Circolare INAIL n. 47 del 22 luglio 2003
Protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche presso gli impianti radiologici dell'Istituto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni applicative della normativa sulla radioprotezione per le esposizioni mediche negli impianti radiologici dell’Istituto. Definisce la corrispondenza tra figure previste dal D.lgs. 187/2000 e assetto organizzativo INAIL, disciplina incarichi, responsabilità e compensi per specialista, responsabile di impianto, esperto in fisica medica/esperto qualificato, medico autorizzato, tecnico di radiologia e prescrivente. Indica inoltre il capitolo di spesa, le modalità di monitoraggio regionale e la notifica della circolare, sostituendo precedenti disposizioni incompatibili.
Protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti negli impianti radiologici INAIL
Protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti negli impianti radiologici INAIL
La circolare detta le prime istruzioni applicative per la protezione sanitaria delle persone esposte a radiazioni ionizzanti in occasione di prestazioni mediche svolte presso gli impianti radiologici dell’Istituto. Il documento coordina la normativa di radioprotezione con l’assetto organizzativo INAIL, precisando ruoli, responsabilità, modalità di incarico, compensi e copertura finanziaria.
Quadro normativo e finalità della disciplina
La materia è inquadrata nel D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995, nel D.lgs. n. 187 del 26 maggio 2000 e nel D.P.R. n. 271 del 28 luglio 2000, recepito dall’Istituto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 355/2001. La finalità perseguita è la più efficace protezione sanitaria dai rischi delle radiazioni ionizzanti per cittadini, lavoratori esposti e ambiente di vita.
Il D.lgs. n. 187/2000 viene richiamato come rafforzamento dell’impostazione precedente, incentrato sui principi di:
- giustificazione dell’impiego delle radiazioni;
- ottimizzazione dell’utilizzo;
- limitazione delle dosi di esposizione.
La circolare sottolinea inoltre due aspetti innovativi: la sistematizzazione delle figure professionali coinvolte, con definizione più chiara di compiti e responsabilità, e l’evoluzione del precedente "controllo di qualità" in un più ampio "programma di garanzia della qualità", comprensivo di attività di programmazione, coordinamento, attuazione e verifiche sistematiche sul funzionamento soddisfacente di impianti, sistemi, componenti e procedure.
Effetti sulle precedenti istruzioni interne
Il documento sostituisce e abroga, per quanto incompatibile, le circolari n. 40/1993, 12/2000 e 31/2000, nonché la nota integrativa D.C. P.O.C. - C.T.E. del 12.03.2000. Le nuove istruzioni diventano quindi il riferimento operativo per l’adeguamento delle strutture INAIL alla normativa di radioprotezione.
Corrispondenza tra figure normative e organizzazione INAIL
La circolare ricostruisce il rapporto tra le figure previste dal D.lgs. n. 187/2000 e il concreto assetto dell’Istituto.
Per l’esercente, la figura coincide:
- per la Direzione regionale, con il Direttore regionale;
- per le Sedi "A", con il Direttore di Sede;
- per le Sedi "B" o "C" con autonomia gestionale, con il Responsabile della Sede.
A tale figura spettano tutti gli adempimenti in tema di radioprotezione previsti dalla normativa vigente. Inoltre, tenuto conto dell’assetto operativo dell’Istituto, resta attribuito al Direttore regionale il compito di scegliere e nominare, a livello regionale, i professionisti per gli adempimenti di legge, che opereranno per tutte le Sedi del territorio di competenza, salvo le fattispecie relative al responsabile dell’impianto radiologico.
Per lo specialista, la figura coincide di norma con il radiologo che presta la propria attività presso la Sede e/o la Direzione regionale, assumendone la responsabilità clinica ai sensi del D.lgs. n. 187/2000.
Per il responsabile di impianto radiologico, la coincidenza ordinaria è ancora con il radiologo operante presso la Sede o la Direzione regionale, al quale, oltre alla responsabilità clinica già richiamata, compete anche la responsabilità dell’impianto RX.
Compiti del responsabile di impianto radiologico
In virtù della responsabilità sull’impianto, lo specialista deve:
- collaborare con l’esercente alla stesura del programma di garanzia della qualità;
- sorvegliare il corretto funzionamento dell’impianto e verificarne la rispondenza ai criteri di accettabilità delle attrezzature e dei sistemi connessi alla prestazione diagnostica;
- predisporre le richieste di adeguamento delle attrezzature, oppure la messa fuori uso degli impianti non conformi;
- definire i protocolli di riferimento per ciascuna attrezzatura radiologica, specificando le modalità operative di esecuzione delle diverse tipologie di esame nel rispetto dei LDR;
- predisporre il manuale di qualità dell’Unità operativa di riferimento;
- predisporre la registrazione delle singole indagini;
- adempiere agli obblighi di informazione al paziente sui rischi potenziali connessi all’indagine strumentale;
- curare costantemente il rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti e delle eventuali successive modifiche o integrazioni.
Ipotesi operative per le unità dotate di impianto radiologico
La circolare distingue tre situazioni.
1. Unità con impianto radiologico e specialista già incaricato
Quando l’Unità è dotata di impianto radiologico e di uno specialista con incarico d’opera professionale per prestazioni di radiologia, la responsabilità dell’impianto compete allo specialista già operante nella struttura.
Per tale responsabilità, in attuazione dell’Accordo di cui al D.P.R. n. 271/2000, recepito dall’Istituto con delibera n. 355/2001, è previsto dal 1.1.2001 un emolumento aggiuntivo pari a euro 3,15 l’ora per l’intero monte ore settimanale attribuito. La circolare rinvia a successive istruzioni operative della Direzione Centrale Risorse Umane per la concreta corresponsione. Per l’istituzione di nuovi turni con nuovi incarichi d’opera professionale viene richiamato il fac-simile allegato A.
2. Unità con impianto radiologico ma priva dello specialista
Se l’Unità è sprovvista di specialista con incarico d’opera professionale, per impossibilità di reperirlo ai sensi dell’Accordo, il servizio può essere svolto:
- da uno specialista con incarico d’opera professionale operante presso altra struttura territoriale;
- oppure tramite convenzionamento esterno con struttura pubblica o privata o con singolo professionista.
In questa ipotesi la certificazione della qualità tecnica della prestazione diagnostica deve essere assicurata dal professionista che materialmente effettua la refertazione dei radiogrammi. Lo specialista deve inoltre predisporre indicazioni operative sulla scelta delle procedure e sulla verifica del rispetto dei livelli diagnostici di dose, controllandone periodicamente l’applicazione.
La responsabilità dell’impianto RX viene attribuita dal Direttore regionale, con apposito incarico conforme all’allegato B, al professionista in possesso dei requisiti di legge, individuato a livello regionale e operante per tutte le Sedi del territorio di competenza.
3. Unità con impianto radiologico non operante su pazienti
Quando l’impianto non è utilizzato per erogare prestazioni radiologiche, non si applicano gli obblighi relativi alla protezione sanitaria dei soggetti radioesposti previsti dal D.lgs. n. 187/2000, né quelli relativi alla qualità delle prestazioni e al programma di garanzia della qualità dell’impianto. Restano però fermi gli obblighi di sorveglianza fisica e medica previsti dal D.lgs. n. 230/1995.
In tali casi l’esercente deve far svolgere tutte le attività necessarie per verificare se l’impianto possa restare in esercizio; se ciò avviene, si ricade nelle ipotesi precedenti, mentre in caso contrario deve essere formalizzata la cessazione dell’attività nel rispetto della normativa vigente.
Esperto in fisica medica ed esperto qualificato
La circolare tratta congiuntamente l’esperto in fisica medica di cui al D.lgs. n. 187/2000 e l’esperto qualificato di cui al D.lgs. n. 230/1995, indicando come orientamento dell’Istituto il conferimento di un unico incarico professionale alla persona in possesso dei titoli e delle abilitazioni richieste per entrambe le funzioni.
Prima dell’affidamento dell’incarico, ciascuna Struttura regionale deve verificare il possesso, da parte dei professionisti già operanti nell’Istituto, dei requisiti previsti dalla legge. In mancanza, deve essere individuato altro professionista idoneo.
L’incarico è conferito dal Direttore regionale mediante:
- fac-simile di lettera di integrazione del rapporto professionale già esistente ai sensi delle circolari n. 40/93 e n. 12/2000, allegato 3;
- oppure fac-simile di lettera di nuova nomina, allegato 4.
Compensi per l’esperto in fisica medica / esperto qualificato
Per l’ipotesi di integrazione dell’incarico già conferito ai sensi delle circolari n. 40/1993 e n. 12/2000, il compenso non può superare euro 520,00 per Sede e per anno, relativamente agli adempimenti del D.lgs. n. 187/2000.
Nel caso di nuova nomina, la circolare stabilisce i seguenti importi massimi:
- euro 258,23 per ogni sorgente radiogena per la sorveglianza fisica, a prescindere dal tipo di visita;
- euro 464,81 "a vacazione" per ogni intervento straordinario autorizzato dall’Istituto, per ogni giornata lavorativa di 8 ore, compresi i tempi di accesso, relativamente alla sorveglianza fisica;
- euro 387,34 per ogni relazione di cui agli artt. 61 e 80 del D.lgs. n. 230/1995;
- euro 103,29 per l’istituzione e la vidimazione di registri;
- euro 51,64 per l’istituzione delle prime 10 schede;
- euro 2,58 per ogni scheda oltre le prime 10;
- euro 25,82 per scheda per la ricostruzione storica dosimetrica con reperimento dei dati pregressi;
- euro 516,46 per ogni sorgente radiogena per il controllo di qualità;
- euro 464,81 per eventuali ulteriori attività di controllo di qualità conseguenti a modifiche, sostituzioni o integrazioni dell’impianto, oppure a variazioni significative del carico di lavoro;
- euro 520,00 per Sede e per anno per gli adempimenti derivanti dal D.lgs. n. 187/2000.
Medico autorizzato, tecnico di radiologia e prescrivente
Il medico autorizzato coincide con quello già operante nelle strutture INAIL; restano confermate le disposizioni della circolare n. 74/97, integrate dal manuale "Radioprotezione nei presidi radiologici dell’INAL".
Il tecnico sanitario di radiologia medica coincide con la figura prevista nel fabbisogno dell’Istituto, collabora con l’esperto in fisica medica nell’esecuzione dei controlli di qualità ed esegue, se delegato dal radiologo, le procedure previste per ciascun esame radiologico.
Il prescrivente coincide con i medici di ruolo o con incarico d’opera professionale che prescrivono accertamenti radiologici. Fatte salve le limitazioni specifiche degli accertamenti radiologici in sede medico-legale, a tale figura è attribuita la responsabilità della protezione del paziente limitatamente all’applicazione del principio di giustificazione.
Capitolo di spesa e copertura finanziaria
Gli oneri per gli incarichi relativi al responsabile dell’impianto radiologico nell’ipotesi 2, all’esperto in fisica medica e all’esperto qualificato devono essere imputati al cap. 341, "Spese di esercizio dei Centri medico-legali".
La circolare precisa che il finanziamento deve avvenire nell’ambito delle assegnazioni di budget; eventuali insufficienze di stanziamento potranno essere risolte a livello regionale.
Monitoraggio, verifica e notificazione
Le Direzioni regionali sono incaricate del monitoraggio e della verifica dell’attuazione delle disposizioni in materia di radioprotezione.
La circolare deve essere notificata, secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973, ai Responsabili delle Strutture, ai dirigenti medici di II livello e ai professionisti incaricati. Le strutture devono conservare gli atti di notifica.
Sintesi operativa finale
Il documento costruisce un sistema di responsabilità e incarichi funzionale alla corretta protezione sanitaria nelle attività radiologiche INAIL. In particolare, chiarisce chi debba gestire l’impianto, chi debba garantire la qualità e la sorveglianza radiologica, come vadano remunerati i professionisti e quale sia il centro di costo su cui imputare le spese, demandando alle Direzioni regionali un ruolo attivo di coordinamento e controllo.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si colloca nel quadro del D.lgs. n. 230/1995 e del D.lgs. n. 187/2000, nonché del D.P.R. n. 271/2000 recepito dall’Istituto. La finalità è rafforzare la protezione sanitaria dei cittadini e dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, secondo i principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi, e mediante un più ampio programma di garanzia della qualità.
Sostituzione di precedenti istruzioni
La circolare sostituisce e abroga, per quanto incompatibile, le circolari n. 40/1993, 12/2000, 31/2000 e la nota integrativa D.C. P.O.C. - C.T.E. del 12.03.2000.
Figure organizzative e responsabilità
Vengono allineate le figure della normativa con l’assetto INAIL: l’esercente coincide con il Direttore regionale o con il Direttore/Responsabile di Sede; lo specialista coincide di norma con il radiologo che opera presso la Sede o la Direzione regionale; il responsabile di impianto radiologico coincide, di norma, con lo stesso radiologo incaricato anche della responsabilità dell’impianto RX; l’esperto in fisica medica coincide con l’esperto qualificato, per il quale l’Istituto orienta verso un unico incarico professionale; il medico autorizzato coincide con la figura già operante nelle strutture INAIL; il tecnico sanitario di radiologia medica collabora ai controlli di qualità ed esegue, se delegato, le procedure radiologiche; il prescrivente è il medico di ruolo o convenzionato che richiede gli accertamenti radiologici.
Responsabile di impianto radiologico: compiti
Lo specialista responsabile dell’impianto radiologico deve collaborare alla stesura del programma di garanzia della qualità, vigilare sul corretto funzionamento dell’impianto, richiedere adeguamenti o la messa fuori uso di impianti non conformi, definire i protocolli di riferimento per ciascuna attrezzatura, predisporre il manuale di qualità e la registrazione delle indagini, informare il paziente sui rischi e assicurare il rispetto continuo della normativa vigente.
Ipotesi operative per le unità con impianto radiologico
Per le unità con impianto e specialista già in incarico professionale, la responsabilità dell’impianto resta allo specialista e viene riconosciuto un emolumento aggiuntivo di euro 3,15 l’ora, con decorrenza 1.1.2001, per l’intero monte ore settimanale. Per le unità con impianto ma prive dello specialista, il servizio può essere svolto da uno specialista di altra struttura o tramite convenzionamento esterno; la responsabilità dell’impianto è attribuita dal Direttore regionale con incarico specifico. Per le unità con impianto non operativo sui pazienti, non si applicano gli obblighi del D.lgs. 187/2000 sulla qualità delle prestazioni, ma restano gli obblighi di sorveglianza fisica e medica del D.lgs. 230/1995.
Esperto in fisica medica / esperto qualificato: incarico e compensi
L’incarico viene conferito dal Direttore regionale, previa verifica dei requisiti in capo ai professionisti già operanti o, in mancanza, a un altro professionista idoneo. Il compenso, in caso di integrazione di incarico già conferito ai sensi delle circolari n. 40/1993 e n. 12/2000, non può superare euro 520,00 per Sede e per anno per gli adempimenti del D.lgs. 187/2000. In caso di nuova nomina, la circolare fissa importi massimi specifici per sorveglianza fisica, interventi straordinari, relazioni, registri e schede dosimetriche, controlli di qualità e ulteriori attività correlate.
Competenze economiche e budget
Gli oneri per gli incarichi di responsabile dell’impianto radiologico nelle ipotesi previste, per l’esperto in fisica medica e per l’esperto qualificato gravano sul cap. 341 "Spese di esercizio dei Centri medico-legali". La copertura deve avvenire nell’ambito delle assegnazioni di budget, con eventuali insufficienze da risolvere a livello regionale.
Monitoraggio e notifica
Le Direzioni regionali devono monitorare e verificare l’attuazione delle disposizioni in materia di radioprotezione. La circolare deve essere notificata, secondo le modalità della circolare n. 3/1973, ai Responsabili delle Strutture, ai dirigenti medici di II livello e ai professionisti incaricati, con conservazione degli atti di notifica.
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