Sentenza n. 627/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1584/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza a un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Noto in dissesto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva la riforma della sentenza con cui il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, recante il riconoscimento di un credito di euro 75.263,06, oltre interessi e spese, derivante da prestazioni eseguite nell'ambito di un contratto di appalto per lavori di restauro e adeguamento funzionale della Chiesa di San Domenico. L'appellante sosteneva che il credito fosse sorto dopo la dichiarazione di dissesto del Comune, poiché le prestazioni erano state eseguite tra il 9 aprile 2021 e il 14 marzo 2024 e documentate da certificato di regolare esecuzione, stato finale, SAL, certificati di pagamento e fatture. A suo avviso, pertanto, il credito avrebbe dovuto gravare sulla gestione ordinaria dell'ente e non sull'Organo straordinario di liquidazione. Il Comune eccepiva invece l'inammissibilità dell'ottemperanza, deducendo che il dissesto era stato dichiarato con deliberazione consiliare del 25 ottobre 2022 e che il credito rientrava nella competenza della gestione liquidatoria.
La decisione
Il CGARS ha definito l'appello nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e lo ha respinto, confermando la decisione del TAR. Il Collegio ha applicato l'art. 252, comma 4, TUEL, come integrato dall'art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, secondo l'interpretazione dell'Adunanza Plenaria: nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione rientrano non solo i debiti già contabilizzati alla data del dissesto, ma anche le obbligazioni sorte successivamente quando costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori. Poiché il credito derivava dal contratto di appalto stipulato il 21 dicembre 2020, anteriormente alla dichiarazione di dissesto del 25 ottobre 2022, esso doveva essere soddisfatto esclusivamente mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria, anche se le prestazioni e la liquidazione del credito erano successive. Ne consegue l'applicazione dell'art. 248, comma 2, TUEL, che vieta, dalla dichiarazione di dissesto fino all'approvazione del rendiconto, l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione. Il CGARS ha escluso che la data delle singole prestazioni potesse prevalere sulla fonte unitaria dell'obbligazione, rilevando inoltre che la tesi dell'appellante introdurrebbe incertezza nel riparto tra gestione liquidatoria e ordinaria e potrebbe eludere la disciplina del dissesto, preordinata alla salvaguardia delle funzioni fondamentali dell'ente e al riequilibrio finanziario. Le spese del grado di appello sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Con il proposto ricorso per ottemperanza la Itria Soc. Coop. agiva ai sensi dell’art. 114 c.p.a. nei confronti del Comune di Noto per il soddisfacimento del proprio diritto.
L'art. 114 c.p.a. costituisce lo strumento processuale utilizzato per chiedere l'esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile; tuttavia, la relativa azione non può essere esercitata quando il credito è soggetto alla gestione liquidatoria del Comune in dissesto.
art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
Per esso opera quindi la disposizione dell’art. 248, comma 2, del d. lgs. n. 267 del 2000, secondo cui dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256, “non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”.
Il divieto di azioni esecutive nei confronti dell'ente opera, dalla dichiarazione di dissesto fino all'approvazione del rendiconto, per tutti i debiti rientranti nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione.
art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
La prima disposizione stabilisce, infatti, che “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio riequilibrato”.
La competenza dell'Organo straordinario di liquidazione è collegata ai fatti e agli atti di gestione anteriori alla soglia temporale prevista dalla disposizione, non alla sola data in cui il credito viene contabilizzato o giudizialmente accertato.
art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, convertito dalla l. n. 140/2004
La seconda precisa che “ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3” del d. lgs. n. 267 del 2000, “si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo unico”.
Sono inclusi nella gestione liquidatoria anche i debiti accertati successivamente alla data rilevante, purché correlati ad atti o fatti di gestione anteriori e comunque accertati entro l'approvazione del rendiconto.
art. 60 c.p.a.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene che il giudizio possa essere definito nel merito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del Cod. Proc. Amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 104 c.p.a..
La definizione immediata nel merito in sede cautelare è ammessa quando siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, il contraddittorio sia integro, l'istruttoria sia completa e non siano stati annunciati motivi aggiunti.
Massime di principio
- Nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione rientrano non solo i debiti già contabilizzati alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche le obbligazioni sorte successivamente quando costituiscano la conseguenza diretta e immediata di atti o fatti di gestione anteriori al dissesto.
- Quando il credito deriva da un contratto stipulato dal Comune prima della dichiarazione di dissesto, la successiva esecuzione delle prestazioni, la liquidazione del credito o il suo accertamento giudiziale non spostano il debito nella gestione ordinaria dell'ente, se l'obbligazione costituisce attuazione del contratto originario.
- I crediti rientranti nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione devono essere soddisfatti mediante ammissione al passivo della gestione liquidatoria e non possono essere azionati esecutivamente nei confronti dell'ente dalla dichiarazione di dissesto fino all'approvazione del rendiconto.
- Il divieto di esecuzione diretta tutela la par condicio creditorum e consente all'ente locale in dissesto di preservare le proprie funzioni fondamentali e di perseguire il riequilibrio finanziario; tale interesse pubblico prevale sugli interessi patrimoniali individuali dei creditori, anche quando il credito sia stato accertato con provvedimento giurisdizionale.
- Il giudizio amministrativo può essere definito nel merito all'esito dell'udienza cautelare con sentenza semplificata quando ricorrano i presupposti procedurali previsti dall'art. 60 c.p.a.
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