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Ordinanza

Ordinanza n. 313/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Dirigenziale n. 3272 del 18 febbraio 2026 della Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore Attività Gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto, recante “Ricollocazione in area di non finanziabilità nell’elenco delle domande ricevibili – domanda CUP ARTEA 1273795” comunicato a mezzo PEC il 23 febbraio 2026 e che in copia si produce, con cui è stata disposta la ricollocazione della domanda di aiuto della società ricorrente in area di non finanziabilità della graduatoria relativa al Bando attuativo dell’Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” – annualità 2024; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare: - dell’Allegato A al D.D. n. 3272/2026, recante le risultanze dell’istruttoria e le motivazioni del diniego del punteggio e che in copia si produce; - della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 (prot. ARTEA n. 0071108 del 28/01/2026), nella parte in cui preannunciava la riduzione del punteggio e il mancato riconoscimento del criterio 3.a.1), che in copia si produce; - della graduatoria unica regionale approvata con il suddetto decreto, nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione non utile al finanziamento; - per quanto occorra, del Bando SRD13 – annualità 2024, nella parte in cui fosse interpretato dall’Amministrazione come richiedente, ai fini della priorità 3.a.1), oneri formali di “data certa” non previsti testualmente.

Giustizia amministrativa202600864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ricollocazione della domanda di aiuto in area di non finanziabilità della graduatoria relativa al bando SRD13, con mancato riconoscimento del criterio di priorità 3.a.1)

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale regionale che aveva ricollocato la propria domanda di aiuto in area di non finanziabilità nell'elenco delle domande ricevibili, nell'ambito del bando attuativo dell'Intervento SRD13 relativo agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, annualità 2024. Sono stati contestati anche l'allegato contenente le risultanze istruttorie e le motivazioni del diniego del punteggio, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 nella parte relativa alla riduzione del punteggio e al mancato riconoscimento del criterio 3.a.1), la graduatoria regionale nella parte lesiva e, per quanto occorresse, il bando stesso, qualora interpretato nel senso di imporre, per il riconoscimento della priorità, oneri formali di data certa non previsti testualmente. Il testo dell'ordinanza non espone una valutazione sui motivi di merito, limitandosi all'esame della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non configurabile allo stato un pregiudizio imminente e irreversibile derivante dall'esecuzione degli atti impugnati. In particolare, l'istruttoria delle domande, prodromica all'assegnazione dei contributi, non risultava ancora conclusa; i fondi non erano quindi integralmente distribuiti né esposti a un rischio attuale di esaurimento. Inoltre, la Regione aveva precauzionalmente accantonato le somme necessarie al finanziamento dell'intervento della ricorrente. L'ordinanza non decide la legittimità degli atti nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede, tra l'altro, la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreversibile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso perché l'istruttoria non era conclusa, i fondi non risultavano in esaurimento attuale e le somme necessarie erano state accantonate.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non ne esamina la legittimità.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un atto di ricollocazione di una domanda di contributo in area non finanziabile non è giustificata, per difetto di periculum in mora, quando l'istruttoria delle domande non sia ancora conclusa, i fondi non siano attualmente esauriti o concretamente esposti a esaurimento e l'amministrazione abbia accantonato le somme necessarie al potenziale finanziamento dell'intervento.
  • L'accantonamento precauzionale delle risorse da parte dell'amministrazione può escludere il pregiudizio imminente e irreversibile connesso alla mancata sospensione dell'atto nell'ambito di una procedura di concessione di contributi.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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