Sentenza n. 249/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di chiusura immediata di una casa di riposo e trasferimento degli ospiti, nonché successiva ordinanza di proroga del termine per la ricollocazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato l'ordinanza con cui il Commissario straordinario del Comune ha disposto la chiusura immediata della casa di riposo e il trasferimento degli ospiti presso altre strutture, nonché la successiva proroga di trenta giorni del termine per la ricollocazione. I provvedimenti erano stati adottati dopo l'accertamento, da parte della Commissione medica dell'Azienda sanitaria, che tutti gli ospiti, salvo uno, erano anziani non autosufficienti, mentre la struttura era autorizzata ad accogliere esclusivamente anziani autosufficienti. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dei principi propri delle ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., in particolare residualità, proporzionalità, provvisorietà e temporaneità, sostenendo che sarebbe stato possibile concedere un termine per l'adeguamento strutturale e organizzativo della struttura. Con il secondo motivo ha dedotto il contrasto con l'art. 24 della L.R. n. 4/2007, assumendo che la chiusura sarebbe stata consentita soltanto in caso di mancanza dell'autorizzazione. Con il terzo motivo ha censurato il difetto di motivazione dell'ordinanza di proroga, che non avrebbe esaminato l'istanza del 4 gennaio 2025 con cui era stato proposto un progetto di adeguamento e richiesto un termine di almeno sessanta giorni. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della causa in attesa della definizione del procedimento amministrativo successivamente avviato per ottenere le autorizzazioni necessarie all'adeguamento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che il giudizio fosse maturo per la decisione e che il procedimento successivo, per oggetto, non potesse incidere sull'esito della controversia. Nel merito, ha respinto il primo motivo perché la difformità tra l'attività concretamente svolta e l'autorizzazione posseduta era incontestata e l'inidoneità della struttura ad assistere anziani non autosufficienti integrava una situazione di gravità e urgenza idonea a giustificare l'esercizio del potere contingibile. Non erano configurabili alternative meno gravose, poiché l'intenzione di adeguare la struttura era stata manifestata soltanto il 4 gennaio 2025, dopo l'adozione dell'ordinanza di chiusura, e comunque riguardava attività complesse e prolungate, incompatibili con l'esigenza di fronteggiare immediatamente la situazione. Quanto alla temporaneità, il giudice ha ritenuto che gli effetti dell'ordinanza fossero implicitamente parametrati alla cessazione della violazione, qualificata come illecito permanente, sicché la loro durata dipendeva dalla possibilità della cooperativa di eliminare la violazione. Ha respinto anche il secondo motivo, interpretando l'art. 24 della L.R. n. 4/2007 nel senso che l'immediata chiusura consegue non solo all'esercizio in assenza assoluta di autorizzazione, ma anche all'erogazione di servizi a soggetti non autosufficienti in difetto della specifica autorizzazione necessaria. Il terzo motivo è stato respinto perché la proposta di adeguamento, successiva all'ordinanza e ancora in itinere, non poteva assumere rilievo in un contesto caratterizzato dall'urgenza di fronteggiare una situazione di estrema gravità. La cooperativa è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 50 T.U.E.L.
Il potere contingibile e urgente può essere esercitato per fronteggiare una situazione di gravità e urgenza connessa all'erogazione di servizi socio-sanitari in una struttura inidonea rispetto alla propria autorizzazione.
art. 24 L.R. n. 4/2007
“L’apertura, l’ampliamento, la trasformazione e la gestione di strutture socio-sanitarie o l’erogazione di servizi senza l’autorizzazione di cui al precedente art. 20 costituisce illecito amministrativo e comporta l’immediata chiusura dell’attività disposta dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura o erogato il servizio”
La disposizione contempla anche l'erogazione di servizi a soggetti non autosufficienti senza la relativa autorizzazione specifica e collega a tale violazione, quale conseguenza vincolata, l'immediata chiusura della struttura.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Non giustifica il rinvio della causa già matura per la decisione l'attesa della conclusione di un procedimento amministrativo successivo che, per il suo oggetto, non può influire sull'esito della controversia.
Massime di principio
- L'erogazione, in una struttura socio-sanitaria autorizzata per una determinata categoria di utenti, di servizi a persone che presentano condizioni assistenziali diverse e più gravi rispetto a quelle contemplate dall'autorizzazione integra una violazione idonea a giustificare l'immediata chiusura della struttura, quando la normativa regionale collega tale violazione alla chiusura dell'attività.
- L'accertata inidoneità di una struttura socio-sanitaria ad assistere gli utenti effettivamente ospitati può integrare una situazione di gravità e urgenza tale da legittimare l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.
- La proposta di successivo adeguamento strutturale e organizzativo della struttura non impone all'amministrazione di preferire una misura meno gravosa rispetto alla chiusura quando sia stata presentata dopo l'adozione del provvedimento e richieda attività complesse e prolungate, incompatibili con l'esigenza di fronteggiare tempestivamente una situazione di grave pericolo o inidoneità.
- Quando la violazione posta a fondamento di un'ordinanza di chiusura ha natura permanente, la durata degli effetti dell'ordinanza può essere implicitamente collegata alla cessazione della violazione, senza che sia necessariamente indicato un termine finale fisso; la rimozione della violazione resta nella disponibilità del destinatario.
- Un procedimento amministrativo avviato successivamente all'adozione degli atti impugnati per ottenere l'adeguamento o la regolarizzazione della struttura non giustifica il rinvio del giudizio già maturo per la decisione se, per oggetto, non può incidere sulla legittimità degli atti contestati.
- In presenza di una situazione di estrema gravità e urgenza, una proposta di adeguamento ancora iniziale e destinata a svilupparsi attraverso attività complesse e prolungate non impone all'amministrazione di sospendere o prorogare gli effetti della chiusura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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