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Sentenza

Sentenza n. 1833/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento della Questura di Arezzo del 3 febbraio 2026 che ha dichiarato irricevibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, presentata il 19 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, cittadina statunitense, ha impugnato la dichiarazione di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva. La Questura aveva rilevato che la richiedente era entrata regolarmente in Italia con passaporto ordinario e permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato UE, ma senza lo specifico visto per residenza elettiva, e che le risorse dichiarate non derivavano da pensione ma da attività lavorative. Con il primo motivo la ricorrente ha contestato l’insufficiente valutazione del caso concreto, nonostante la forma semplificata del provvedimento. Con il secondo ha sostenuto che, essendo entrata regolarmente in Italia quale titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro, non necessitava dello specifico visto per residenza elettiva. Con il terzo ha dedotto che la disciplina non richiede necessariamente un reddito pensionistico, essendo sufficiente la disponibilità stabile e duratura di risorse economiche adeguate; in particolare, ha invocato i proventi continuativi da royalties per lo sfruttamento delle proprie opere musicali, percepiti indipendentemente da un’attività lavorativa subordinata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ritenuto non necessario lo specifico visto per residenza elettiva quando l’interessata sia entrata regolarmente nel territorio nazionale e sussistano i requisiti sostanziali: il profilo formale della mancanza del visto è recessivo rispetto alla natura del permesso e alla disponibilità di risorse economiche e di un’abitazione. Ha inoltre escluso che i mezzi di sostentamento debbano necessariamente consistere in una pensione: la posizione del pensionato è equiparabile a quella di chi dispone di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011. Nel caso concreto la ricorrente disponeva di proventi derivanti dalle proprie opere d’ingegno e l’adeguatezza di tali risorse non era stata contestata dall’Amministrazione. La statuizione assorbe la censura sulla carenza di adeguata valutazione del caso concreto, non esaminata separatamente. Le spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente. In esecuzione dell’ordinanza cautelare il permesso era già stato rilasciato, con scadenza al 31 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999

    secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, l’art. 11, comma 1, lett. “c-quater” D.P.R. n. 394/1999, “non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità né un visto di ingresso per residenza elettiva per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto (TAR Lombardia Milano, sez. I, 16 settembre 2019, n. 1988; Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 118)”, sicché, in presenza dei requisiti sostanziali, “… l’aspetto formale della mancanza dello specifico visto per residenza elettiva in capo alla ricorrente, titolare invece di visto per turismo, può ritenersi elemento recessivo, tenuto conto che, per la peculiarità che lo caratterizza (possesso di ampie risorse economiche e disponibilità abitativa), si tratta di una tipologia di permesso di soggiorno che può prescindere dalle quote di flussi di ingressi di stranieri”

    La disposizione non impone, per il rilascio del permesso per residenza elettiva, il possesso dello specifico visto d’ingresso, se il richiedente è entrato regolarmente in Italia e ricorrono i requisiti sostanziali; la mancanza del visto specifico è recessiva rispetto a tali requisiti.

  • D.M. 11 maggio 2011

    inoltre, la giurisprudenza ha ormai chiarito che “alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella di colui che è possessore di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011”

    Ai fini del soggiorno per residenza elettiva, la posizione del titolare di pensione è equiparata a quella di chi dimostri di disporre di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa; il reddito non deve quindi necessariamente avere natura pensionistica.

Massime di principio

  • Per il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, l’art. 11, comma 1, lett. c-quater, d.P.R. 394/1999 non richiede necessariamente il possesso dello specifico visto d’ingresso per tale motivo: se lo straniero è entrato regolarmente in Italia e ricorrono i requisiti sostanziali, la mancanza del visto specifico costituisce un profilo formale recessivo.
  • Il requisito economico per il permesso di soggiorno per residenza elettiva non è limitato alla titolarità di una pensione: è sufficiente la disponibilità di risorse economiche ampie e adeguate e di una disponibilità abitativa, secondo la disciplina applicabile.
  • Quando l’Amministrazione non contesta la sufficienza delle risorse economiche derivanti da proventi delle opere d’ingegno, la loro origine non pensionistica, di per sé, non giustifica l’irricevibilità o il diniego del permesso per residenza elettiva.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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