche e regolazioni finanziarie pregresse
Per gli oneri di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche relativi al periodo 2005-2011, la Regione determina i corrispettivi dovuti dai comuni non inclusi nella precedente procedura transattiva, sulla base della metodologia già adottata, al gestore del servizio idrico integrato e ai consorzi industriali provinciali.
La Regione è autorizzata a trasferire, previo parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e nei limiti dell’autorizzazione di spesa già prevista dalla legge finanziaria 2015, la somma determinata a favore dell’Ente di governo dell’ambito, affinché provveda ai pagamenti verso gestore e consorzi, previa accettazione dei gestori e rinuncia a ulteriori pretese verso i comuni.
Gestione del capitale sociale e gestioni autonome esistenti
La partecipazione pubblica nel capitale sociale viene ridotta dal limite massimo del 49% alla misura del 20%.
Restano ferme, nell’ambito territoriale ottimale e nel rispetto dei requisiti del d.lgs. 152/2006, le gestioni esistenti svolte in forma autonoma mediante affidamento, gestione diretta o convenzioni con altri enti locali o gestori.
Per la verifica di alcuni requisiti previsti dal d.lgs. 152/2006, la legge considera positivamente verificati, per la durata della sua vigenza, i requisiti riferiti a gestioni iniziate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto e ancora in corso all’entrata in vigore della legge regionale.
La previsione del comma 1-quater dell’articolo 15, introdotta da questa legge, è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 65 del 2019.
Modifiche ai consorzi industriali provinciali
Sul versante delle aree industriali, la legge modifica la disciplina dei consorzi industriali provinciali stabilendo che il piano dei trasferimenti segue il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 172, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
È inoltre consentita una riorganizzazione interna del personale dei consorzi e delle società partecipate, purché il personale sia stato assunto a tempo indeterminato entro dicembre 2015, anche tramite trasferimenti o mobilità dalle società ai consorzi.
Norma transitoria sul servizio idrico integrato
Nella fase di prima applicazione:
- se il rinnovo del CIA interrompe l’attività del direttore generale, a quest’ultimo è comunque garantito il trattamento economico dei ruoli dirigenziali dell’ente fino alla scadenza contrattuale;
- fino alla modifica dello statuto e all’elezione del nuovo comitato, il CIA è composto da cinque membri, tra cui il Presidente della Regione o un suo delegato e quattro sindaci individuati per fascia demografica.
I sindaci sono scelti dal Consiglio delle autonomie locali entro 20 giorni dall’entrata in vigore; in caso di inerzia interviene il Presidente della Regione. Nel frattempo, il comitato preesistente è prorogato per 45 giorni e può adottare solo atti di ordinaria amministrazione e urgenti e indifferibili.
Decorso il termine di 30 giorni senza elezione dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il Presidente della Regione assegna ulteriori 15 giorni e, se necessario, provvede direttamente; inoltre propone le modifiche statutarie e convoca le conferenze territoriali.
Fino all’elezione della Commissione per il controllo analogo, tale funzione è svolta dal CIA.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
La legge dichiara di non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale vigente. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
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