Circolare INAIL n. 38 del 27 giugno 2003
Pagamento dei premi ed accessori. Modifica del tasso di interesse: rateazione e dilazione, sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della riduzione del TUR al 2,00% dal 9 giugno 2003, cambiano i tassi applicabili ai premi INAIL e agli accessori. Il tasso per rateazioni e dilazioni viene fissato all’8,00%, mentre quello per il calcolo delle sanzioni civili al 7,50%. Le nuove misure si applicano alle istanze presentate dal 9 giugno 2003 e, per quelle presentate prima, solo in presenza delle condizioni indicate dalla circolare.
Pagamento dei premi e accessori: modifica del tasso di interesse per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili
La circolare dell’INAIL interviene per aggiornare i tassi di interesse applicabili al pagamento dei premi e dei relativi accessori, a seguito della riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento disposta dalla Banca d’Italia con provvedimento del 6 giugno 2003. L’aggiornamento decorre dal 9 giugno 2003 e incide sia sulle rateazioni e dilazioni di pagamento sia sul calcolo delle sanzioni civili.
Quadro normativo richiamato
La comunicazione si fonda su un insieme di riferimenti normativi e di prassi che regolano la determinazione degli interessi e il sistema sanzionatorio in materia previdenziale e assicurativa. In particolare sono richiamati:
- il decreto-legge n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981, articolo 13, per la determinazione del tasso di interesse;
- il decreto-legge n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, articolo 3, comma 4, per la maggiorazione del tasso di interesse;
- il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 2, comma 1, sui parametri di indicizzazione;
- la legge n. 448/1998, articolo 14, che individua il tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse;
- la circolare n. 51/1982 sugli interessi per rateazioni e dilazioni;
- la circolare ministeriale n. 31/2000 sui criteri applicativi per il tasso di differimento e di dilazione;
- la circolare ministeriale n. 41/2001 sulle autorizzazioni al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori;
- la circolare n. 56/2001 sul nuovo sistema sanzionatorio e sulle tabelle semplificative.
Nuova misura del tasso per rateazioni e dilazioni
A seguito della riduzione del TUR al 2,00%, la misura dell’interesse dovuto per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi ed accessori viene fissata all’8,00%, cioè TUR più 6 punti percentuali.
La nuova misura si applica:
- alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 9 giugno 2003;
- alle istanze presentate in data anteriore al 9 giugno 2003, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
- alle istanze per le quali il piano sia stato comunicato in data 9 giugno 2003 o successiva.
Per agevolare i calcoli, la circolare segnala anche la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo decennio, allegato n. 1.
Misura per il calcolo delle sanzioni civili
La circolare stabilisce inoltre che, per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili, la misura applicabile è il 7,50%, corrispondente al TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali.
Per le modalità di applicazione delle sanzioni civili resta valido il rinvio alla circolare n. 56/2001, che disciplina il sistema sanzionatorio introdotto dalla legge finanziaria 2001.
Ambito applicativo e decorrenza
Il contenuto della circolare riguarda la gestione dei premi INAIL e dei relativi accessori, con particolare riferimento agli istituti della rateazione, della dilazione e delle sanzioni civili. La decorrenza operativa individuata è il 9 giugno 2003, data dalla quale il nuovo TUR produce effetti sui parametri interni di calcolo. La circolare non introduce ulteriori adempimenti procedurali, ma aggiorna i valori di riferimento da applicare nei casi disciplinati dalla normativa e dalle precedenti circolari richiamate.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia, con provvedimento del 6 giugno 2003, ha ridotto il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) al 2,00%, con decorrenza 9 giugno 2003. La circolare prende atto di tale variazione e ne deriva l’aggiornamento dei tassi di interesse utilizzati dall’Istituto per la gestione dei pagamenti rateali, delle dilazioni e del sistema sanzionatorio civile.
Nuove misure per rateazioni e dilazioni
Per le rateazioni e le dilazioni di pagamento relative a premi e accessori, la misura dell’interesse dovuto è fissata all’8,00%, corrispondente al TUR maggiorato di 6 punti. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 9 giugno 2003. Si applica anche alle istanze presentate prima di tale data solo se la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione oppure se il piano sia stato comunicato in data 9 giugno 2003 o successiva.
Nuova misura per le sanzioni civili
Per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili, la circolare fissa la misura al 7,50%, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti. Il riferimento operativo per le modalità di applicazione resta la circolare INAIL n. 56/2001, che disciplina il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla legge finanziaria 2001.
Riferimenti normativi e operativi
La circolare richiama il quadro normativo su cui si fonda l’aggiornamento: decreto-legge n. 402/1981 e decreto-legge n. 318/1996 per la determinazione e la maggiorazione del tasso di interesse; decreto legislativo n. 213/1998 sui parametri di indicizzazione; legge n. 448/1998 per l’uso del tasso ufficiale di sconto come base di calcolo; circolari INAIL n. 51/1982, n. 31/2000, n. 41/2001 e n. 56/2001 per gli aspetti applicativi di rateazione, dilazione e sanzioni civili. È inoltre richiamato un prospetto riepilogativo dei tassi dell’ultimo decennio, allegato alla circolare.
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