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Sentenza

Sentenza del 19/05/2015 n. 2121 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO - Rettifica - Notifica ad entrambi i coobbligati - Definizione della pretesa da parte di uno di loro - Estensione degli effetti sull'altro coobbligato - Sussiste - Interesse a proseguire di quest'ultimo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Ufficio aveva rettificato il valore di una porzione di fabbricato ceduta dalla società venditrice alla società acquirente, aumentando il valore da 465.000,00 euro a circa 710.000,00 euro e rideterminando le imposte ipotecarie e catastali. L’acquirente, anch’essa coobbligata solidale, aveva pagato integralmente l’importo richiesto. La venditrice aveva comunque proseguito il ricorso, sostenendo di avere un interesse concreto a ottenere una decisione di merito, anche perché il valore accertato ai fini delle imposte indirette avrebbe potuto essere utilizzato in futuro per determinare una plusvalenza soggetta a imposte dirette. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’assenza di interesse attuale e concreto, poiché l’obbligazione tributaria era stata integralmente estinta dal pagamento dell’altro coobbligato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado e ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire. Il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati ha liberato gli altri dall’obbligazione tributaria, facendo venir meno una pretesa attuale dell’Amministrazione nei confronti della società venditrice. L’interesse prospettato dalla ricorrente, collegato a un possibile e futuro accertamento delle imposte dirette, è stato ritenuto meramente eventuale e non sufficiente a giustificare la prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    l’adempimento da parte di uno dei condebitori libera gli altri

    In materia di imposta di registro, i coobbligati rispondono solidalmente; il pagamento integrale dell’imposta, delle maggiori imposte e degli accessori da parte di uno di essi libera gli altri nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

  • Art. 1292 del Codice civile

    L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità

    L’adempimento integrale da parte di uno dei debitori solidali estingue l’obbligazione anche nei confronti degli altri coobbligati, ferma restando la possibilità di eventuali rapporti interni di regresso.

  • Art. 100 del Codice di procedura civile

    Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse

    L’interesse ad agire o a resistere deve essere concreto, attuale e riferito a un’utilità giuridica effettiva. Non è sufficiente un interesse fondato su un’eventuale futura iniziativa dell’Amministrazione finanziaria.

  • Art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La presentazione del reclamo-mediazione non consente di proseguire indefinitamente il giudizio quando, per effetto del pagamento integrale effettuato da un coobbligato, viene meno un interesse attuale alla decisione.

  • Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disciplina dell’imposta di registro deve essere coordinata con il principio di alternatività tra IVA e registro; nel caso esaminato, l’imposta di registro restava dovuta in misura fissa, mentre la rettifica incideva sulle imposte ipotecarie e catastali.

  • Art. 13 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    La norma è richiamata in relazione alla determinazione delle imposte ipotecaria e catastale conseguenti alla rettifica del valore dell’immobile.

  • Artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Le disposizioni riguardano i poteri dell’Ufficio e i criteri di rettifica del valore dei beni ai fini delle imposte indirette.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono coobbligati solidali per la stessa imposta, il pagamento integrale effettuato da uno di essi libera gli altri nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
  • Dopo l’estinzione integrale della pretesa tributaria, il coobbligato che non ha pagato può proseguire il giudizio solo se dimostra un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante.
  • Il timore che l’Amministrazione possa utilizzare in futuro il valore accertato per un diverso tributo, come le imposte dirette, costituisce normalmente un interesse eventuale e non basta a conservare l’interesse al ricorso.
  • Le contestazioni relative a un futuro accertamento devono essere sollevate nel giudizio instaurato contro quell’atto, quando la pretesa diventa effettiva e attuale.
  • L’estinzione dell’obbligazione tributaria verso il Fisco non esclude necessariamente eventuali rapporti interni tra coobbligati, come il regresso, ma tali rapporti sono distinti dal giudizio tributario sull’atto di rettifica.
  • In presenza di pagamento integrale da parte di un coobbligato, il giudice può dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, anziché esaminare nel merito la correttezza della rettifica.

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