L.R. Molise 17/2015
Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale del Molise il Garante regionale dei diritti della persona, con funzioni di difesa civica, tutela dei minori e garanzia per le persone private della libertà personale. Disciplina elezione, requisiti, incompatibilità, poteri, organizzazione e finanziamento. Le disposizioni organizzative decorrono dal 1° gennaio 2016; abrogato il precedente tutore pubblico dei minori.
Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona del Molise
Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona
La legge istituisce presso il Consiglio regionale del Molise un organo monocratico autonomo e indipendente, incaricato di promuovere, proteggere e facilitare i diritti della persona nell’ambito regionale. L’azione del Garante si estende alla difesa civica, alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e alla protezione delle persone private della libertà personale.
Requisiti, elezione e durata dell’incarico
Per la nomina sono richiesti, oltre ai requisiti per l’elezione a consigliere regionale, il possesso di una laurea magistrale o del vecchio ordinamento e una specifica competenza ed esperienza giuridico-amministrativa in materia di diritti umani e tutela dei minori. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con scrutinio segreto: nelle prime due votazioni occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti, dalla terza la maggioranza assoluta. Il mandato dura tre anni dalla data del giuramento.
Il giuramento deve essere prestato davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dall’elezione. Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale il Consiglio deve essere convocato per il rinnovo. In caso di cessazione anticipata del mandato nei primi tre anni, la nuova elezione è inserita nella prima seduta utile e si riutilizzano, se già verificati, i nominativi candidati dell’ultima elezione. È prevista la revoca per gravi motivi o per atti contrari alla legge, con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio.
Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
Sono ineleggibili, tra gli altri, membri del Governo e del Parlamento nazionale ed الأوروبي, presidenti di Regione e Provincia, sindaci, assessori e consiglieri regionali/provinciali/comunali, nonché dirigenti politici nazionali, regionali e locali di partiti e organizzazioni sindacali o di categoria. È inoltre ineleggibile chi, al momento dell’elezione, sia candidato a una delle cariche indicate.
La carica è incompatibile con ogni altra funzione, incarico, attività di lavoro autonomo o subordinato e con attività commerciale, imprenditoriale o professionale. Il personale regionale o di enti dipendenti dalla Regione, se nominato, è collocato in aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dichiarata dal Consiglio regionale.
Trattamento economico e organizzazione dell’Ufficio
Al Garante spetta un’indennità annua lorda di funzione di 31.200 euro, erogata in dodici mensilità, oltre al trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali. L’Ufficio ha sede presso il Consiglio regionale e può operare anche in forma decentrata. Il Consiglio regionale assicura risorse umane, locali, attrezzature e servizi, con un fondo annuale per le spese di funzionamento entro il limite massimo di 50.000 euro. Le disposizioni organizzative hanno efficacia dal 1° gennaio 2016.
Funzioni generali e difesa civica
Il Garante esprime pareri su progetti di legge e atti di indirizzo in materia di diritti fondamentali, minori e detenuti; promuove studi e iniziative sulle problematiche che incidono sui diritti della persona; supporta persone fisiche e giuridiche nei rapporti con pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici tramite informazione, consulenza, facilitazione e mediazione; promuove la cultura dei diritti; partecipa a organismi di coordinamento; cura il coordinamento delle istituzioni di garanzia locali.
Nell’attività di difesa civica interviene, su istanza o d’ufficio, in caso di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, con criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità. L’accesso alle prestazioni è gratuito e senza formalità. Il Garante può agire anche verso gli enti locali in assenza di difensore civico o di altre figure di garanzia.
Poteri istruttori e rapporti con l’amministrazione
Per svolgere le proprie funzioni il Garante può consultare gli atti, ottenerne copia nel rispetto della disciplina su accesso e privacy, convocare i responsabili degli uffici e accedere alle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone tutelate. È tenuto al segreto sulle notizie riservate acquisite per ragioni d’ufficio. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili, segnala la circostanza all’amministrazione competente ai fini disciplinari.
Il Garante informa gli interessati sull’esito dell’intervento e sulle ulteriori iniziative esperibili in sede amministrativa o giurisdizionale. Le istanze sono gratuite, presentabili anche oralmente e verbalizzate dall’ufficio.
Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
Il Garante svolge funzioni di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e della normativa statale e comunitaria. Diffonde la conoscenza dei diritti dei minori, segnala proposte normative, monitora e vigila sulle violazioni, promuove iniziative per la giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sviluppa programmi contro la pedofilia e per la prevenzione degli abusi, segnala fattori di rischio ambientali o sanitari, promuove iniziative per minori malati o ospedalizzati, supporta tutori e curatori, vigila sui media sotto il profilo dell’immagine infantile e promuove la partecipazione dei minori alla vita della comunità.
Per tali attività può stipulare convenzioni, accordi e intese, sostenere studi e ricerche, attivare interventi sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali e collaborare con l’Assessorato competente per campagne contro il maltrattamento e per l’affido e il sostegno alla genitorialità.
Tutela delle persone private della libertà personale
Il Garante opera a favore delle persone detenute, internate o comunque private della libertà personale, incluse quelle sottoposte a misure restrittive, nei luoghi di detenzione, nelle strutture sanitarie e nei centri di accoglienza o di identificazione ed espulsione, in collaborazione con le amministrazioni competenti e con il Garante nazionale.
Può vigilare sulla conformità dell’esecuzione delle misure restrittive ai principi costituzionali e convenzionali, sollecitare le amministrazioni a garantire salute, istruzione, formazione e reinserimento sociale, intervenire verso strutture ed enti regionali in caso di omissioni, visitare senza autorizzazione gli istituti e le strutture indicate, proporre interventi amministrativi e legislativi, promuovere iniziative culturali e di collaborazione, e redigere annualmente entro il 31 marzo una relazione da trasmettere alla Giunta e alla commissione consiliare competente.
Rapporti istituzionali e pubblicità dell’attività
Ogni anno, entro il 31 marzo, il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, con eventuali osservazioni e proposte normative o amministrative. La relazione è esaminata dalle commissioni consiliari competenti ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Il Garante è sentito almeno una volta l’anno dalle commissioni, può essere convocato per chiarimenti, può chiedere audizioni e può inviare relazioni anche in casi di urgenza o particolare importanza. Riferisce periodicamente alla Giunta regionale e dà adeguata pubblicità alla propria attività.
Abrogazioni, transitorio e copertura finanziaria
Con l’entrata in vigore della legge è abrogata la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 32, relativa all’Ufficio del tutore pubblico dei minori, e cessa dall’incarico il relativo tutore. In prima applicazione, il Garante doveva essere eletto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore e prestare giuramento nella prima seduta utile del 2016.
La legge non comportava oneri per il 2015; per il 2016 l’onere era quantificato in 50.000 euro, con possibilità di rimodulazione negli esercizi successivi tramite legge di stabilità.
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