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Sentenza

Sentenza n. 3112/2026 - Napoli, Sezione 9

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: A) della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati”, nella parte in cui si dispone la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) della nota prot. 14823 del 3 luglio 2024 a oggetto “istanza accesso agli atti prot. n. 13797 del 19 giugno 2024”, nella parte in cui il direttore dell’UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; C) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati, laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; D) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente in data 28.11.2024, per l’annullamento: A) della deliberazione Del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente in data 26.09.2025, per l’annullamento: A) della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 605 del 4 luglio 2025, a oggetto “presa d’atto esito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato e contestale approvazione della Graduatoria di merito”; B) della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 648 del 30 luglio 2025 a oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” – Immissione in servizio; C) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice; D) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202403519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per due posti di dirigente avvocato, successiva conferma dell'esclusione e graduatoria finale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava la deliberazione con cui era stato escluso dalle ulteriori fasi del concorso, la successiva deliberazione di rettifica che aveva confermato l'esclusione e, con ulteriori motivi aggiunti, la graduatoria finale, l'immissione in servizio dei vincitori e gli atti della commissione. Sosteneva di possedere i requisiti previsti dal bando, avendo maturato 44 mesi di attività quale funzionario avvocato presso aziende sanitarie, oltre a una lunga esperienza come praticante e avvocato libero professionista. Deduceva violazione dell'art. 3 e dell'art. 18 l. 241/1990, del d.P.R. 445/2000 e del bando, nonché erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, contestava che l'amministrazione avesse ritenuto insufficiente la mera dichiarazione delle attività professionali svolte presso studi privati e sosteneva che non potessero essergli richiesti documenti già sostituibili mediante autocertificazione. Con i secondi motivi aggiunti contestava inoltre i criteri e l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, sostenendo che gli spettassero almeno 3,682 punti aggiuntivi e che, con il conseguente miglioramento della posizione in graduatoria, avrebbe potuto collocarsi al nono posto.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché la deliberazione originariamente impugnata era stata sostituita dalla successiva deliberazione n. 722/2024, che aveva modificato la situazione oggetto di giudizio e aveva confermato l'esclusione. Ha quindi esaminato i primi motivi aggiunti. Il primo motivo è stato respinto: il requisito alternativo previsto dal bando richiedeva attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, di contenuto analogo a quello del profilo di avvocato nell'amministrazione sanitaria. Le dichiarazioni del candidato circa l'attività di praticante e avvocato, pur sufficienti quanto alla durata, non documentavano adeguatamente il contenuto concreto delle mansioni e non consentivano il giudizio di analogia richiesto. I 44 mesi di attività presso aziende sanitarie non raggiungevano autonomamente il quinquennio richiesto. Il secondo motivo è stato respinto: l'art. 18 l. 241/1990 non era applicabile, poiché l'azienda non poteva essere in possesso delle informazioni relative al contenuto dell'attività professionale svolta dal candidato. Inoltre, l'art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001 imponeva che le esperienze professionali fossero documentate proprio per consentire la verifica dell'analogia con il profilo messo a concorso; tale previsione prevaleva, quale disciplina speciale, su un'eventuale interpretazione del bando che ritenesse sufficiente la mera autocertificazione del contenuto dell'attività. I secondi motivi aggiunti, diretti contro la graduatoria e gli atti successivi, sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, in quanto l'esclusione era stata ritenuta legittima. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso (...) di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

    La documentazione delle attività professionali è necessaria per consentire all'amministrazione di verificare l'analogia del loro contenuto con il profilo oggetto del concorso; la mera dichiarazione non è sufficiente quando non consenta tale verifica.

  • art. 18, comma 2, l. 241/1990

    I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

    L'acquisizione d'ufficio opera solo per documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni; non riguarda le informazioni sul contenuto di attività professionali private che l'amministrazione non detiene.

  • d.P.R. 445/2000

    Le regole sull'autocertificazione non escludono, nel caso di attività professionali il cui contenuto debba essere comparato con quello del profilo concorsuale, l'esigenza di documentazione richiesta dalla disciplina speciale.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La domanda o il motivo aggiunto è inammissibile per carenza di interesse quando, una volta accertata la legittimità dell'esclusione dalla procedura, il candidato non può conseguire alcuna utilità dall'impugnazione della graduatoria e degli atti successivi.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione e istruttoria è infondata quando l'amministrazione abbia correttamente verificato la mancanza del requisito di partecipazione previsto dal bando.

Massime di principio

  • Quando un bando ammette, ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001, esperienze professionali presso studi privati, società o istituti di ricerca, tali esperienze devono essere documentate nel loro contenuto concreto, così da consentire all'amministrazione di verificarne l'analogia con le mansioni del profilo concorsuale; la mera indicazione della durata dell'attività o la generica autocertificazione non sono sufficienti a tale scopo.
  • Il requisito dell'esperienza professionale analoga al profilo di dirigente avvocato di un'amministrazione sanitaria non può essere interpretato come riferito indistintamente a qualunque attività forense: l'esperienza deve presentare contenuti concretamente comparabili con le funzioni proprie del profilo messo a concorso.
  • L'art. 18, comma 2, l. 241/1990 impone l'acquisizione d'ufficio soltanto dei documenti già detenuti dall'amministrazione procedente o da altra pubblica amministrazione; non impedisce di richiedere al candidato elementi documentali relativi al contenuto di attività professionali private che l'amministrazione non conosce né detiene.
  • La disciplina speciale dell'art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001, nella parte in cui richiede attività professionali documentate per consentire il giudizio di analogia, prevale su un'eventuale interpretazione della disciplina del bando o dell'autocertificazione che rendesse sufficiente la mera dichiarazione del contenuto dell'attività.
  • La sopravvenienza di un provvedimento che sostituisce o modifica quello originariamente impugnato, senza soddisfare la pretesa del ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse; il giudizio deve concentrarsi sul nuovo atto, se ritualmente impugnato con motivi aggiunti.
  • Il candidato definitivamente escluso dalla procedura non ha interesse a contestare la graduatoria finale o gli atti successivi, sicché le relative impugnazioni sono inammissibili per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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